CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cura speciale in atti dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Piochi e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controricorrente al ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall'AvvocatoAlessandro Pallottino unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ed EmanuelePallottino con domicilio eletto presso studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pallottino, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71 e con domicilio digitale ex legeNumero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Firenze n. 325/2024 depositatail 06/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Sentito il p.m., in persona del sostituto Procuratore Generale PasqualeSerrao d'Aquino, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata echiedendo l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e dei primidue motivi di quello incidentale nei termini di cui in motivazione, con lacassazione con rinvio della sentenza impugnata.E’ comparso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del ricorrente Comune diMonte Argentario che si riporta agli atti difensivi e conclude perl'accoglimento integrale del ricorso.Sono comparsi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],difensori del controricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], società a responsabilitàlimitata, che hanno insistito per il rigetto del ricorso principale per tutti equattro i motivi e per l'accoglimento del ricorso incidentale.1. La Corte d’Appello di Firenze, investita del giudizio quale giudiceunico della stima nell’ambito del procedimento sommario di cognizione exart. 702‑bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”, ha determinato in euro478.280,00 l’indennizzo dovuto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla societàIl [OSCURATO:SOCIETA]Tale quantificazione è stata effettuata all’esito dell’acquisizionesanante disposta dall’amministrazione e previa valutazione del pregiudizioNumero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026derivante dall’espropriazione parziale di un bene unitariamente considerato,secondo i criteri di cui agli artt. 33 e 42‑bis del [OSCURATO:PERSONA] delleEspropriazioni.2. Nell’atto introduttivo del giudizio, la società ricorrente esponeva diessere proprietaria di alcuni terreni siti nel territorio del Comune di MonteArgentario, sui quali insisteva un casale ad uso abitativo – già destinato acasello ferroviario della dismessa linea Orbetello–[OSCURATO:PERSONA] –acquistati nell’aprile 1980.Rappresentava che, nel 1987, una porzione di tali terreni, coincidentecon l’area pertinenziale destinata a giardino del casale, era stata interessatada una procedura espropriativa avviata dal Comune per la realizzazione, invia d’urgenza, di una bretella stradale, resa necessaria a seguito di unevento franoso che aveva interrotto la viabilità sulla strada statale n. 440,determinando l’interclusione dell’accesso al centro abitato.A seguito del decreto di occupazione d’urgenza, il Comune di MonteArgentario prendeva materiale possesso della superficie interessata eprocedeva alla realizzazione della bretella stradale. L’Amministrazione,tuttavia, non concludeva il procedimento espropriativo né provvedeva allarestituzione delle aree allo spirare del quinquennio di occupazione legittima.Si determinava così, dal 1992, una situazione di occupazioneillegittima protrattasi sino al 2013, allorché la società proprietaria – avviatii lavori di restauro del fabbricato residuo – chiedeva al Comune larestituzione delle aree detenute sine titulo e il risarcimento dei danniconseguenti.A fronte del diniego dell’ente, che eccepiva l’intervenuto acquisto perusucapione, la società adiva il TAR Toscana.Nel corso del giudizio amministrativo, il Comune di [OSCURATO:PERSONA],con deliberazione consiliare n. 42 del 21 marzo 2017, adottata ai sensidell’art. 42‑bis d.P.R. 327/2001, disponeva l’acquisizione sanante di unaNumero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026porzione di 1.100 mq della proprietà della ricorrente, determinandol’indennizzo patrimoniale nella misura di € 1,97/mq.Successivamente, l’Amministrazione adottava una ulterioredeliberazione di convalida, la n. 71 del 10 luglio 2017, volta a sanare il vizioprocedimentale che aveva inficiato il precedente provvedimento del marzo2017, derivante dalla mancata comunicazione dell’avvio del procedimentoalla proprietaria.Con tale atto, il Comune confermava l’acquisizione sanante dei primi1.100 mq già individuati e estendeva l’acquisizione ad ulteriori 60 mq,corrispondenti all’area sovrastante una galleria stradale insistente sulmedesimo compendio.La società proprietaria proponeva opposizione