CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 43290/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ILIEZIebiedri l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Brindisi del 19 novembre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 9.000,00 di ammenda, sostituita ex art. 62 bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 con la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato per un periodo di anni cinque, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 23 agosto 2017 in Brindisi, quale soggetto destinatario del decreto di espulsione della Prefettura di Bari del 23 novembre 2016 e dell'ordine del Questore di Bari di allontanarsi dal territorio dello Stato entro sette giorni, si era ivi intrattenuto non ottemperando così alle disposizioni impostegli. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 176 e 177 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente considerato come perfezionata a tutti gli effetti la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, ritenendo a tal fine sufficiente la compiuta giacenza presso l'ufficio postale del comune di residenza del plico contenente l'avvertimento che tale atto era stato depositato presso la Casa comunale. Al contrario, il giudice di merito avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre che la citazione dovesse avvenire con notifica da eseguirsi personalmente mediante consegna all'imputato dell'atto da parte della polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare l'avvenuta notifica del provvedimento di espulsione all'imputato. 2.3. Con l'ultimo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare l'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, nonostante vi fossero tutti i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. Giova premettere che, per espressa disposizione degli artt. 420 bis, 420 ter e 420 quater cod. proc. pen., come modificati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 - applicabili, in ragione del rinvio contenuto nell'art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, anche ai processi dinanzi al Giudice di pace - il processo è celebrato in absentia quando l'imputato abbia «espressamente rinunciato ad assistervi», nonché quando «nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo». Al di fuori di tali previsioni, «se l'imputato non è presente, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria». La ratio di tali disposizioni risiede nella tutela dell'imprescindibile diritto dell'imputato di venire a conoscenza della vocatio in iudicium. Al di fuori di tali casi, pertanto, il legislatore ha previsto che debba essere rinnovata la notificazione attraverso la polizia giudiziaria, per ragioni prudenziali, anche se quella già effettuata è formalmente regolare. Nel caso di specie, non risulta agli atti che il G.d.P. si sia attenuto a tali criteri, giacché, pur non ricorrendo nessuna delle ipotesi contemplate dalla disciplina sopra richiamata, ha proceduto in assenza dell'imputato senza provvedere a rinnovare la notifica a mezzo della polizia giudiziaria, giustificando tale mancanza in forza del fatto, in realtà non sufficiente, che la notifica dell'atto si fosse perfezionata con la compiuta giacenza del plico spedito alla residenza di Kapanadze. In sintesi, la Corte ribadisce il principio secondo il quale - anche nei giudizi dinnanzi al Giudice di Pace - sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando non sia certo che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius, certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza (Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313), 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Brindisi per un nuovo giudizio, tenendo presente che in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Brindisi, in diversa persona fisica. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente