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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39488/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1106/09;i994 avverso la sentenza del 21/i5/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 21 maggio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui.il Tribunale di Napoli il 27 settembre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 4 aprile 2014 nell'ambito di proceso penale, di avere un reddito familiare complessivo di 4.447,64 euro, mentre dalle informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza è risultato che nell'anno 2012 lo stesso aveva percepito un complessivo reddito di 19.752,00 euro e che nell'anno 2013 aveva percepito un complessivo reddito di 17.781,00 euro (a fronte di un limite per l'ammissione al patrocinio in concreto di 13.865,00), in conseguenza, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale, ritenuta sussistente, alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con cui lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo (tutti i motivi).

2.1. Con il primo motivo denuncia difetto dì motivazione e, comunque, mancanza della stessa quanto al tema della ritenuta insussistenza del reato contestato.

I Giudici di merito avrebbero trascurato ciò che è emerso dall'istruttoria mediante le dichiarazioni della madre dell'imputato, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che al momento della presentazione dèlla domanda il ragazzo, giovane, ventenne, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, non conosceva quali fossero i redditi della famiglia, essendo peraltro il padre spesso fuori per lavoro (autotrasportatore), sicchè si è fidato delle acquisizioni della mamma, che, su consiglio del Difensore, ha ottenuto l'ISEE da un centro di assistenza fiscale cui aveva portato il CUD del marito, senza tuttavia considerare alcune irrisorie somme di cui non aveva conoscenza, e, in buona fede, ha fatto firmare la domanda dì ammissione al patrocinio al ragazzo.

All'imputato si sarebbe potuto addebitare, al più, .un elemento soggettivo imprudente e, quindi, colposo, ma non certo doloso, nemmeno sotto il profilo del dolo generico, richiamandosi al riguardo precedenti di legittimità stimati pertinenti.

L'unica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata valorizza la circostanza che le informazioni reddituali sono strettamente attinenti alla persona del dichiarante (p. 3 della sentenza impugnata), così ragionandosi, ad avviso del ricorrente, in termini di atteggiamento colposo, non già doloso.

Si sarebbe trascurato il motivo di appello sul punto.

2.2. Tramite il secondo motivo si censura illogicità della motivazione risultante dal certificato penale e, comunque, mancanza della stessa nel punto in cui rigetta la richiesta di esclusione della recidiva infraquinquennale (avanzata alla p. 1 dell'atto di appello) e ritiene la equivalenza tra circostanza . eterogenee.

La Corte territoriale - si sottolinea - ha disatteso la richiesta di esclusione della recidiva quinquennale affermando (alla p. 3 della sentenza impugnata) che «dal certificato penale risultano numerosi precedenti a carico dell'imputato»: invece, dal certificato, che si allega materialmente, emergerebbe una sola sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per fatti del 9 maggio 2013, emessa il 24 ottobre 2014 (in giudicato il 14 novembre 2014), cioè prima della commissione del fatto per cui è processo, che risale al 4 aprile 2014, data di deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio ritenuta non veritiera.

Ai fini della recidiva i Giudici di merito avrebbero dunque - ma erroneamente - preso in considerazione la data di passaggio in giudicato e non quella di commìssione del fatto (4 aprile 2014), sicché sarebbe conseguentemente illegittimo - e comunque assistito da motivazione del tutto insufficiente - il giudizio di b1lanciamento tra recidiva ed attenuanti.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole di difetto assoluto di motivazione in punto di dosimetria sanzionatoria, essendosi trascurata la giovane età dell'imputato, la occasionalità della sua condotta, e la marginalità del contributo partecipativo che avrebbero consentito l'applicazione di pena pari o prossima al minimo edittale.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. L'udienza, in origine fissata per il 27 aprile 2022, è stata differita al 21 settembre 2022. 4.11 P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte dell'Il agosto 2022 ha chiesto accogliersi il ricorso limitatamente al riconoscimento della recidiva infraquinquennale e rideterminarsi la pena da parte della corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 1.0sserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione.Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovv' ero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Ciò con particolare riguardo al tema della recidiva qualificata, erroneamente riconosciuta, come ritenuto dal P.G. (alla p. 2 della requisitoria), risultando infatti dal casellario giudiziale una sola sentenza di applicazione di pena, condizionalmente sospesa, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (fatto del 9 maggio 2013; decisione del 24 ottobre 2014, irrevocabile il 14 novembre 2014).

Peraltro, eliminando la recidiva qualificata ai fini del calcolo prescrizionale, il reato risulta essere estinto per prescrizione alla data del 27 dicembre 2021 (fatto del 4 aprile 2014 + sette anni e sei mesi = 4 ottobre 2021 + 84 giorni di sospensione per adesione dell'Avvocato difensore all'astensione dalle udienze, dal 13 aprile 2017 al 6 luglio 2017, v. p. 3 della sentenza del Tribunale = prescrizione 27 dicembre 2021; sentenza impugnata del 21 maggio 2021).

Ed è appena il caso di • sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente sviluppati con gli ulteriori motivi di impugnazione, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura 'pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come appunto nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. -Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle non incongrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata quanto al merito: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale rnera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 25490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1106/09;i994 avverso la sentenza del 21/i5/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 21 maggio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui.il Tribunale di Napoli il 27 settembre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 4 aprile 2014 nell'ambito di proceso penale, di avere un reddito familiare complessivo di 4.447,64 euro, mentre dalle informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza è risultato che nell'anno 2012 lo stesso aveva percepito un complessivo reddito di 19.752,00 euro e che nell'anno 2013 aveva percepito un complessivo reddito di 17.781,00 euro (a fronte di un limite per l'ammissione al patrocinio in concreto di 13.865,00), in conseguenza, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale, ritenuta sussistente, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con cui lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo (tutti i motivi). 2.1. Con il primo motivo denuncia difetto dì motivazione e, comunque, mancanza della stessa quanto al tema della ritenuta insussistenza del reato contestato. I Giudici di merito avrebbero trascurato ciò che è emerso dall'istruttoria mediante le dichiarazioni della madre dell'imputato, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che al momento della presentazione dèlla domanda il ragazzo, giovane, ventenne, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, non conosceva quali fossero i redditi della famiglia, essendo peraltro il padre spesso fuori per lavoro (autotrasportatore), sicchè si è fidato delle acquisizioni della mamma, che, su consiglio del Difensore, ha ottenuto l'ISEE da un centro di assistenza fiscale cui aveva portato il CUD del marito, senza tuttavia considerare alcune irrisorie somme di cui non aveva conoscenza, e, in buona fede, ha fatto firmare la domanda dì ammissione al patrocinio al ragazzo. All'imputato si sarebbe potuto addebitare, al più, .un elemento soggettivo imprudente e, quindi, colposo, ma non certo doloso, nemmeno sotto il profilo del dolo generico, richiamandosi al riguardo precedenti di legittimità stimati pertinenti. L'unica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata valorizza la circostanza che le informazioni reddituali sono strettamente attinenti alla persona del dichiarante (p. 3 della sentenza impugnata), così ragionandosi, ad avviso del ricorrente, in termini di atteggiamento colposo, non già doloso. Si sarebbe trascurato il motivo di appello sul punto. 2.2. Tramite il secondo motivo si censura illogicità della motivazione risultante dal certificato penale e, comunque, mancanza della stessa nel punto in cui rigetta la richiesta di esclusione della recidiva infraquinquennale (avanzata alla p. 1 dell'atto di appello) e ritiene la equivalenza tra circostanza . eterogenee. La Corte territoriale - si sottolinea - ha disatteso la richiesta di esclusione della recidiva quinquennale affermando (alla p. 3 della sentenza impugnata) che «dal certificato penale risultano numerosi precedenti a carico dell'imputato»: invece, dal certificato, che si allega materialmente, emergerebbe una sola sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per fatti del 9 maggio 2013, emessa il 24 ottobre 2014 (in giudicato il 14 novembre 2014), cioè prima della commissione del fatto per cui è processo, che risale al 4 aprile 2014, data di deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio ritenuta non veritiera. Ai fini della recidiva i Giudici di merito avrebbero dunque - ma erroneamente - preso in considerazione la data di passaggio in giudicato e non quella di commìssione del fatto (4 aprile 2014), sicché sarebbe conseguentemente illegittimo - e comunque assistito da motivazione del tutto insufficiente - il giudizio di b1lanciamento tra recidiva ed attenuanti. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole di difetto assoluto di motivazione in punto di dosimetria sanzionatoria, essendosi trascurata la giovane età dell'imputato, la occasionalità della sua condotta, e la marginalità del contributo partecipativo che avrebbero consentito l'applicazione di pena pari o prossima al minimo edittale. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. L'udienza, in origine fissata per il 27 aprile 2022, è stata differita al 21 settembre 2022. 4.11 P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte dell'Il agosto 2022 ha chiesto accogliersi il ricorso limitatamente al riconoscimento della recidiva infraquinquennale e rideterminarsi la pena da parte della corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 1.0sserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione.Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovv' ero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Ciò con particolare riguardo al tema della recidiva qualificata, erroneamente riconosciuta, come ritenuto dal P.G. (alla p. 2 della requisitoria), risultando infatti dal casellario giudiziale una sola sentenza di applicazione di pena, condizionalmente sospesa, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (fatto del 9 maggio 2013; decisione del 24 ottobre 2014, irrevocabile il 14 novembre 2014). Peraltro, eliminando la recidiva qualificata ai fini del calcolo prescrizionale, il reato risulta essere estinto per prescrizione alla data del 27 dicembre 2021 (fatto del 4 aprile 2014 + sette anni e sei mesi = 4 ottobre 2021 + 84 giorni di sospensione per adesione dell'Avvocato difensore all'astensione dalle udienze, dal 13 aprile 2017 al 6 luglio 2017, v. p. 3 della sentenza del Tribunale = prescrizione 27 dicembre 2021; sentenza impugnata del 21 maggio 2021). Ed è appena il caso di • sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente sviluppati con gli ulteriori motivi di impugnazione, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura 'pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come appunto nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. -Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle non incongrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata quanto al merito: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale rnera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 25490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la
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