CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 16921/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32656-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro E.N.P.A.I.A. - [OSCURATO:PERSONA] ADDETTI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 199/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/05/2018 R.G.N. 87/2017; [OSCURATO:PERSONA] di merito Controllo in sede di legittimità R.G.N.32656/2018 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dell'odierno ricorrente volta ad ottenere il diritto alla pensione consortile, ai sensi dell'art. 156C.C. N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, in caso di soppressione del posto di lavoro; 2. per la Corte di appello era decisiva l ’assenza del requisito costitutivo del diritto , integrato da ll'assunzione in ruolo alla data del 31 luglio del 1994 o dalla sussistenza, alla medesima data, di un rapporto a tempo indeterminato pari o superiori a vent'anni. I documenti prodotti in giudizio non comprovavano il dato in esame; 3. in particolare , non avevano rilievo le delibere consortili del 2014 relative alla risoluzione del rapporto in cui si riconosceva che il ricorrente -come pure gli altri soggetti interessati-aveva i requisiti di qualifica e di anzianità richiesti dalla norma contrattuale. Per la Corte, il documento esprimeva una valutazione e non dati di fatto, tanto più necessari in presenza di un rapporto di lavoro che, ai fini della sua costituzione, richiedeva modalità particolari; 4. i giudici territoriali osservavano inoltre come non fosse possibile provare, a mezzo prova testimoniale, fatti contrari a quelli emergenti da lle prove document ali che «peraltro nel caso di specie (era) del tutto inammissibile, in quanto, per la parte riguardante (i) fatti rilevanti [ … ] demanda(va) al teste delle valutazioni circa l’assunzione in ruolo o meno […]». Per le stesse ragioni erapriva di rilievo la dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente, trattandosi anche in questo caso di una dichiarazione rilasciata per iscritto al di fuori dal processo e senza contraddittorio e avente comunque ad oggetto valutazioni non vincolanti per i terzi eper il giudice; 5. avverso tale sentenza , ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , con due motivi, illustrat i con memoria, cui ha resistito, con controricorso, l’Ente in epigrafe che ha poi depositato anche memoria; 6. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Cost. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 8. deduce il ricorrente che , ai sensi dell’art. 2 del CCNL 3 agosto 1990, vigente al momento dell’assunzione del Savelli,il personale era distinto in tre categorie - di ruolo, con rapporto a tempo indeterminato e con rapporto a tempo determinato-e che, ai sensi dell’art. 38 del medesimo CCNL , il contratto di lavoro avrebbe dovuto indicare la natura del rapporto instaurato. Assume che, nei fatti , i l Consorzio non aveva osservato le indicazioni contrattuali. Censura, però, la decisione della Corte di Appello che non ha attri bui to rilevanza ai documenti consorziali favorevoli alla concessione del trattamento pensionistico, in quanto successivi all'anno 1994, nonostante documenti analoghi, in altri giudizi, erano valsi a dimostrare il presupposto costitutivo del diritto ai lavoratori in esubero; 9. in particolare, è critica ta l’affermazione dei giudici di appello secondo cui dalle delibere prodotte poteva «al limite desumersi che il Savelli eradi ruolo alla data di soppressione del posto, ossia nel 2014». Tale conclusione non considerava, infatti, che l’istituto del «ruolo» era stato soppresso con le modifiche contrattuali del 31 luglio 1994 e che, pertanto, il riconoscimento di un rapporto di lavoro di ruolo non poteva che essere riferito al periodo antecedente al 31.7 . 1994, sicché doveva ritenersiintegrato il requisito normativo; 10.il motivo, come prospettato, si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 11.a tacer del fatto che si è in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme, i rilievi esula no del tutto dal l’errore riconducibile alparadigma normativo dell’art. 360 , comma 1, nr. 5cod.proc.civ.( come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 ) , secondo l’interpretazione costantemente resa da questa Corte (tra le tantissime v. Cass. nr. 2268 del 2022 sulla scia di Cass. sez.un. nn. 8053 e 8054 del 2014); 12.in ogni caso, anche a voler «riqualificare» le censure in termini di errore di diritto, le stesse sono generic amente argomentate. Il motivo non riproduce in modo adeguato le delibere valutatedai Giudici e neppure illustra, con la dovuta precisione, tutte le di s posizioni (legali e/o contrattuali) , in ipotesi, rilevanti ai fini del la verifica di correttezza della decisionesul piano della sua « coerenza logic a » ; 13.con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2724 cod.civ. in tema di eccezioni al divieto di prova testimoniale; 14.è censurata la statuizione secondo cui non sarebbe possibile provare mediante prova testimoniali fatti contrari a quelli risultanti dai documenti; 15.anche il secondo motivo è inammissibile;16.la Corte territoriale ha giudicato comunque («peraltro») inammissibile la prova testimoniale richiesta perché avente ad oggetto valutazioni e non fatti; 17.si tratta di un’autonoma ratio decidendi , non efficacemente censurata. Il motivo di ricorso non chiarisce, infatti, le ragioni per le quali la Corte distrettuale avrebbe dovuto ammettere la prova. E’ sufficiente osservare che l e censure nonriproducono i capitolat i di prova (vedi Cass. nr. 15409 del 2020; Cass. nr. n. 8204 del 2018) indispensabil i per verificare gli eventuali errori commessi; 18.in definitiva, la Corte di appello ha deciso la causa sulla base degli offerti elementi di prova che ha valutato in base al suo libero convincimento(in argomento, ex plurimis, Cassnr.12395 del 2023). Il controllo del giudice di legittimità è, in questi casi,confinato in ristretti limiti; le censure, come sviluppate, sottraggono il decisumad ogni rilievo; 19.in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibil e; 20.le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con la parte controricorrente. Nulla deve provvedersi in relazione alla parte rimasta intimata che non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore de lla parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,inserito dalla l egge n r . 228 del 2012, art. 1 , comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri