CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39543/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha sostituito con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al traffico di cocaina (capo 1) e di detenzione e cessione di vari quantitativi della medesima sostanza (capo 8), di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo il Tribunale risultavano accertati, anche alla stregua degli esiti delle operazioni intercettative: la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio operativo nella fascia costiera dell'[OSCURATO:PERSONA] cosentino; i frequenti contatti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con il cognato [OSCURATO:PERSONA] (in collegamento con un soggetto ai vertici del sodalizio per il rifornimento di coloro che dovevano procedere alla cessione della sostanza nelle piazze di spaccio) e il nipote [OSCURATO:PERSONA]; l'interdipendenza delle condotte con [OSCURATO:PERSONA] -evincibile dal fatto che gli acquirenti fanno indifferentemente o congiuntamente riferimento a entrambi-; un collaudato modus operandi. La gravità del quadro indiziario per il delitto di partecipazione all'associazione (capo 1) e per le condotte di cessione (capo 8) è desunta principalmente dal tenore delle numerose conversazioni intercettate (in particolare, quelle del 22-23-24-28- 30 giugno 2016, del 4-12-14-21 luglio 2016), spesso in concomitanza con il personale coinvolgimento nei singoli episodi di cessione della droga, indicativi del ruolo svolto dall'indagato nell'associazione, insieme ai sodali Tundis e [OSCURATO:PERSONA], non rilevando la mancanza di collegamenti diretti con altri compartecipi poiché lo stesso, all'epoca dei fatti, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e pertanto soggetto a limitazioni di movimento e a controllo nelle frequentazioni. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava la notevole gravità dei delitti contestati e la personalità negativa dall'indagato, ritenendo tuttavia, in ragione della distanza temporale dai fatti, adeguata la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al profilo della gravità indiziaria per i delitti contestati. Le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco quanto alla prova di una effettiva partecipazione al sodalizio criminale, che sarebbe desunta indirettamente solo dalle prove a sostegno della responsabilità concorsuale per i reati-fine, peraltro neppure concludenti, in assenza di perquisizioni, sequestri di sostanza stupefacente e rinvenimento di denaro. Quanto al reato associativo, in particolare, le conversazioni non provano l'adesione del ricorrente all'associazione criminosa, meramente congetturata dai contatti con Tundis e [OSCURATO:PERSONA], con i quali vi sono vincoli rispettivamente di parentela e affinità. Inoltre, Tundis è stato ritenuto dal medesimo Tribunale del riesame estraneo alla compagine associativa. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] costituisce un salto logico ritenere la partecipazione del Tomnnaselli sulla base della frequentazione con soggetti apicali da parte del primo. A ciò si aggiunge la considerazione che le conversazioni captate si limitano ad un arco temporale assai limitato. Mancano, in definitiva, gli elementi dimostrativi del vincolo di appartenenza e del rapporto di stabile collaborazione al fine del perseguimento degli scopi illeciti della consorteria e dell'apporto al suo mantenimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2.11 motivo di ricorso concernente il quadro indiziario in ordine alla commissione dei plurimi reati-fine fra giugno e agosto 2016 è infondato, oltre che formulato in termini generici, atteso che le doglianze sono sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dallo scrutinio di legittimità. A fronte di una censura astratta, riferita unicamente alla necessità, in caso di "droga parlata", di motivare circa gli elementi che depongono in maniera certa sulla detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il Tribunale del riesame ha adeguatamente evidenziato innanzitutto il tenore chiaro e inequivoco delle numerose conversazioni intercettate (in particolare, quelle del 22-23-24-28-30 giugno 2016, del 4-12-14-21 luglio 2016) e analiticamente trascritte nell'impugnata ordinanza. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per i delitti contestati, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 3. E' viceversa fondato il motivo relativo alla dimostrazione della condotta di partecipazione di Tomnnaselli all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 1). Premesso che nel ricorso non si fanno questioni circa la sussistenza della consorteria, ma unicamente con riguardo alla intraneità alla medesima dell'indagato, occorre rilevare come la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato appare eccessivamente laconica e insufficiente nell'esaminare la posizione dell'odierno ricorrente con riferimento alla contestata partecipazione. Infatti, il Tribunale si limita a richiamare in proposito unicamente i contatti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con il nipote Tundis e il cognato [OSCURATO:PERSONA], dimostrati dal contenuto di varie conversazioni intercettate, concernenti plurimi episodi di cessione di droga. Ma non chiarisce quali siano i dati inferenziali cui connettere la dimostrazione indiziaria di una stabile adesione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale de quo, con la consapevolezza e la volontà di partecipare a una organizzazione strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. In tal senso non si possono ritenere adeguatamente rappresentativi i contatti con il nipote -peraltro ritenuto estraneo alla consorteria- e il cognato, pur se in contatto con soggetti apicali, che di per sé non appaiono affatto dimostrativi di una condotta di partecipazione apprezzabile come concreto contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692; Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza va annullata quanto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto, rigettandosi nel resto il ricorso. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 1) dell'imputazione provvisoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto