CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31249/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORINO (ITALIA) il 27/11/19703. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/19744. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/11/19725. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/01/19996. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 96) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 17/12/2025 della Corte d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiestodichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi presentati nell’interesse dei terzi interessati FrancescaRotella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( cl.96), e il rigetto dei ricorsi presentatinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria difensiva e di replica depositata, in via telematica, dai difensori di AntonioLobello i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato gli appelli propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che dei terzi interessati FrancescaRotella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 96), avverso il decreto di confisca n. 17/2025 emessodal Tribunale di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, in data 9 dicembre 2024, avente adoggetto plurimi beni riconducibili ai proposti, in quanto ritenuti socialmente pericolosi eimprenditori di riferimento delle cosche di ‘ndrangheta, in particolare delle famiglie GrandeAracri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] operanti sul territorio ionico, catanzarese e reggino.I giudici di merito hanno fondato il giudizio di pericolosità sociale dei prevenuti sulla basedelle risultanze investigative acquisite nell'ambito di altro procedimento penale, definito consentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 2 febbraio 2024, con la quale, in particolare,[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 416-bis, 512-bis e 629 cod. pen.,e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 512-bis e 648-tercod. pen. Nell'ambito di tale procedimento sono stati considerati i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] la cosca ‘ndranghetista [OSCURATO:PERSONA], di isola [OSCURATO:PERSONA], e con gli esponenti della locale di Cutroessendosi evidenziato che il prevenuto è stato “imprenditore di riferimento della ndrangheta delterritorio crotonese in favore della quale si attivava per raccogliere proventi estorsivi presso gliimprenditori vittime, ottenendo in cambio la protezione ed il mantenimento di una posizionedominante nel settore dell'edilizia”; è stato, altresì, accertato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si sono resi responsabili di intestazioni fittizie, commesse tra il novembre 2007 e l'anno2019, mediante “operazioni di gestione e acquisto di quote da parte di prestanome per le qualiè stata accertata, a dispetto degli assunti difensivi, la complessiva finalizzazione di ripulire lacompagine sociale ed evitare misure ablatorie” ( pag. 10 del decreto di primo grado)2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore articolato indue motivi.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge per motivazione apparente. Deduceche il decreto impugnato ha retrodatato l'epoca di insorgenza della pericolosità sociale di 12anni rispetto alla condanna del medesimo prevenuto per il reato di cui agli artt. 110,416-biscod.pen., senza peraltro considerare che, in relazione al medesimo periodo e per i medesimifatti, risulta emesso un decreto di archiviazione di cui il giudice della prevenzione avrebbedovuto prendere atto. Il giudizio di pericolosità sociale si fonderebbe, pertanto, su un “nullaprobatorio” riversato in una motivazione assertiva e dunque apparente. Non sarebbe statoconsiderato, inoltre, che il prevenuto ha riportato condanna per il reato di cui all’art.512-biscod. pen. per il quale è stata, tuttavia, esclusa la circostanza aggravante della finalità o delmetodo mafioso. Le circostanze evidenziate nel provvedimento impugnato (come, ad esempio,il riferimento ad una sua partecipazione ad un summit mafioso, che avrebbe avuto luogo il 18giugno 2005 in un cantiere di proprietà dei medesimi [OSCURATO:PERSONA]) non sarebbero idonee a sostenerela sussunzione del ricorrente nel novero dei soggetti pericolosi, per il periodo 2000-2012.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge per mancanza assoluta dimotivazione relativamente al tema della legittimità delle fonti e delle possidenze riconducibilial ricorrente. Deduce che: non è stata considerata la consulenza di parte, e la documentazioneprodotta; non sarebbe stata dimostrata l'illiceità dell'entrate; erroneamente sarebbero statiesclusi, dal computo delle fonti, gli accrediti relativi all'attività di impresa e non sarebbe statoeffettuato alcun controllo sulla contabilità dell'impresa; considerando i prelievi dalla dittaindividuale la sperequazione non sussisterebbe.3. Ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma del suo difensore articolato in duemotivi.3.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge per motivazione apparente in relazionealla ritenuta appartenenza del proposto ad associazione a delinquere di tipo mafioso, oltre chein quanto indiziato del delitto di cui all'art. 512-bis cod pen. Deduce che il giudizio diappartenenza ad un'associazione mafiosa presuppone una vicinanza all'associazione che deverisolversi in un contributo fattivo alle attività criminose, essendo irrilevanti manifestazionirelative a relazioni di mera frequentazione che non si traducano in un ausilio alla consorteria.La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di considerare le risultanze del procedimentopenale che aveva visto “il gruppo [OSCURATO:PERSONA]” come persona offesa di condotta estorsiva mafiosa,nell'anno 2012; avrebbe enfatizzato i rapporti, esistiti tra il prevenuto ed esponenti diassociazioni criminali mafiose, senza precisare la ragione per la quale tali rapporti dovrebberoessere intesi come manifestazioni di pericolosità sociale; non si sarebbe tenuto conto delprovvedimento di archiviazione del 2014 in cui era stata esclusa la sussistenza di un sodaliziomafioso includente il ricorrente e gli altri prevenuti.3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 24 d.lgs.159/2011 e 125 cod.proc.pen. in ordine alla ritenuta natura illecita delle fonti. Deduce che laCorte territoriale avrebbe erroneamente omesso di considerare, tra le fonti lecite, la somma dieuro 100.000 percepita dal ricorrente nel novembre 2015, a titolo di prezzo di vendita di unimmobile, deducendo la decisività di tale importo nella ricostruzione del giudizio di sproporzionereddituale.4. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del suo difensore articolato in tremotivi.4.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge per motivazione apparente in ordine alrequisito di appartenenza a sodalizio criminale mafioso quale presupposto necessario dellaconfisca.Deduce, in particolare, che la condizione di appartenenza mafiosa sarebbe stata desuntada meri rapporti di frequentazione riconducibile ad una nozione di contiguità ambientale, senzaindividuazione di specifici contributi funzionali al sodalizio e senza considerare i diversi elementicontrari, desumibili dai provvedimenti di archiviazione e dal danneggiamento subito dallafamiglia [OSCURATO:PERSONA] (nel marzo 2012) per pretese estorsive.4.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge per motivazione apparente inrelazione alla richiesta difensiva di nominare un perito. Deduce che la Corte di appello avrebberitenuto corrette le procedure di calcolo seguite dagli inquirenti, fondandosi su suoi personalicriteri di giudizio nonostante la necessità di svolgere un'indagine presupponente particolaricognizioni scientifiche, in contrasto con l'art. 220 cod.proc.pen.4.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge per motivazione apparente in relazioneal giudizio di sproporzione reddituale. Deduce che la Corte d'appello avrebbe assunto, qualeparametro, un saldo cumulativo costituito dalla stratificazione di disavanzi senza considerarese, nei singoli anni di acquisizione dei beni, vi sia stata una provvista sufficiente; sarebbe stata,inoltre, effettuata una erronea estensione temporale del giudizio di pericolosità, dal 2006 al2019, considerando come fonti non lecite le risorse derivanti dai prelievi effettuati dai conticorrenti della ditta individuale del ricorrente, senza considerare che nelle ditte individuali nonesiste autonomia patrimoniale perfetta tra impresa e imprenditore e che, pertanto, gli utilidichiarati costituiscono reddito dell'imprenditore e sono nella sua piena disponibilità; ilprovvedimento impugnato avrebbe, altresì, erroneamente omesso di includere, tra le fonti, lasomma di euro 95.000 derivante dalla vendita di un immobile già di proprietà della dittaindividuale del prevenuto.5.Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di terzi interessati.5.1. Con unico motivo denunciano violazione di legge per motivazione apparente dolendosidell'omesso computo, in termini di flusso positivo, dei prelievi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] conti correnti della ditta individuale e fatti confluire sui conti personali.6. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi presentatinell’interesse dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe’96, e il rigetto dei ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], classe ’49, LobelloGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA].I difensori di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 49) hanno depositato memoria difensiva e memoria direplica alle conclusioni scritte del Procuratore generale con la quale hanno insistitonell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono infondati. Sonoinammissibili, invece, i ricorsi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1. Occorre preliminarmente considerare, in modo da individuare il perimetro entro il qualedeve svolgersi il giudizio di questa Corte, che, secondo la consolidata giurisprudenza dilegittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto perviolazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011. È,pertanto, escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente omeramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decretomotivato, imposto al giudice d'appello dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080 - 01; Sez.6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007 - 01).La motivazione del tutto mancante oppure apparente e inesistente, è ravvisabile, d’altraparte, soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga diargomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficaciadimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno delladecisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del14/07/2014, dep.2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Rv. 221437 - 01).Ipotesi, questa, non ravvisabile nel caso in esame, alla luce del consistente corredomotivazionale di cui il provvedimento impugnato risulta dotato.2. Con riferimento ai profili di censura- comuni alle difese e fondati sulla dedottainsussistenza di elementi fattuali idonei a supportare un giudizio di pericolosità sociale deiprevenuti ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 - deve considerarsi che, in applicazionedel principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale, è legittimoavvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancoraconclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dallanatura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilitàdell'imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta laautomatica esclusione della pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.266364). In particolare, «è inapplicabile il principio del divieto di bis in idem tra procedimentopenale e procedimento di prevenzione, poiché il presupposto per l'applicazione di una misura diprevenzione è una "condizione" personale di pericolosità, la quale è desumibile da più fatti, anchenon costituenti illecito, mentre il presupposto tipico per l'applicazione di una sanzione penale èun fatto reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale» (Sez. 6, n. 44608 del06/10/2015, Cincinnato, Rv. 265056). Nell’ipotesi di esito penale assolutorio è stataopportunamente richiamata la necessità di distinguere a seconda del tipo di accertamentocompiuto. In quest’ottica, non solo la declaratoria di intervenuta prescrizione, ma qualunquestatuizione favorevole che non abbia negato, “in modo assoluto”, l’esistenza storica del fatto ola sua riferibilità all’imputato (quindi, anche la sentenza di non doversi procedere ex art. 529cod. proc. pen., la pronuncia assolutoria di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e quellaadottata per difetto di imputabilità o per la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 530,comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.), permette al giudice della prevenzione di “utilizzare” imedesimi fatti, dando ad essi, attraverso la sussunzione in una fattispecie penalmente rilevante,«una qualificazione (incidentale) giuridica» finalizzata ad inscrivere il soggetto nella categoriatipica di pericolosità (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063-01; Sez.2, n. 15704 del25/01/2023,Rv. 284488-01; Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Rv. 284166–01; Sez.2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225-05; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Rv. 281862-01;Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655–01; Sez. 2,n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488–01).Peraltro, quando l'accertamento delle pregresse condotte delittuose ai fini della valutazionedella pericolosità generica avvenga sulla base di «elementi di fatto», e non su meri sospetti edindizi, il giudice della prevenzione può fondare il proprio convincimento su fatti storicamenteapprezzabili, non solo deducibili da sentenze di condanna e/o di proscioglimento, ma anche daesitate in provvedimenti di archiviazione, sempre a condizione che il provvedimento con cui siponga fine all’indagine non evidenzi l’infondatezza della notitia criminis.2.1. Ciò premesso, le doglianze difensive, comuni ai ricorsi proposti nell’interesse deiproposti, sono astratte, oltre che aspecifiche e generiche in quanto affidate ad affermazioniassertive sulla presunta inidoneità dei provvedimenti di archiviazione a fornire una base cognitivafattuale su cui fondare il giudizio di pericolosità sociale, peraltro obliterando che, nella fattispeciein esame, il giudizio di pericolosità sociale risulta espresso su elementi diversi da quelli acquisitinell’ambito del procedimento definito con provvedimento di archiviazione.Inoltre, il decreto di archiviazione cui le difese hanno fatto riferimento non contiene alcungiudizio di esclusione della storicità dei fatti emersi nel corso delle indagini, venendo in rilievo,piuttosto, affermazioni di vicinanza dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA]-Rustico-Polimenioltre che con esponenti di altro clan ‘ndranghetista ed il riconoscimento di cointeressenzeeconomiche alla base di tali rapporti di vicinanza, pur non ritenuti tali da supportare un giudiziodi intraneità dei proventi ai suddetti clan mafiosi.2.2. Il giudizio di pericolosità sociale non risulta fondato su una mera rivisitazione deglielementi fattuali già acquisiti nel corso del suindicato procedimento, essendo stati valorizzati daparte della Corte territoriale ulteriori elementi investigativi acquisiti nell’ambito del procedimentodi prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], esponente del gruppo criminale [OSCURATO:PERSONA]-Rustico-Polimeni presente ed operativo sul territorio in cui erano operative le società riconducibileprevenuti.Particolare rilievo è stato dato ad una serie di elementi indicativi di una forte e qualificatafrequentazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con esponenti del clan mafioso, alimentata da”richieste di fornitura di cemento” e da “dazioni di regalie”, indicative di “una sorta di affidamentoche i vertici dei [OSCURATO:PERSONA] avevano ormai sviluppato nei confronti del referente del grupporiconducibile a [OSCURATO:PERSONA]”, con riferimento agli ,elementi acquisiti nell’ambito delprocedimento c.d. "Mafia e appalti a Catanzaro” in cui era risultato che la cosca [OSCURATO:PERSONA] siera attivata affinché il gruppo imprenditoriale si aggiudicasse gli appalti pubblici sotto la suaprotezione, seguendo con preoccupazione anche il rinnovo della certificazione antimafia; in talecontesto è stato valorizzato il contenuto di specifiche conversazioni (conv. del 9 novembre 2006e del 17 maggio 2007 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] discuteva con altro esponente delgruppo [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto rilascio della certificazione antimafia in suo favore, raccogliendosegni di esplicito compiacimento da parte del suo interlocutore alla notizia) nonché gli elementirelativi alla vicenda del licenziamento di alcuni operai imposti dalla cosca mafiosa ( clan [OSCURATO:PERSONA]),riassunti a seguito di un interessamento da parte del medesimo gruppo criminale, interpretatacome sintomatica di una vicinanza qualificata dei proposti alla cosca mafiosa operativa nelterritorio.Nella medesima direzione sono state, altresì, valutate le risultanze acquisite in merito aldanneggiamento subìto dai [OSCURATO:PERSONA], nell'aprile 2012, che ha fatto registrare un avvicinamentodei prevenuti a [OSCURATO:PERSONA] ( esponente di spicco dell’omonimo clan mafioso),evidenziato attraverso il convincimento espresso da [OSCURATO:PERSONA], in altra conversazione, cheda quel momento in poi sarebbe stato opportuno informare la famiglia [OSCURATO:PERSONA] dei lavoricommissionati al gruppo [OSCURATO:PERSONA].Le censure difensive comuni ai prevenuti non si confrontano, in definitiva, con il reale tenoredella motivazione spesa nel provvedimento impugnato e non forniscono alcuna spiegazionerispetto al contenuto delle conversazioni ritenute idonee a disvelare la condivisione di progettiimprenditoriali con soggetti terzi legati a consorterie criminali mafiose e che sottintendono unacondizione di appartenenza ai medesimi sodalizi. Di contro non sono state prospettate plausibiligiustificazioni idonee a ricondurre gli stessi contatti con esponenti della criminalità organizzata,e del clan [OSCURATO:PERSONA] in particolare, ad una logica diversa da quella prospettata dalla pubblicaaccusa richiedente.Le difese nei loro scritti propongono una chiave di lettura isolata dei singoli elementi,riconducibili all'agire di uno dei prevenuti ora di un altro, senza considerare che i medesimi-legati da stretto vincolo familiare e avvinti dagli stessi interessi economici e lavorativi in quantoesponenti di un medesimo unitario gruppo imprenditoriale- hanno agito in modo sinergico per lamigliore cura dei loro condivisi interessi in un rapporto di stretta cointeressenza con la‘ndrangheta, e con le cosche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in particolare, per come accertato nelprocedimento penale suindicato.Rispetto alla doglianza difensiva, sottesa ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativaalla mancata considerazione come flussi positivi di reddito delle entrate realizzate attraversol'impresa individuale occorre, altresì, considerare che la motivazione fornita dai giudici di merito-i quali hanno evidenziato che i relativi importi risultano già “impiegati nella determinazione delreddito d'impresa”( pag. 17 del provvedimento di primo grado )- risulta esaustiva e certamentenon apparente.4. Ciò premesso, richiamato quanto espresso nei paragrafi che precedono, devono ritenersiinfondate le doglianze espresse nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in puntodi sussistenza dal giudizio di pericolosità sociale, in quanto prive di specificità demolitoria rispettoalla motivazione resa dalla Corte territoriale. D'altra parte, le ulteriori argomentazioni spese dalladifesa, in seno alla memoria depositata telematicamente, appaiono frutto di una letturasegmentata delle evidenze investigative acquisite, dirette a dare un significato isolato ai singolielementi acquisiti senza riuscire a fornire una spiegazione plausibile dei reiterati contattiintercorsi fra il ricorrente e noti esponenti della criminalità organizzata.La difesa tende, altresì, ad obliterare il dato della intervenuta condanna del prevenuto per ildelitto di concorso esterna all'associazione mafiosa, oltre che per il reato di cui all’art. 512-biscod. pen., che rende logico il ragionamento seguito dalla Corte di appello in punto diretrodatazione del giudizio di pericolosità sociale anche ad un momento antecedente l’epocacoperta dal giudicato, considerata la risalenza temporale degli elementi acquisiti e richiamati afondamento del giudizio di appartenenza.Relativamente alle ulteriori doglianze, concernenti la mancata inclusione fra le fonti dellesomme prelevate dai conti della ditta individuale, il provvedimento impugnato ha precisato, varibadito, che “trattasi di accrediti relativi all'attività di impresa” e che “sono stati già computaticome reddito di impresa” (pag.10 del provvedimento impugnato), riferito comunque al proposto.5.È infondato il ricorso proposto nell’interesse del prevenuto [OSCURATO:PERSONA]. Le deduzionidifensive, relative alla presunta insussistenza della pericolosità sociale del suddetto, non tengonoconto delle superiori emergenze acquisite, in particolare del contenuto della conversazione sopraindicata dal 17 maggio 2007 in cui il [OSCURATO:PERSONA] “si congratulava” con il prevenuto perl'intervenuto rilascio della certificazione antimafia, come se si trattasse di circostanza dagli effettitrasmissibili al gruppo (“finalmente ne siamo usciti”).5.1. Sono manifestamente infondata le doglianze espresse con secondo motivo di ricorso inordine alla ritenuta erronea esclusione della somma di euro 100.000 tra le fonti positive di redditodovendo rilevarsi che la Corte di appello risulta avere motivato in maniera adeguata rispetto atale importo essendo stato evidenziato che: il prevenuto ha proceduto all'acquisto di dueimmobili per i quali non ha effettuato alcun esborso, a seguito della compensazione, del relativoimporto dovuto come prezzo, con il credito che la sua società, [OSCURATO:PERSONA]Iniziativa 83, avevanei confronti dei medesimi venditori, per altra compravendita avvenuta lo stesso giorno; uno deidue immobili acquisiti è stato successivamente rivenduto dal medesimo proposto al prezzo dieuro 100.000 (pagg.12-13 del provvedimento impugnato); la difesa si duole che tale importosia stato escluso dal novero delle fonti positive di reddito, in quanto ritenuto sostanzialmentericonducibile alla società e non personalmente al proposto.Il complessivo intreccio delle posizioni obbligatorie assunte dalle parti, e dal prevenuto perquel che rileva, ha correttamente indotto pertanto i giudici di merito a escludere l'importosuindicato dalla tabella fonti-impieghi, sia come spesa che come flusso positivo, ovvero comeentrata e, relativamente a tale doglianza, la Corte territoriale risulta avere fornito unamotivazione adeguata non censurabile in questa sede.6.È infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in punto diinsussistenza del presupposto di pericolosità sociale, dovendosi richiamare quanto sopraconsiderato nel par. 3 che precede. La motivazione resa dai giudici di merito appare esaustivarispetto a tutti i rilievi difensivi oltre che immune da carenze argomentative e logiche in quantofondata su una precisa distinzione fra contiguità ambientale e contiguità funzionale e sullalineare lettura di elementi interpretati come rivelatori di una rete relazionale di cointeressenze.6.1.È, altresì, infondato il secondo motivo con cui la difesa si duole del mancato svolgimentodi una perizia.La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorsoper cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia nonpuò farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro",sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746del 23/03/2017, A., Rv. 270936).L'art. 220 cod. proc. pen., richiamato dalla difesa, nello stabilire che la perizia è ammessaquando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifichecompetenze tecniche scientifiche o artistiche, non consente di configurare in ogni caso l’obbligodi disporla se non quando risulti necessario disporre indagini specifiche su elementi rispetto aiquali non sia possibile un approccio diretto da parte degli attori processuali.Evenienza questa non ravvisabile nel caso di specie risultando, peraltro, la doglianzadifensiva affidata ad argomentazioni di tipo logico, non decisive in considerazione dell’adeguatatrama motivazionale fornita dal provvedimento impugnato, oltre che fondata su una diversainterpretazione dei dati reddituali acquisiti effettuata, invece, dai giudici di merito alla luce diadeguate cognizioni giuridiche e supportate da senso logico essendo stato, altresì, evidenziatoche “le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno ricevuto nel tempo finanziamenti con risorse derivantidal reato” ( pag.16) anche in quanto collegate a condotte di trasferimento fraudolento di valoried autoriciclaggio, per le quali i proposti hanno riportato condanna irrevocabile.Sono inammissibili anche le ulteriori doglianze legate alla mancata considerazione dellasomma di euro 95.000, fra le fonti positive di reddito.La difesa sul punto sostiene che la superiore somma sarebbe derivata dalla vendita di unimmobile di proprietà della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Deduce di avere allegato allaconsulenza di parte il rogito di compravendita, gli estratti conto bancari e la documentazioneIl provvedimento di primo grado, sul punto, ha sottolineato l'esclusione della somma di euro95.000, asseritamente derivante dalla vendita di un immobile nell'anno 2014, tra i flussi positividi reddito «siccome priva di giustificazione in ordine alla effettiva provenienza dalla provvistaversata sul conto corrente personale» (pag.17). La Corte territoriale ha, altresì, sottolineato che«è rimasto privo di dimostrazione l'assunto difensivo secondo cui l'immobile, con la cessazionedell'attività d'impresa nel 2013 sia rientrato nel patrimonio personale della persona fisica,trattandosi di flussi di denaro che non trovano giustificazione contabile» (pag.15).Rispetto a tale motivazione le censure difensive mostrano un evidente scollamento nonavendo evidenziato alcun elemento da cui ricavare un diretto collegamento tra tale somma e ladedotta operazione di compravendita.7.Sono inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( cl.96),in qualità di terzi interessati, per carenza di interesse.Occorre ricordare il principio secondo il quale nel caso di confisca di prevenzione, avente adoggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamentel'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere diallegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà delproposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti perl'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, lasproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza delbene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. U, n. 30355del 27/03/2025, Rv. 288300 - 01 ; Sez. 1, n. 35669 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Rv. 285202 – 01; Sez. 6,n.5094 del 09/01/2024, Rv. 286058 – 01; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280249).Nella fattispecie in esame, le doglianze affidate al ricorso, in quanto volte a sostenere la tesidella liceità delle somme prelevate da [OSCURATO:PERSONA] dai conti correnti societari e la loronecessaria inclusione fra le fonti positive di reddito, sono reiterative e inidonee a evidenziare unradicale difetto motivazionale e, peraltro, non collegate alla prospettazione di autonome fontireddituali in capo ai ricorrenti, tali da demolire la presunzione di intestazione fittizia delle res inconfisca in capo ai proposti e giustificarne la titolarità effettiva, da parte dei ricorrenti.8. In conclusione devono essere rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1949), GiuseppeLobello, [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Devono esseredichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe1996), con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MRigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1949), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di FrancescaRotella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1996), che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]