alla stima, mentre ilComune di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio resistendo alledomande.3. La Corte d’Appello, investita del giudizio di opposizione alla stima,ha preliminarmente respinto l’eccezione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] cui si deduceva l’improcedibilità dell’azione proposta dalla societàavverso la deliberazione n. 42/2017.3.1. I giudici di merito hanno rilevato che l’adozione della successivadeliberazione n. 71 del 10 luglio 2017 – non impugnata nel terminedecadenziale – aveva determinato la convalida del precedenteprovvedimento del marzo 2017, sanando il vizio procedurale derivantedall’omessa comunicazione di avvio del procedimento.In applicazione dell’art. 21‑novies della legge n. 241/1990 e deiprincipi generali in tema di convalida degli atti amministrativi, la Corteterritoriale ha riconosciuto efficacia retroattiva alla deliberazione di luglio,ritenendo che essa integrasse, unitamente alla precedente, un’unicafattispecie provvedimentale complessa.Ne conseguiva la tempestività dell’opposizione proposta dalla società,riferita all’atto così convalidato.Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/20263.2. Nel merito, la Corte d’Appello – aderendo alle conclusioni del CTU– ha accertato la natura non edificabile dell’area oggetto di acquisizione,valorizzando la presenza, sin dal PRG adottato nel 1982, di un vincolo diviabilità ferroviaria avente carattere conformativo.Tale vincolo, essendo espressivo di una scelta di zonizzazionegenerale del territorio e non correlato alla realizzazione di una specificaopera pubblica incompatibile con la proprietà privata, escludeva laqualificazione edificatoria dei terreni.L’indennità è stata pertanto determinata sulla base dei valori dimercato dei terreni agricoli o a destinazione verde, opportunamenterivalutati tenendo conto della posizione fronte‑mare del compendio.3.3. La Corte ha inoltre ritenuto integrata, ai sensi dell’art. 33 deld.P.R. 327/2001, un’ipotesi di espropriazione parziale di un bene unitario,ravvisando un nesso funzionale e oggettivo tra la porzione di terrenoacquisita e il fabbricato residuo – già casello ferroviario – con la relativacorte pertinenziale.La realizzazione della strada pubblica aveva infatti frazionatol’originaria proprietà, intercludendo i fondi residui e privando l’edificiodell’area di rispetto necessaria a garantirne la commerciabilità.In applicazione di tali principi, la Corte d’Appello ha liquidato, oltre alvalore del suolo acquisito, anche il decremento di valore della porzioneresidua, comprensiva del fabbricato e della corte, quantificando ilpregiudizio complessivo in euro 277.000,00.3.4. È stata altresì esclusa l’abusività del fabbricato, ritenendoirrilevanti gli ordini di demolizione emessi dal Comune nel luglio 2017.La deliberazione di convalida, retroagendo ai suoi effetti al marzo2017, precedeva temporalmente il perfezionamento dell’ordine didemolizione, con la conseguenza che l’immobile doveva considerarsilegittimo, seppure affetto da difformità edilizie sanabili mediante ripristinoparziale.Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026La Corte ha quindi applicato: la maggiorazione del 10%dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, ai sensi dell’art. 42‑bis;gli interessi del 5% annuo per l’occupazione senza titolo, ritenendo soggettaa prescrizione ordinaria decennale la relativa pretesa.4. Avverso l’indicata ordinanza, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorrecon quattro motivi per la cassazione dell’ordinanza.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. che proponericorso incidentale affidato a sette motivi.5. I ricorsi sono stati avviati alla trattazione in pubblica udienza nellaritenuta valenza nomofilattica della sottesa questione.6. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione,in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha fatto pervenirerequisitoria scritta; le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378cpc.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art 360comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 deld.P.R. n. 327/2001.La Corte d’Appello di Firenze avrebbe erroneamente applicato ladisciplina prevista per l’esproprio parziale di un bene unitario, in difetto dellaprova, del legame funzionale tra la sede stradale e il fabbricato.E, infatti, catastalmente distinti (contrassegnati dalle particelle 778 e973) fin da epoca anteriore alla realizzazione della strada, la società stessa,nelle proprie pratiche edilizie, aveva indicato le due entità come separateda muri di cinta.La Corte avrebbe applicato il criterio differenziale fondando la propriaconclusione sulla mera appartenenza al medesimo soggetto e sullacontiguità fisica, senza considerare che la strada preesisteva da oltreNumero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026trent’anni all’acquisizione del 2017, così rendendo impossibile laconfigurazione di un danno attuale e diretto derivante dal distacco.1.1. Il motivo di ricorso è infondato.La proposta censura muove dall’assunto secondo cui la Corted’Appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 33 del d.P.R. n. 327/2001,ritenendo configurabile un’ipotesi di espropriazione parziale in assenza diun effettivo nesso funzionale tra la porzione di terreno acquisita e ilfabbricato residuo.Tale assunto non può essere condiviso.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’espropriazioneparziale ricorre quando la sottrazione coattiva di una parte del bene incidenegativamente sulla possibilità di utilizzazione o sulla capacità redditualedella parte residua, purché sussista un rapporto oggettivo e funzionale trale due porzioni, non rilevando la mera distinta individuazione catastale (Sez.1, Ordinanza n. 31365 del 06/12/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14229del 24/05/2019).Il vincolo funzionale va poi accertato in concreto, sulla base dellecaratteristiche fisiche, economiche e strutturali del compendio, e non puòessere escluso per il solo fatto che le particelle risultino catastalmentedistinte.1.2. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fatto correttaapplicazione di tali principi. La motivazione della sentenza impugnata dàconto, in modo logico e coerente del fatto che: la porzione di terrenoacquisita costituiva l’area pertinenziale del fabbricato, destinata a giardinoe zona di rispetto; siffatta area svolgeva una funzione necessaria allafruibilità e alla commerciabilità dell’immobile, fungendo da filtro rispetto allaviabilità pubblica; la realizzazione della strada aveva determinato unfrazionamento materiale dell’originaria proprietà, con conseguenteinterclusione dei fondi residui e perdita dell’originaria unitarietàeconomico‑funzionale del compendio.Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/20261.2.1. Il motivo presenta anche un profilo, certo, d’inammissibilitàessendo quello esposto un accertamento di merito, fondato sulle risultanzedella consulenza tecnica d’ufficio, che questa Corte non può sindacare senon nei limiti del vizio motivazionale, qui neppure dedotto.1.3. Neppure può assumere rilievo decisivo la circostanza, valorizzatadalla ricorrente, della distinta intestazione catastale delle particelle 778 e973 o della presenza di muri di cinta nelle pratiche edilizie.La distinta particella catastale non esclude l’unitarietà economica delbene, trattandosi di un dato meramente formale, privo di valore dirimenteai fini dell’applicazione dell’art. 33 del T.U. espropri.Il giudice di merito ha correttamente valorizzato la realtà fisica efunzionale del compendio, non scalfita dalla diversa rappresentazionecatastale.1.4. Parimenti irrilevante è l’argomento secondo cui la strada sarebbepreesistente da oltre trent’anni rispetto all’acquisizione del 2017, così daescludere un danno attuale e diretto.La Corte territoriale ha accertato che la strada pubblica, pur risalentenel tempo, aveva comunque inciso in modo pregiudizievole e permanentesulla porzione residua, privandola dell’area di rispetto e alterandone lafruibilità e il valore di mercato. L’esistenza di un pregiudizio attuale è statadunque positivamente verificata e non è oggetto di specifica censuraammissibile in sede di legittimità.1.5. – In definitiva, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazionedell’art. 33 del d.P.R. n. 327/2001, avendo: accertato l’unitarietàeconomico‑funzionale del bene; verificato l’incidenza negativa dell’ablazionesulla parte residua; applicato il criterio differenziale in modo conforme allagiurisprudenza di questa Corte.La decisione impugnata resiste pertanto alle censure formulate, sicchéil motivo deve essere rigettatoNumero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/20262.– Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21‑novies, comma 2, leggen. 