CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 16482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caserta; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caserta avverso la sentenza del 21/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, che condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle rispettive pene di anni tre di reclusione e di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alla confisca dei relativi profitti del reato di peculato commesso, ex artt. 110, 314 cod. pen., quali concorrenti estranei del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'I.N.P.S. preposto all'istruttoria e alla liquidazione dell'indennità antitubercolare, in quanto beneficiari entrambi di vari importi erogati per tale ragione, in assenza dei relativi presupposti. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Gaudino, deducendo vizi della motivazione in relazione sia alla determinazione della pena, ritenuta sproporzionata alla condotta in concreto tenuta, sia al diniego delle invocate attenuanti generiche, per avere la Corte d'appello reso una motivazione inadeguata, senza esplicitare i relativi criteri di applicazione ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen. 3. Nell'interesse del Canzanella ha proposto ricorso il difensore, deducendo, con un primo motivo, la violazione degli artt. 585, comma 4 e 591 cod. proc, pen., per la illegittima declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi ritualmente depositati dalla difesa, ma erroneamente ritenuti non collegati ai motivi principali, sebbene il tema della corretta qualificazione giuridica del fatto, così come contestato, in quanto non collimante con quanto dedotto in sentenza sotto il profilo della configurabilità del concorso dì persone ai sensi degli artt. 117 e 314 cod. pen., fosse stato oggetto di censura nei motivi d'appello principali. 3.1. Con un secondo motivo sì lamentano violazioni di legge ex art. 521 cod. proc. pen., atteso che nella contestazione si fa erroneamente riferimento alla violazione degli artt. 110-314 cod. pen., laddove il concorso di persone avrebbe dovuto qualificarsi ai sensi degli artt. 117 e 314 cod. pen., atteso che la condotta posta in essere dall'imputato era astrattamente riconducibile all'appropriazione indebita, quindi ad una condotta tipizzata in una fattispecie di reato, con la conseguente impossibilità di ricondurre tale comportamento nello schema del concorso in peculato. 3.2. Con un terzo motivo si deducono vizi della motivazione in punto di configurabilità degli elementi costitutivi del reato, atteso che l'imputato non era consapevole del ruolo rivestito dall'intraneus, ossia da [OSCURATO:PERSONA], e risultava semplicemente delegato al ritiro delle somme, senza esserne il beneficiario, essendo quest'ultimo rimasto del tutto ignoto nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 3.3. Con il quarto ed il quinto motivo si censurano, rispettivamente, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'esclusione dell'attenuante del contributo concorsuale di minima importanza ai sensi dell'art. 114 cod. pen. e all'erroneo diniego delle invocate attenuanti generiche.4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e in quanto proposti sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. 2. Riguardo alla posizione del Gaudino la Corte d'appello ha congruamente esposto le ragioni giustificative dell'esercizio del potere discrezionale di merito legato all'individuazione dei criteri di dosimetria della pena irrogatagli - peraltro fissata nel suo minimo edittale - e al diniego delle - genericamente evocate - attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., in considerazione sia del concreto apprezzamento del livello di gravità della condotta delittuosa, avuto riguardo all'entità (contenuta, ma affatto modesta) delle somme di denaro indebitamente percepite e al numero, comunque limitato, delle erogazioni, sia della valutazione della personalità dell'imputato, a carico del quale gravano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, così offrendo una motivazione immune da vizi logico- giuridici in questa Sede deducibili. 3. Per quel che attiene alla posizione del Canzanella devono ritenersi inammissibili, in quanto non previamente dedotte nell'atto introduttivo del giudizio di appello, le doglianze oggetto dei primi due motivi del ricorso, trattandosi, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, di motivi del tutto nuovi rispetto alla delimitazione dell'oggetto del devolutum figurante nell'atto di appello, che si limitava a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del concorso del Canzanella e di altri imputati nel reato di peculato, sollecitando al contempo la concessione dell'attenuate di cui all'art. 114 cod. pen., senza alcun riferimento alle questioni attinenti alla ipotizzata mancanza di correlazione fra accusa e sentenza con riferimento alla evocata configurabilità dell'istituto di cui all'art. 117 cod. pen. Sotto tale profilo, dunque, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte (v., ex multis, Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Sabbatini, Rv. 260666), secondo cui i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. Parimenti inammissibili devono ritenersi, inoltre, le doglianze oggetto del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso, in quanto genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. Nel ripercorrere il quadro delle inequivoche risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso ciascuna delle, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità e del correlativo trattamento sanzionatorio, ponendo in rilievo: a) le modalità di funzionamento della procedura di erogazione della richiamata indennità, nelle cui fasi di svolgimento il funzionario che vi risultava esclusivamente preposto - [OSCURATO:PERSONA] - provvedeva ad inserire i dati personali dei destinatari, beneficiari o delegati che fossero, direttamente nel sistema operativo, in modo che venissero loro accreditate rilevanti somme di denaro sui rispettivi conti correnti; b) la piena consapevolezza di tutti coloro - ivi compresi i delegati alla riscossione come il Canzanella - che avevano a tal fine fornito i dati sensibili relativi ai propri conti correnti: dati che giammai, per la loro natura, avrebbero potuto essere acquisiti senza la loro attiva partecipazione, specie a fronte di reiterate elargizioni di consistenti somme di denaro per importi che - nel caso di specie - risultavano più che triplicati rispetto a quanto attribuibile al titolare dell'indennità; c) l'assenza di qualsiasi pratica amministrativa e, ad ulteriore conferma della consapevolezza della illiceità della condotta, la circostanza dell'immediato versamento su un proprio conto corrente di somme di denaro per un importo corrispondente a quello indebitamente incassato a titolo di indennità in favore di colui che ne risultava il beneficiario; d) la rilevanza del contributo concorsuale offerto dall'imputato ai fini della realizzazione di una condotta delittuosa che, a fronte delle descritte ed accertate note modali, non avrebbe potuto consumarsi in difetto di una sua piena e consapevole partecipazione, con la conseguente impossibilità di ravvisarvi aspetti di marginalità utilmente apprezzabili ai fini dell'evocata attenuante di cui all'art. 114 cit.; e) il congruo richiamo agli argomenti addotti a sostegno della condivisa dosimetria della pena dal primo Giudice irrogata, unitamente all'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla particolare gravità del fatto, compiutamente valutato in relazione sia alla considerevole entità degli importi percepiti che alla pluralità delle erogazioni, oltre che alle specifiche modalità di realizzazione, in tal guisa sottraendo l'esercizio del correlativo potere discrezionale di merito alla tipologia delle censure in questa Sede deducibili.4. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d