CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1988
Cassazione n. 33727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1988 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 89 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - profilo di censura già vagliato e disatteso con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - generiche sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche (quanto in particolare alla recidiva la Corte di appello ha ritenuto che stante i gravi precedenti non era accoglibile la richiesta difensiva di esclusione e sul punto nulla ha dedotto in questa sede il ricorrente rispetto ai profili dedotti in sede di appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giu