CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 12791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sull'istanza di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza; letta la memoria difensiva con allegati, trasmessa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'istante. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'istanza ex art. 45 cod. proc. pen., depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento n. 29247/2018 R.G.N.R. - in cui l'istante risulta imputato per il delitto di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA], in Napoli dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 03/01/2018, quale amministratore di fatto della emittente Julie TV -, [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che il procedimento in corso di celebrazione costituisce "un ulteriore componente di un'ampia attività di depistaggio tesa a coprire un'attività criminale indiscutibile riferita ai neomelodici ed al volume di affari ad esso collegato, di 200 milioni in nero di fatturato annui e la cessione fraudolenta di frequenze dello Stato per circa 500 milioni di euro su cui si poggiava l'irradiazione....", indicando come tale fenomeno illecito fosse stato svelato dalle denunce giornalistiche di esso Varriale; l'istante ha, altresì, rappresentato di essere stato oggetto di numerose attività ritorsive ai suoi danni da parte degli autori degli illeciti da lui denunciati, e che in tale contesto si inscrivono anche i procedimenti penali in cui egli è stato imputato, in particolare quello in corso di celebrazione presso la Settima Sezione Penale del Tribunale di Napoli, coll. C, nonché quello conclusosi innanzi al dott. [OSCURATO:PERSONA], quale giudice monocratico presso la suddetta sezione; in particolare - come documentato dell'esame dei testi escussi in ciascuno dei detti procedimenti, puntualmente indicati in istanza -, risulta evidente come l'istante sia stato consulente legale delle società televisive coinvolte nei detti procedimenti, e come il Tagliamonte, soggetto più volte denunciato dal Varriale, nutra specifici motivi di astio nei confronti dell'istante e, quindi, non sussista alcuna attività di diffamazione ascrivibile all'istante; il Varriale, in particolare, nei programmi "Telegomorra" e ''Boatos", andati in onda verso la fine del 2017 sulla rete Julie Italia s.r.I., aveva affrontato specifici argomenti di interesse pubblico, tra cui quello dei cantanti neomelodici ed i loro collegamenti con la criminalità organizzata; l'istante evidenza articolatamente come il detto fenomeno emergesse anche da inchieste giornalistiche, da interrogazioni parlamentari e da denunce di organi sindacali e come, ciò nonostante, soggetti da lui avversati siano stati escussi quali testi nei procedimenti penali a carico del medesimo istante, benché proprio al Tagliamonte, tra gli altri, sia ascrivibile la gestione delle società televisive che si ritengono riferibili al Varriale. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarata inammissibile. Deve ricordarsi come, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'istituto della rimessione abbia carattere assolutamente eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del Giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporti la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii, con la conseguenza che, da un lato, per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, quindi inteso nel suo complesso e non in riferimento ad un singolo magistrato, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. Un. 28 gennaio 2003 n. 13687; Sez. 3, sentenza n. 23962 del 12/05/2015, Bacci ed altri, Rv. 26:3952; Sez. 5, sentenza n. 41694 del 15/07/2011, Holzeisen, Rv. 251110). L'istanza a firma del Varriale, quindi, non appare in alcun modo rappresentativa di gravi circostanze tali da far ritenere fondato il timore di sussistenza di una anomala situazione ambientale incidente sulla serenità e l'imparzialità dell'ufficio giudiziario, concretandosi, al contrario, in semplici doglianze che dovrebbero, piuttosto, essere poste a fondamento della strategia difensiva dell'istante nell'ambito del procedimento penale che lo vede imputato per il reato di diffamazione ai danni del Tagliamonte. L'attività di inchiesta svolta dal Varriale in riferimento alla vicenda dei cantanti neomelodici - e che, secondo la prospettazione contenuta in istanza gli avrebbe causato inimicizie ed attività ritorsive - non integra di per sé il presupposto della grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, capace di determinare un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti del processo, che costituisce connotato indefettibile dell'istituto invocato. Con l'istanza, in realtà, il Varriale rappresenta la sua versione della vicenda che, ben potendo inquadrarsi nell'attività giornalistica da lui svolta - e come dallo stesso dichiarato - altrettanto plausibilmente potrebbe avergli procurato inimicizie - come indicato nell'istanza, anche attraverso gli allegati prodotti -, il che, tuttavia, come detto, non integra la situazione relativa all'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotandola da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, complessivamente inteso (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638). Dalla declaratoria di inammissibilità dell'istanza discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i