CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza 28 ottobre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GAMBACORTA Alfonso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata corrispondenza tra imputazione e condanna e si contesta la dichiarata penale responsabilità, è manifestamente infondato. Il ricorrente, quanto alla ritenuta falsità del certificato unico dei redditi da lavoro dipendente, non si confronta con l'effettivo tenore della assoluzione riportata in primo grado per il contestato delitto di falso che non esclude la presenza del falso ma esclude la natura pubblicistic:a dell'atto su cui il falso ricadeva. Per il resto, le contestazioni avanzate dal ricorrente non si confrontano con specifici passaggi dell'iter argomentativo della sentenza di merito e risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità i esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). 3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta l'eccessività della pena irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato. 3.2.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia, allorquando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 4, Sent. n. 5875 del 30/01/2015 Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959; Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del 24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352). 3.2.2. La determinazione della pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali e comunque inferiore ai valori medi il che implica siano sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. la mera ricognizione della congruità della pena ovvero espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ie