241/1990, assumendo che la delibera n. 71/2017 non integrerebbe unaconvalida retroattiva del precedente provvedimento acquisitivo, ma unnuovo atto sostitutivo, in quanto estensivo dell’esproprio a ulteriori 60 mqdi galleria. Da ciò la ricorrente fa discendere l’erroneità del rigettodell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che ilprivato avrebbe dovuto impugnare autonomamente la nuovadeterminazione indennitaria nei termini decadenziali di cui all’art. 29 d.lgs.n. 150/2011.Per l’effetto sarebbe stata erroneamente rigettata l’eccezione diinammissibilità-irricevibilità del ricorso di primo grado, nella insussistenzadi una convalida che potesse retroagire all’acquisizione disposta con il primoperché il privato avrebbe dovuto impugnare autonomamente la nuovadeterminazione indennitaria entro i termini di decadenza previsti dall’art.29 del d.lgs. n. 150/2011.2.1. La censura presenta plurimi profili di inammissibilità ed ècomunque infondata.2.1.1. La ricorrente, pur formalmente denunciando una violazione dilegge, sollecita in realtà una rivalutazione del contenuto sostanziale delladelibera n. 71/2017, prospettando una diversa qualificazione giuridicadell’atto amministrativo e dei suoi effetti. Tale operazione comporta unaccertamento di fatto – relativo alla natura, alla funzione e alla portatadispositiva del provvedimento – che è riservato al giudice di merito e non èsindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e nonmanifestamente illogica.La Corte territoriale ha ritenuto, con argomentazione immune da vizilogici, che la delibera n. 71/2017 costituisse convalida dell’atto precedente,diretta a sanare il vizio procedimentale dell’omessa comunicazione di avvioNumero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026del procedimento, e che l’estensione di 60 mq non alterasse la naturadell’atto né determinasse l’adozione di un nuovo provvedimento acquisitivo,ma integrasse un adeguamento istruttorio interno alla medesima sequenzaprocedimentale. Siffatta qualificazione, che muove dall’esame del contenutodell’atto e del suo iter formativo, rientra nell’apprezzamento riservato algiudice di merito e non è censurabile in cassazione attraverso laprospettazione di una violazione di legge.La ricorrente non individua un errore interpretativo della norma di cuiall’art. 21‑novies, comma 2, cit., e si limita a contrapporre la propria letturadel provvedimento a quella accolta dalla Corte d’Appello, mirando aottenere una diversa ricostruzione del fatto amministrativo e dei suoi effettidecadenziali. Si tratta di doglianza estranea al paradigma dell’art. 360, n.3, e inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione delmerito amministrativo, preclusa in sede di legittimità (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 3015 del 10/02/2006; Cass., Sez. L, Sentenza n. 29322 del15/12/2008).La Corte territoriale ha correttamente escluso l’inammissibilità delricorso introduttivo, ritenendo operante la convalida retroattiva e, dunque,non configurabile un autonomo termine decadenziale per l’impugnazionedella determinazione indennitaria.2.1.2. Il motivo non provvede a segnalare, inoltre, quali canoniinterpretativi della volontà dell’ente siano stati violati dalla Corte di meritoanche per una contraddittorietà logico-giuridica che inficiante la tenutadell’atto non si ravvisa nella proposta censura (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.5966 del 23/02/2022; in termini, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5286 del28/02/2025).Il motivo per le indicate ragioni va dichiarato inammissibile.2.2. Il motivo è comunque infondato.La Corte d’Appello ha correttamente inquadrato il rapporto tra ledelibere n. 42 e n. 71 del 2017.Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026La convalida amministrativa ex art. 21-novies comma 2 L. 241/90opera tipicamente con efficacia retroattiva, sanando vizi di rito o forma efacendo salvi gli effetti dell’atto originario dalla sua emanazione.L’opposizione alla stima proposta tempestivamente contro la primadelibera non decade né diviene improcedibile a seguito della convalida, chenon modifica l’assetto degli interessi in gioco.Il termine di 30 giorni per l’opposizione, secondo la giurisprudenza dilegittimità, non trova poi applicazione al provvedimento ex art. 42 bis t.u.espropri (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 35287 del 18/12/2023; in termini:Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10077 del 16/04/2025).3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37, 38 e42bis del d.P.R. n. 327/2001.La Corte d’Appello di Firenze avrebbe erroneamente valorizzato, ai finidella determinazione dell’indennizzo previsto dall’art. 42‑bis d.P.R.327/2001, il valore di un fabbricato integralmente abusivo, realizzato dallasocietà “[OSCURATO:PERSONA]” a r.l. mediante completa sostituzione edilizia in assenzadi titoli abilitativi e in violazione dei vincoli paesaggistici insistenti sull’area.In base all’art. 37, comma 3, T.U.E. il diritto all’indennizzo è esclusoper le costruzioni abusive; la Corte territoriale non avrebbe potuto pertantoriconoscere alcun deprezzamento riferibile a tale manufatto, il quale deveconsiderarsi giuridicamente inesistente e comunque destinato allademolizione in forza di un ordine vincolato dell’autorità amministrativa.L’errore logico‑giuridico in cui i giudici di merito sarebbero incorsirisiederebbe nell’avere ritenuto l’immobile “legittimo al marzo 2017”,trascurando che l’abusività costituisce un dato oggettivo e originario dellacostruzione, che non sorge con l’ordinanza demolitoria, ma preesiste allastessa e ne costituisce il presupposto indefettibile.3.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026L’art. 37, comma 3, T.U. Espropri stabilisce che: “[n]on è dovutaindennità per le costruzioni realizzate in assenza di titolo abilitativo o incontrasto con la normativa urbanistica o edilizia” e quindi come si è espressala giurisprudenza di questa Corte, “in tema di espropriazione per pubblicointeresse, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili diindennizzo, salvo che, alla data dell'evento ablativo, risulti essere stata giàrilasciata la concessione in sanatoria (v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19144del 06/07/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26260 del 14/12/2007).L’art. 38, secondo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, laddove escludela possibilità di ricomprendere nel calcolo dell'indennità dovuta perl'espropriazione di fabbricati il valore delle costruzioni realizzate in totaleassenza o in difformità della concessione edilizia o dell'autorizzazionepaesaggistica, imponendo di tenere conto soltanto di quello dell'area disedime o della parte del fabbricato realizzata legittimamente, costituisceespressione di un principio generale, desumibile dalla normativa in materiaurbanistica ed espropriativa, secondo cui il proprietario non può trarre alcunvantaggio dalla propria attività illecita (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4781 del24/02/2025).L’abusività del manufatto costituisce un dato oggettivo che non nascecon l’ordinanza di demolizione, ma che preesiste ad essa e rende il benegiuridicamente inesistente ai fini indennitari, con l’effetto che non puòessere considerato né come valore autonomo né come elemento diincremento del valore dell’area laddove l’art. 42‑bis TUE non deroga aldivieto di indennizzo per opere abusive in quanto l’indennizzo ivi previsto,nella sua natura composita, resta comunque ancorato ai criteri del T.U.E.Nella fattispecie in esame, il Comune aveva già segnalato l’integraleabusività dell’immobile sin dal 2015 e, con provvedimento del luglio 2017,ha ingiunto la demolizione integrale previo rigetto delle sanatorie.Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026Tale abusività è stata definitivamente sancita dal Consiglio di Statocon sentenza passata in giudicato, la quale ha qualificato l’intervento comeuna “nuova edificazione” illecita.La Corte d’Appello ha dato rilievo al momento formale in cui èintervenuta l’ordinanza demolitoria (luglio 2017), ritenendola successivaall’acquisizione sanante (marzo 2017) e qualificato l’immobile come“legittimo al marzo 2017” ha valorizzato il fabbricato ai fini delriconoscimento dell’indennizzo ex art. 42‑bis, in tal modo riconoscendo undeprezzamento di un bene non suscettibile di tutela indennitaria.In tal modo la Corte territoriale è incorsa nella dedotta violazione dilegge perché l’abusività di specie ha natura originaria, non dipendedall’adozione dell’ordinanza di demolizione e non può essere cristallizzata auna data successiva. Il manufatto in quanto abusivo è giuridicamenteirrilevante ai fini dell’indennizzo e non può costituire corretta base di calcolo.In tema di indennizzo ex art. 42‑bis d.P.R. 327/2001, non può esserericonosciuto alcun valore, né diretto né quale voce di deprezzamento, a unfabbricato integralmente abusivo, realizzato in assenza di titolo abilitativo oin violazione di vincoli urbanistici o paesaggistici, dovendo il giudiceescluderne ogni incidenza ai sensi dell’art. 37, comma 3, T.U.E., dove talepreclusione riflette un principio generale dell’ordinamento per cui l’attivitàillecita non può generare vantaggi economici né essere posta a carico dellacollettività sotto forma di indennizzo salve deroghe per i fabbricati oggettodi istanza di sanatoria non ancora scrutinata, imponendo alla p.A. unavalutazione prognostica sulla condonabilità alla data dell’esproprio.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 nonché degli artt. 2947 e 2948 c.c.Il ricorrente contesta l’applicazione della prescrizione decennale sullacomponente del 5% annuo per l’occupazione; tale voce, qualificata dalcomma 3 dell’art. 42-bis come dovuta a “titolo risarcitorio” dovrebbeNumero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026soggiacere al termine quinquennale ex artt. 2043 e 2947 c.c., conconseguente estinzione dei crediti maturati prima del 2008.4.1. Il motivo è infondato.Deve richiamarsi la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corteche ha chiarito che l’indennizzo ex art. 42-bis costituisce un credito unico,non scomponibile in poste di diversa natura laddove la locuzione “a titolorisarcitorio” utilizzata dal legislatore per la componente del 5% assumecarattere meramente descrittivo e non muta la natura indennitaria eunitaria della prestazione dovuta in virtù dell’esercizio di un potere ablatoriolecito ancorché tardivo (Cass. Civ., Sez. I, 23 ottobre 2024, n. 28647).In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute al giudiceordinario e alla Corte di appello, in unico grado, le controversie sulladeterminazione e corresponsione dell’indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n.327 del 2001, data la natura intrinsecamente indennitaria del creditovantato dal proprietario del bene, globalmente inteso dal legislatore comeun “unicum” non scomponibile nelle diverse voci, con la conseguenza chel’attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolorisarcitorio (pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venaledel bene, a norma del comma 3 dell’art. 42 bis cit.) si riferisce unicamentead uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespiteoccupato senza titolo dall’amministrazione) rilevanti per la determinazionedell’indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplicelegittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quandoagisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente allaperdita della proprietà del bene), ora a un «risarcimento» di un dannoscaturito da un comportamento originariamente “contra ius”dell’amministrazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20691 del 20/07/2021).Da tale unitarietà discende l’applicabilità dell’ordinario termine diprescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35287del 18/12/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10077 del 16/04/2025).Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026Va pertanto respinta la tesi della prescrizione breve quinquennalepropria dell’illecito extracontrattuale, decorrendo il termine dall’attoacquisitivo fonte del diritto.La decisione della Corte d’Appello sul punto va confermata nellavalorizzata natura indennitaria della posta che copre nella sua novellatavalenza, e nella composita sua natura, anche quella già risarcitoria e segnail “dies a quo” della nuova prescrizione dalla data di notifica delprovvedimento di acquisizione sanante.5. Il controricorrente, ricorrente in via incidentale, articola sette motividi ricorso.5.1. Il primo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 21- novies, comma 2, dellalegge n. 241 del 1990, per il mancato riconoscimento dell’indennità per i 60mq. aggiuntivi, espropriati con delibera convalidante n. 71 del 2017.La Corte d'Appello avrebbe dovuto estendere la stima anche allaporzione di galleria acquisita nel luglio 2017, trattandosi di un unicoprocedimento espropriativo la cui condizione dell’azione deve sussistere almomento della decisione.5.1.1. Il motivo è inammissibile.Le ragioni sono quelle già indicate nella disamina del secondo motivodel ricorso principale.La ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 112c.p.c. e l’art. 21‑novies, comma 2, l. n. 241/1990, per non averericonosciuto l’indennità relativa ai 60 mq aggiuntivi acquisiti con la deliberan. 71/2017, sostenendo che tale atto non costituirebbe una convalida, bensìun nuovo provvedimento espropriativo.La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirain realtà a ottenere una diversa qualificazione giuridica del provvedimentoamministrativo, fondata su una diversa lettura del suo contenuto e dei suoieffetti.Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026Si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, chela Corte territoriale ha compiuto con motivazione congrua e non illogica,con il ritenendo che: la delibera n. 71/2017 avesse natura convalidante,diretta a sanare il vizio procedimentale dell’omessa comunicazione di avviodel procedimento; l’inclusione dei 60 mq costituisse un adeguamentoistruttorio interno al medesimo procedimento acquisitivo, e non l’adozionedi un nuovo atto autonomo.La ricorrente si limita a contrapporre la propria interpretazione dell’attoa quella del giudice di merito, sollecitando una rivalutazione del fattoamministrativo non consentita in sede di legittimità.Non viene individuato alcun errore di sussunzione della fattispecieconcreta nella norma di cui all’art. 21‑novies, ma solo una diversa letturadel contenuto dell’atto.Ne consegue l’inammissibilità del motivo, che non denuncia unaviolazione di legge ma un mero contrasto valutativo.5.2. Con il secondo, la ricorrente incidentale fa valere in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 1del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU, dell’art. 42 Cost. e dell’art. 54d.P.R. n. 327 del 2001, per non avere la Corte d’Appello tenuto conto delprincipio della “flessibilità temporale” in tema di opposizione all’indennità diesproprio con riguardo all’area obliterata dei 60 mq.5.2.1. Il motivo è infondato.La ricorrente incidentale sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovutoestendere la stima anche alla porzione di galleria acquisita nel luglio 2017,invocando il principio della “flessibilità temporale” dell’opposizioneall’indennità di esproprio e affermando che la condizione dell’azionedovrebbe sussistere al momento della decisione.La doglianza non è concludente.L'opposizione alla stima è un ordinario giudizio di cognizione, non acarattere impugnatorio, che ha ad oggetto l'accertamento della giustaNumero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026indennità ed il giudice non è, quindi, vincolato alla determinazioneamministrativa né alle domande delle parti, espropriato ed espropriante,con la conseguenza che non viola l’art. 112 c.p.c. la sentenza della corted'appello che riduca l'indennità e il valore venale stimato dalla Commissioneprovinciale espropri, pur non avendo l'ente locale mai impugnato la stessaed avendone domandato la conferma nel giudizio di opposizione propostodall'espropriato (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9227 del 04/04/2023; Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 30/12/1998).Ciò posto, l’eventuale sopravvenienza di atti modificativi dell’indennitànon amplia però automaticamente il “thema decidendum” né consente algiudice di conoscere di porzioni espropriate non ricomprese nelladeterminazione originaria ed opera nei limiti in cui la sopravvenienza nonmuti l’oggetto del giudizio, ma si inserisca nella medesima sequenzaprocedimentale.Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha accertato che la delibera n.71/2017 aveva natura convalidante e non costituiva un nuovoprovvedimento espropriativo e la determinazione indennitaria oggetto diopposizione non ricomprendeva i 60 mq aggiuntivi. Non era possibileestendere d’ufficio la stima a porzioni non incluse nel provvedimentoimpugnato, pena la violazione dei termini decadenziali dell’art. 29 d.lgs.150/2011 destinati comunque a perimetrare la sequenza procedimentale inscrutinio.La ricorrente, nel prospettare una violazione dei principi costituzionali econvenzionali, mira in realtà a ottenere una integrazione del “themadecidendum” non consentita, né imposta dai principi invocati.La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’opposizione nonpotesse estendersi a porzioni non ricomprese nella determinazioneoriginaria, in assenza di un autonomo atto di impugnazione.Il motivo va pertanto rigettato.Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/20265.3. Con il terzo motivo si fa valere, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7, legge n. 1150 del 1942 e 9d.P.R. n. 327 del 2001.La Corte d’appello avrebbe errato nel dare qualificazione conformativaalla zona ferroviaria.La destinazione a infrastruttura stradale o ferroviaria su benideterminati realizzerebbe uno svuotamento di contenuto economico dellaproprietà configurando per ciò stesso un vincolo preordinato all'esproprio dicui si deve prescindere nella stima del valore venale.5.3.1. Il motivo non è fondato.La disposta c.t.u. ha accertato che l’area era destinata adinfrastruttura ferroviaria già nel 1982, integrando la destinazione una sceltadi pianificazione generale comprensiva dell’intero tracciato della linea nonpiù in uso. In siffatto contesto la destinazione ha natura conformativarisultando finalizzata ad una regolamentazione dell’utilizzo dei suoli infunzione di un interesse pubblico generale (tra le molte, Cass., Sez. 1,Sentenza n. 207 del 09/01/2020) e pertanto è corretto il provvedimentoimpugnato nella parte in cui i giudici di appello hanno escluso che l’area inquestione avesse vocazione edificatoria legale.5.4. Con il quarto motivo si fa valere, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 16, comma 11, e dell’art 12,comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001.Le aree non acquisite o relitte, estese per 1380 mq, a causa dellarealizzazione di muraglioni e reti di contenimento da parte del Comune,sarebbero divenute inservibili e intercluse, perdendo così ogni valore discambio e i giudici di appello avrebbero omesso di indennizzare taledefinitiva svalutazione delle porzioni residue.5.4.1. Il motivo è inammissibile.L’art. 16 de d.P.R. n. 327 del 2001 al comma 11 stabilisce che “Neicasi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulareNumero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche lefrazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione,qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessariconsiderevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione”.Come correttamente rileva la Corte d’Appello, che riporta sul punto leconclusioni raggiunte dal c.t.u., l’area residua aveva conservato lecondizioni originarie di impervietà e la ricorrente non aveva specificato“quale mai utilizzazione potrebbe essere in concreto data ai muraglioni diterreno residui e quale mai peggioramento sia ravvisabile nelle operecostruite nel 1987”.L’esame della domanda, che avrebbe richiesto, nell’indicato quadro,la prova rigorosa di una sopravvenuta e incolpevole marginalità d’usoderivante dall’ablazione parziale, comporta un sindacato, di merito, chesfugge all’esame di questa Corte.Il motivo è pertanto inammissibile.5.5. Con il quinto motivo la controricorrente deduce in relazioneall’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 1219 e 1223c.c. L’indennità da occupazione illegittima avrebbe natura di debito di valorecon conseguente diritto alla rivalutazione secondo indici ISTAT dal 2017 alsaldo.5.5.1. Il motivo non è fondato e finanche inammissibile.L'obbligazione indennitaria da esproprio (ex multis, Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021) o acquisizione sanante costituiscedebito di valuta, non è soggetta a rivalutazione automatica salvo prova delmaggior danno ex art. 1224 c.c.L’indennità per acquisizione sanante rappresenta infatti il ristoro perla perdita della proprietà e, venendo liquidata come somma di denarodeterminata al momento del decreto, non subisce rivalutazione automatica,ma solo l’applicazione di interessi.Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e dioccupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché,nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sedeamministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma atitolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo sudetta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dalgiorno dell’espropriazione e fino alla data del deposito della sommamedesima (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20178 del 18/08/2017).La Corte territoriale, nel formulato rilievo che nella determinazionedell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 42 bis TUE “non vengono inconsiderazione somme che necessitano di una rivalutazione”, si è sul puntoadeguata ai concetti più generalmente espressi al riguardo da questa Corte,onde la censura, non introducendo argomenti in grado di scalfire l’indirizzoin parola, si rende inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. (Cass.,Sez. 1, Ordinanza, n. 21632 del 28/07/2025, in motivazione).5.6. Con il sesto motivo si fa valere, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2935 c.c. e 11, comma 1, dellePreleggi al Codice civile.La prescrizione non avrebbe potuto correre prima del 2011, anno dientrata in vigore dell’art. 42-bis cit., in ragione dell’impossibilità di far valereil diritto in precedenza.Come già evidenziato nell’esame del quarto motivo del ricorsoprincipale – e come correttamente ribadito dal Procuratore generale nellesue conclusioni – l’indennizzo previsto dall’art. 42‑bis d.P.R. 327/2001configura un credito unitario e insuscettibile di scomposizione in autonomeposte risarcitorie o indennitarie.La locuzione “a titolo risarcitorio”, riferita nella norma alla componentedel 5%, non introduce una diversa natura giuridica della prestazione, macostituisce una mera imprecisione descrittiva, priva di effetti qualificatori:l’intera obbligazione trae origine dall’esercizio di un potere ablatorio lecito,Numero registro generale 8980/2024Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 22194/2026Data pubblicazione 28/06/2026ancorché tardivamente esercitato, e conserva integralmente la sua naturaindennitaria.Da siffatta unitarietà discende che l’obbligazione ex art. 42‑bis èsoggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.,non essendo configurabile alcuna frammentazione del credito che possagiustificare l’applicazione di termini prescrizionali differenziati o più brevi.5.7. Con il settimo motivo si fa valere, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.La compensazione integrale delle spese sarebbe stata ingiusta a frontedi un accoglimento della domanda che aveva visto l’indennizzo lievitare da2.000 euro a 478.000 euro.Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo del ricorsoprincipale.6. In via conclusiva, accolto il terzo motivo del ricorso principale,assorbito l’ultimo del ricorso incidentale e rigettati i restanti, questa Cortecassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbito l’ultimo delricorso incidentale e rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinviala causa davanti alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA]