CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38717/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Prato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 107; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16; - controrícorrente - 21)2:2. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 3411/2019 depositata il 22 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con citazione notificata nel febbraio 1997, propose un'azione di simulazione relativa, e di dichiarazione di validità del contratto dissimulato, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], relativa alla compravendita di un complesso immobiliare, denominato "[OSCURATO:PERSONA]" intercorsa tra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di venditori, e la società convenuta, la quale avrebbe assunto la qualità di acquirente per interposizione di persona, essendo l'effettivo titolare del diritto di proprietà l'attore medesimo. Alla compravendita, in sede di rogito, avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale della società, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. L'attore dedusse altresì che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in nome della società che gli aveva conferito la procura e per conto di esso attore, nei confronti del quale era vincolato da un mandato fiduciario per il quale era stata prevista una remunerazione pari a 200.000 dollari USA. Aveva inoltre rilasciato, in nome e per conto della società interposta, una dichiarazione, reiterata nel corso degli anni, di titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore, ma non aveva mai consegnato a quest'ultimo il founder certificate, che avrebbe comprovato l'avvenuta simulazione. Assumendo, quindi, che aveva constatato che il mandatario aveva mutato destinazione al complesso immobiliare e l'aveva trasformato in un albergo di lusso, concesso in locazione alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], spogliandolo cos. del possesso e del godimento dell'immobile, [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di risarcimento dei danni nei confronti del mandatario, [OSCURATO:PERSONA], per violazione del pactum fiduciae ed inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario, nonché domanda di nullità o risoluzione del contratto di locazione nei confronti della s.r.l. la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 21 marzo 2001, dichiarò l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, nel termine perentorio fissato dal giudice, nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle domande di accertamento della simulazione relativa soggettiva, per interposizione fittizia del predetto atto di compravendita, nonché della nullità e risoluzione del contratto di locazione con la s.r.l. la [OSCURATO:PERSONA]; rigettò, invece, per difetto di prova, la domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace in primo grado. 3. Impugnata la pronuncia dalla parte attrice, la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 8 settembre 2005, rigettò tutte le domande dell'attore, confermando il difetto d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla domanda di simulazione, e decretando il passaggio in giudicato del rigetto della domanda risarcitoria azionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per inesistenza della notificazione dell'atto di appello. 4. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione, al quale resistettero con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché [OSCURATO:PERSONA], che propose ricorso incidentale condizionato. Nell'accogliere il primo ed il secondo motivo del ncorso principale le Sezioni Unite (sent. n. 11523 del 14/05/2013) osservarono che lo Sciò era stato considerato, dalla stessa Corte di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione dell'atto di appello, litisconsorte necessario rispetto alla domanda di simulazione e che, conseguentemente, la notificazione avrebbe dovuto rinnovarsi anche nell'ipotesi di inesistenza dell'atto; rilevò poi che l'obbligo del giudice di appello di disporre l'integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto ricavarsi dall'avvenuta notificazione nei confronti degli altri litisconsorti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; infine, affermò il principio di diritto secondo cui, nelle ipotesi di interposizione fittizia di persona nella compravendita, l'alienante non è litisconsorte necessario, a meno che non sia dimostrato un suo specifico interesse a essere parte del giudizio. 5. [OSCURATO:PERSONA] riassunse a causa davanti al giudice di rinvio chiedendo l'accoglimento delle domande già proposte davanti al Tribunale di Roma. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'appello, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. 6. Con sentenza n. 3411/2019 del 22/05/2019 la Corte d'appello di Roma, giudice del rinvio, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; per l'effetto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno, la somma rivalutata all'attualità di complessivi euro 3.136.562,56, oltre interessi legali decorrenti dalla sentenza. Questi, in sintesi, i passaggi salienti della motivazione, per quanto ancora interessa in questa sede: i documenti prodotti dall'appellante, unitamente alla documentazione bancaria ed alle dichiarazioni rese dallo Sciò nell'interrogatorio reso in separato procedimento penale avanti il Procuratore del [OSCURATO:PERSONA] (cui non può contrapporsi la dcumentazione offerta in produzione dall'appellato, in quanto inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. e comunque irrilevante), non provano l'esistenza di un accordo simulatorio volto a produrre gli effetti della vendita dell'immobile direttamente nella sfera giuridica di un soggetto diverso ([OSCURATO:PERSONA]) dall'acquirente apparente ([OSCURATO:PERSONA]); essi provano, invece, l'esistenza di un accordo fiduciario in base al quale, una volta acquistato l'immobile attraverso la [OSCURATO:SOCIETA], lo Sciò avrebbe dovuto trasferire all'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] della società proprietaria al fine di consentire all'attore, che non voleva comparire in alcun modo nell'operazione, di esercitare il diritto di proprietà attraverso il controllo del soggetto acquirente [OSCURATO:PERSONA] [così alle pagg. 19-20 della sentenza; più avanti, a pag. 25, si legge che, secondo la Corte, «il mandato ... non prevedeva l'acquisto dell'immobile da parte del mandatario, bensì l'acquisto di una società anonima del Principato del Liechtenstein (la Cobajard), l'acquisto dell'immobile da parte della suddetta [OSCURATO:SOCIETA] e il trasferimento del certificato di proprietà della società proprietaria dell'immobile (il [OSCURATO:PERSONA]) al mandante [OSCURATO:PERSONA] perché questi potesse, attraverso lo schermo frapposto dalla persona giuridica, gestire l'immobile e goderne indirettamente i frutti»]; — la diversa qualificazione giuridica che emerge dall'esame del materiale probatorio rientra pienamente nel potere/dovere del giudice d'appello di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalla parte, nei limiti della realtà fattuale dedotta e allegata in giudizio; — trattandosi, dunque, dell'inadempimento di un mandato fiduciario che comprendeva il compimento di numerosi atti giuridici, tra cui l'acquisto della società acquirente e la stipulazione reale, non fittizia, dell'atto di acquisto (che lo Sciò curò come procuratore speciale dell'acquirente), la domanda volta all'accertamento della simulazione, come proposta dall'attore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dev'essere rigettata; — caduta l'ipotesi della simulazione, vengono meno anche i presupposti per l'accoglimento delle domande formulate dall'appellante al capo n. 3 delle sue conclusioni in relazione alla nullità del contratto di locazione, che risulta invece stipulato validamente dal soggetto proprietario del bene (l'[OSCURATO:PERSONA]) con la società locataria [OSCURATO:PERSONA] !S.r.l.; anche la risoluzione del contratto, invocata dall'appellante ai sensi dell'art.1606 del codice civile, che ha come presupposto l'estinzione del diritto del locatore sulla cosa locata, non può essere dichiarata; — merita invece accoglimento la domanda risarcitoria pure proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello Sciò per l'inadempimento del mandato fiduciario, il quale, per come sopra ricostruito, non richiedeva la forma scritta e doveva dunque considerarsi, al momento dell'acquisto, pienamente valido ed operante tra le parti; — detto inadempimento è provato dalla documentazione acquisita dalla quale risulta che lo Sciò non solo omise di consegnare il [OSCURATO:PERSONA] della Cobajard ad [OSCURATO:PERSONA], ma dispose del bene acquistato, attraverso la [OSCURATO:SOCIETA] che ne aveva acquistato la proprietà, per favorire la società da lui amministrata, denominata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., — il risarcimento va commisurato con riferimento all'unica (perdita di) utilità che in giudizio risulta ritualmente allegata e provata dall'attore come effetto della mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA], consistente nel reddito derivante dalla locazione commerciale dell'immobile di cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe certamente fruito se avesse avuto la disponibilità dei diritti azionari sulla società acquirente; — il valore della locazione come dichiarato nel contratto registrato risulta pari ad Euro 61.975 per i primi due anni e ad Euro 92.962 per i successivi anni, con rivalutazione annuale; il canone dovuto dalla stipulazione del contratto ad oggi (e versato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] in rate trimestrali anticipate) ammonta, dunque, ad euro 3.710.327; — il canone rivalutato, pur rappresentando il guadagno realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la locazione del bene immobile di sua proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., costituisce comunque un riferimento adeguato per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dello Sciò poiché non può ignorarsi che l'[OSCURATO:PERSONA] venne acquistata ed utilizzata solo come schermo per consentire all'[OSCURATO:PERSONA] di godere dell'immobile di pregio senza comparire come proprietario; cosicché i proventi della locazione, debitamente investiti dall'uomo d'affari in attività produttive o nelle comuni attività di risparmio, sarebbero comunque rientrati nel patrimonio dell'appellante sotto forma di utili sociali; — dovendo, però, detrarsi le spese e le imposte sul reddito, è ragionevole riconoscere, in assenza di altri riferimenti, nella misura del 50% (pari ad euro 1.855.163, da rivalutarsi all'attualità secondo i criteri dettati da Cass. Sez. U. n. 1712 del 1995), i ricavi che l'inadempimento dello Sciò ha sottratto al mandante [OSCURATO:PERSONA]. 7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. Le altre intimate non hanno svolto difese nella presente sede. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-tolsi cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 384, comma secondo, 112 e 324 cod. proc. civ. e degli artt.1414, 1705 e 1706 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Lamenta anzitutto che la Corte d'appello, violando l'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., ha debordato dal perimetro della cognizione quale limitato dalla pronuncia cassatoria delle Sezioni Unite, il quale avrebbe dovuto riguardare solo l'esistenza e gli effetti di una ipotesi di interposizione fittizia di persona. Limite superato avendo il giudice a quo «virato ... improvvisamente verso l'interposizione reale di persona». Deduce che in tale ragionamento si annida anche un vizio di ultrapetizione e, al contempo, una profonda contraddizione che rivela la violazione delle norme sulla simulazione (art. 1414 c.c.) e di quelle sul mandato (artt. 1705 e 1706 c.c.), ed ancora la violazione dell'art.324 cod. proc. civ., perché, in ordine all'inesistenza di una interposizione reale di persona, si era ormai formato un giudicato interno. La tesi censoria è che: «ad una domanda di accertamento dell'interposizione fittizia di persona, con la conseguente declaratoria circa la vera titolarità del diritto di proprietà, non può essere correlativa una domanda di condanna al risarcimento dei danni per inadempimento di un mandato volto a realizzare un'interposizione reale di persona; le due ipotesi sono incompatibili: sicché la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertare l'interposizione fittizia non poteva che implicare l'esclusione della responsabilità per omessa esecuzione dell'interposizione reale, qual è quella costruita alle pagg. 23-31 della sentenza impugnata. La prima esclude la seconda». Soggiunge il ricorrente che, peraltro, posto che, a pag. 11, la sentenza impugnata dà atto che «secondo la prospettazione dei fatti offerta dall'appellante, tra l'[OSCURATO:PERSONA] e lo Sciò si sarebbe perfezionato un rapporto fiduciario avente ad oggetto l'obbligo della Cobajard di stipulare, in proprio ma per conto del sig. [OSCURATO:PERSONA], un contratto di compravendita con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della proprietà de [OSCURATO:PERSONA]» e considerato che lo Sciò non aveva titolo per obbligare [OSCURATO:PERSONA] verso l'[OSCURATO:PERSONA], non è dato intendere come possa configurarsi qualche responsabilità del ricorrente, non essendosi in giudizio mai prospettata una promessa del fatto del terzo; se vi fosse qualche responsabilità — deduce — questa, semmai, dovrebbe ascriversi ad [OSCURATO:PERSONA], dalla cui proprietà M. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto il pregiudizio che assume di aver subito, non allo Sciò, che si è limitato ad acquistare il compendio immobiliare de «[OSCURATO:PERSONA]» nella qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.. Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto non ammissibile la documentazione offerta in appello poiché non preceduta da espressa domanda di parte, omettendo di considerare che, nel costituirsi, egli aveva espressamente chiesto la reiezione delle domande formulate da M. [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, producendo documenti e formulando anche istanza di prova testimoniale. Dà atto che detti documenti sono stati anche ritenuti ininfluenti dalla Corte d'appello, ma — sostiene «questa valutazione ... non scalfisce il denunciato vizio di legittimità», in quanto «del tutto ultronea una volta fondata la stessa inammissibilità sulla carenza di una domanda». 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt.112 e 324 cod. proc. civ., degli artt. 1346 e 1418, comma secondo, cod. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Ribadisce che sull'assenza di una ipotesi di interposizione reale di persona doveva ritenersi formato giudicato interno per- essere stata la relativa domanda, contro [OSCURATO:PERSONA], rigettata con la sentenza di primo grado, non impugnata sul punto. Ciò — assume — rende eccentrica la statuizione in punto di responsabilità di esso ricorrente per inadempimento del mandato. Rileva al riguardo che, se ad oggetto del mandato vi era un obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di acquistare l'immobile fiduciariamente nell'interesse dell'Altajlir, tale obbligo non poteva essere assunto da esso ricorrente, non avendo egli alcuna legittimazione ad obbligare [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sicché il relativo mandato avrebbe dovuto ritenersi nullo per impossibilità dell'oggetto. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Rileva che, nei precedenti giudizi di merito, le domande concernenti il rapporto locatizio in essere tra l'[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (tendenti alla declaratoria di nullità dello stesso per carenza di titolo da parte del locatore o, in subordine, di risoluzione ex art. 1606 cod. civ.) non sono state oggetto di alcuna pronuncia. Evidenzia che la Corte d'appello in sede di rinvio si è pronunciata al riguardo solo incidentalmente e che pertanto detta domanda deve ritenersi respinta, considerata la riconosciuta titolarità del diritto dominicale sul compendio immobiliare in capo alla locatrice [OSCURATO:PERSONA], con conseguente sua legittimazione sostanziale alla stipula dell'atto. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto "storico" decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti» (così nell'intestazione).Lamenta che, erroneamente, ai fini della quantificazione del danno la Corte di merito ha preso in considerazione il corrispettivo della locazione fino al 2018, non tenendo conto del fatto che il contratto in questione reca quale sua data di decorrenza iniziale il 15 luglio 1988 e termine finale il 14 luglio 1997. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza «in relazione all'art. 116 cod. proc. civ. e agli artt. 2702 e 2712 cod. civ.». Deduce che il contenuto del contratto di locazione, prodotto dall'attore, e sul quale non vi era stata alcuna contestazione, non poteva essere obliterato o liberamente valutato ex art. 2702 cod. civ., trattandosi di scrittura sottoscritta da Etablissement C:obajard e da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., parti in causa. Rileva che, peraltro, trattandosi di scrittura espressamente riconosciuta dall'[OSCURATO:PERSONA], ad essa doveva attribuirsi valore di prova legale. 7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza «in relazione agli artt. 101, 112, 183 e 359 cod. proc. civ.», per avere il giudice a quo omesso di sottoporre la questione — circa gli elementi di fatto posti a base della liquidazione equitativa del danno — al contraddittorio delle parti. ‘ 8. Il primo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati. 8.1. È certamente da escludere che la sentenza impugnata abbia decampato dai limiti posti dalla cassazione con rinvio. Questa invero ha pronunciato su questioni preliminari di natura processuale che, per come decise dal giudice d'appello, avevano determinato: da un lato, con riferimento alla domanda di accertamento della simulazione relativa e di nullità o risoluzione del contratto di locazione, una decisione in rito, ossia quella di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio (nei confronti della parte venditrice del complesso immobiliare); dall'altro, con riferimento alla cumulata domanda, nei confronti dello Sciò, di risarcimento del danno da inadempimento del mandato, una analoga decisione in rito di inammissibilità dell'appello, per omessa notifica, con conseguente (ritenuto) passaggio in giudicato del rigetto al riguardo pronunciato in primo grado. Le statuizioni e i principi enunciati dalle Sezioni Unite hanno riguardato esclusivamente tali questioni. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha, da un lato, anzitutto escluso che, nel caso di specie, il difetto della notifica dell'atto di appello nei confronti dello Sciò potesse condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'appello nei suoi confronti, dal momento che, invece, avrebbe dovuto condurre, stante la sua qualità di litisconsorte necessario, solo all'emissione di un ordine di integrazione del contraddittorio; dall'altro, invece, escluso che fosse nella specie predicabile un litisconsorzio necessario nei confronti dei venditori del complesso immobiliare in relazione alla domanda di simulazione relativa e che pertanto erronea doveva considerarsi la decisione di primo grado, confermata in appello, che aveva dichiarato, con riferimento alle domande proposte dall'Aitajir nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. Quello conseguentemente disposto è stato dunque un rinvio prosecutorio, che vincolava il giudice del rinvio esclusivamente con riferimento alle questioni processuali decise ed ai principi al riguardo dettati (che risultano invero pienamente rispettati), ma che nessun vincolo poneva invece sulle non toccate questioni di merito (circa, dunque, la fondatezza o meno delle domande proposte in primo grado dall'attore), le quali anzi risultavano demandat:e al giudice del rinvio, chiamato ad esaminarle per come devolute con l'atto di appello. 8.2. Nessuna contraddizione è poi ascrivibile alla sentenza qui impugnata, né tanto meno vizio di ultrapetizione, per avere la Corte d'appello accertato il contenuto del mandato conferito dall'[OSCURATO:PERSONA] allo Sciò come volto a realizzare un acquisto del complesso immobiliare in capo all'[OSCURATO:SOCIETA] non simulato ma reale, affinché la titolarità dell'immobile in capo a detto ente fungesse da mero schermo, alla stregua di una interposizione reale, che consentisse all'[OSCURATO:PERSONA] di non comparire in alcun modo nell'operazione e, nondimeno, di esercitare il diritto di proprietà attraverso il controllo del soggetto acquirente [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza si sostanzia nell'assunto secondo cui l'inadempimento è stato accertato, e la conseguente pretesa risarcitoria ritenuta sussistente, sulla base di una ricostruzione del contenuto del mandato diversa da quella posta a fondamento della domanda proposta nei confronti dello Sciò, dal momento che questa postulava che allo stesso fosse stato dato l'incarico di porre in essere una operazione di interposizione fittizia (non reale) nell'acquisto del complesso immobiliare. Si tratta però di un assunto infondato. Come correttamente rilevato dalla Corte capitolina, la qualificazione in termini di interposizione reale e non fittizia dell'operazione concordata tra l'[OSCURATO:PERSONA] e lo Sciò non può considerarsi il frutto di una non consentita immutazione dei fatti così come dedotti e accertati, ma di una diversa qualificazione giuridica dei fatti medesimi, certamente consentita al giudice di merito. Va rammentato in proposito che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (v. Cass. n. 8225 del 29/04/2004; n. 27428 del 13/12/2005; n. 13602 del 21/05/2019). Nella specie detti limiti non possono considerarsi superati. La pretesa risarcitoria nasce dal dedotto inadempimento del mandato fiduciario conferito allo Sciò, il cui scopo ultimo era di far ottenere all'[OSCURATO:PERSONA] la disponibilità e il godimento del complesso immobiliare denominato [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia apparirne quale titolare, e ciò attraverso l'interposizione di altro soggetto, l'An sta [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'istante tale scopo si sarebbe dovuto ottenere attraverso una interposizione fittizia, secondo la Corte d'appello invece gli impegni assunti dallo Sciò non prevedevano la conclusione di un accordo simulatorio ma piuttosto una articolata operazione articolantesi attraverso tre fasi logicamente distinte: a) anzitutto l'acquisto dell'[OSCURATO:SOCIETA] (ossia dei diritti di fondatore) in capo allo stesso mandatario; b) quindi l'acquisto, reale, da parte dell'[OSCURATO:SOCIETA] del complesso immobiliare; c) infine la consegna dei founder's certificate (e con essi il trasferimento dei diritti di fondatore) dallo Sciò all'[OSCURATO:PERSONA], che in tal modo avrebbe potuto pienamene disporre dell'[OSCURATO:SOCIETA] e, per suo tramite, del bene da essa acquistato. Orbene, non è a dubitarsi che in tal modo la diversa ricostruzione del contenuto dell'accordo o, più esattamente, la diversa qualificazione giuridica (non dell'accordo medesimo ma) di una fase dell'attività demandata al mandatario, si muove enl:ro i limiti della pretesa vantata nei confronti dello Sciò e non ne immuta affatto la sostanza. Tale pretesa riguardava, infatti, non l'accertamento del carattere simulato del negozio strumentale all'attuazione di quello scopo (domanda diversa, questa, avanzata nei confronti delle altre parti e difatti rigettata), ma bensì il credito risarcitorio nascente dell'inadempimento del mandato. Rispetto a tale diversa prospettiva, il carattere reale o fittizio dell'interposizione (dell'[OSCURATO:SOCIETA]) prevista quale strumento della realizzazione del programma concordato, costituisce momento qualificatorio non scriminante ai fini della valutazione della sussistenza o meno del dedotto inadempimento. 8.3. Manifestamente infondato è poi l'assunto secondo cui la detta prospettiva qualificatoria (in termini di interposizione reale) avrebbe dovuto considerarsi preclusa da un contrario giudicato interno. Non si vede anzitutto come possa un tale ipotetico giudicato interno rilevare sul diverso piano della pretesa risarcitoria dedotta nei confronti dello Sciò, in relazione alla quale resterebbe comunque dirimente il dato obiettivo della mancata attuazione dell'impegno assunto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Varrà comunque rilevare che l'assunto poggia su basi manifestamente inconsistenti: a) da un lato, la tesi secondo cui tale giudicato deriverebbe dal fatto stesso che, secondo quanto acclarato anche nella sentenza delle Sezioni Unite, parte attrice aveva dedotto che quello operato dallo Sciò come procuratore speciale dell'[OSCURATO:SOCIETA] fosse un acquisto simulato e non reale; b) dall'altro, l'affermazione (v. ricorso, pagg. 16-:L7) che: 13,1) era stata avanzata in primo grado (anche) domanda di accertamento di interposizione reale; b2) questa era stata rigettata; b3) tale statuizione di rigetto non era stata impugnata. Sotto il primo profilo (sub a), è appena il caso di ribadire che la qualificazione dei fatti posta a base della domanda non preclude al giudice, nei limiti e per i motivi sopra già detti, di operare una diversa qualificazione e tanto meno, dunque, può dar luogo a vincoli assimilabili a quelli propri del giudicato (che è effetto processuale che attiene alle statuizioni giudiziali non certo alle domande di parte). Sotto il secondo profilo (sub b), va detto che quelle surriferite sono affermazioni del tutto generiche, che non trovano alcun riscontro in sentenza e sono contraddette dalla stessa esposizione sommaria anteposta al ricorso (che, pur trascrivendo le conclusioni dell'atto introduttivo e riportando le statuizioni della sentenza di primo grado, non fa alcun cenno all'esistenza, tra esse, anche di una domanda di accertamento di interposizione reale e/o ad un rigetto della stessa). 8.4. Sono infine prive di pregio le tesi censorie, da esaminarsi congiuntamente poiché fondate sui medesimi argomenti, secondo cui l'oggetto del mandato: i) avrebbe dovuto considerarsi impossibile, con conseguente nullità del mandato stesso, poiché riferito ad un obbligo (quello di acquistare fiduciariamente l'immobile nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA]) posto a carico di terzo soggetto (l'[OSCURATO:SOCIETA]) e che lo Sciò non aveva titolo alcuno ad assumere per esso (v. ricorso, terzo motivo, § 4, pagg. 17- 18); li) o al più (avrebbe dovuto ritenersi) configurare promessa del fatto del terzo, ipotesi mai prospettata però a fondamento della domanda (v. ricorso, primo motivo, § 4, pag. 12, terzo cpv.). La ricostruzione operata dalla Corte romana è chiaramente nel senso che, come s'è già detto, fra lo Sciò e l'[OSCURATO:PERSONA] era intercorso un accordo fiduciario volto all'acquisto (da parte dello Sciò) dell'[OSCURATO:PERSONA] e, tramite questa, dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], sì che con la cessione del founder's certificate della società, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto acquistare anche la disponibilità del detto immobile (v. sentenza, pag. 25). Tale ricostruzione è avvalorata e, al contempo, ulteriormente chiarita dagli elementi istruttori valorizzati in sentenza alle pagg. 17- 18 e 23. Nelle prime due (pagg. 17-18) si fa riferimento alle dichiarazioni rese dallo Sciò alle autorità inquirenti del [OSCURATO:PERSONA] e si evidenzia che il predetto: — ammise di aver ricevuto la somma di USD 1.950.000 dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dell'immobile «[OSCURATO:PERSONA]» nel 1980 e di non aver restituito il danaro; — dichiarò di aver acquistato l'Ansta t [OSCURATO:PERSONA] con i propri mezzi prima di dar corso all'operazione di acquisto e che «... [OSCURATO:PERSONA] non aveva rapporti con l'immobile, anche se aveva pagato per esso; andò così per volontà stessa di [OSCURATO:PERSONA], (il quale) non voleva in alcun modo apparire nell'acquisto né giuridicamente né materialmente»; — dichiarò di aver richiesto «... anche ripetutamente all'[OSCURATO:PERSONA] di ritirare l'atto di proprietà», anche se «[OSCURATO:PERSONA] non aveva ritirato l'atto di proprietà relativo a Cobajard; in conseguenza di ciò [OSCURATO:PERSONA] non fu mai proprietario di Cobajard»; — ammise di avere scritto la lettera del 4 aprile 1990 dichiarando che «... se qui si parla di un "proprietario", il riferimento è a me o, come menzionato, alla "persona da me designata" ...; ciò significa la persona da me nominata; se scrivevo "proprietà di...", ciò avveniva per fare chiarezza; dobbiamo tenere a mente che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato proprietario dell'[OSCURATO:SOCIETA] sul piano del diritto civile; le mie espressioni, direttamente rivolte ad [OSCURATO:PERSONA] come "la tua proprietà" o simili si riferiscono al contratto fiduciario verbale tra di noi; sono due cose che vanno chiaramente distinte [...]»; — ammise di aver scritto la lettera del 4 aprile 1990 dichiarando che «... tutte queste lettere significano che [OSCURATO:PERSONA] è stato messo nella condizione di diventare proprietario di Cobajard; a questo scopo doveva ritirare il certificato relativo ai diritti del fondatore ...»; — dichiarò infine che le lettere del 18 maggio 1981 e del 24 aprile 1990, in cui aveva dichiarato di conservare il certificato di proprietà di Cobajard a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], erano giustificate dal fatto che «... era normale che il certificato andasse ad [OSCURATO:PERSONA], aveva pagato per quello, cioè per l'immobile». A pag. 23 si evidenzia, poi, quale altro elemento convergente di giudizio, che il Tribunale del Liechtenstein aveva ordinato allo Sciò di trasferire all'[OSCURATO:PERSONA] i diritti di fondatore della [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali elementi e della ricostruzione che coerentemente ne viene tratta in ordine al contenuto dell'accordo fiduciario è da escludere che questo possa essere ricondotto alla fattispecie astratta della (art. 1381 cod. civ.) promessa del fatto del terzo (Cobajard), emergendo da essi come quelli che ill mandatario si obbligava a compiere erano tutti atti giuridici che egli poteva ed era chiamato a compiere direttamente e in proprio (acquisto in nome proprio dell'[OSCURATO:SOCIETA], ossia dei diritti di fondatore; stipula dell'atto d'acquisto dell'immobile a nome dell'[OSCURATO:SOCIETA], quale procuratore speciale della stessa e sul presupposto implicito che, grazie al precedente acquisto, egli potesse altresì indirizzare la gestione e l'amministrazione dell'ente verso quell'acquisto; successivo trasferimento dei diritti di fondatore dell'[OSCURATO:SOCIETA] all'[OSCURATO:PERSONA]). Del resto, a ben vedere, tale attività è stata quasi per intero compiuta dallo Sciò, tranne che per l'ultima determinante fase, sulla quale poggiava l'interesse ultimo del mandante: il trasferimento all'[OSCURATO:PERSONA] dei diritti di fondatore dell'[OSCURATO:SOCIETA]. Correttamente la Corte ha dunque in ciò ravvisato un inadempimento proprio del mandatario rispetto all'ac:cordo fiduciario complessivo: inadempimento che giustifica la pretesa risarcitoria. 9. Il secondo motivo è inammissibile, sotto diversi profili. Anzitutto per la palese inosservanza dell'onere di specifica indicazione dei documenti genericamente richiamati, in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Mette conto peraltro anche rimarcare che, come ricorda lo stesso ricorrente, la valutazione di inammissibilità delle prove da lui richieste nel giudizio di rinvio è motivata in sentenza anche in ragione della loro irrilevanza. Tale autonoma ratio decidendi, di per sé idonea a giustificare il rigetto della richiesta istruttoria, rimane dichiaratamente non censurata in ricorso (v. secondo motivo, § 3, pag. 15), il che rende il motivo inammissibile per carenza di interesse. La giustificazione data a tale scelta processuale -- giustificazione secondo cui quella non censurata costituirebbe valutazione «del tutto ultronea una volta fondata la stessa inammissibilità sulla carenza di una domanda» — rimane oscura ed è comunque priva di pregio. Ove con essa si intenda sostenere — implicitamente evocando il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 3840 del 2007 — che detta seconda ratio decidendi dovrebbe considerarsi tamquam non esset, ne è agevole rilevare l'infondatezza dal momento che quel principio [secondo cui «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata»] riguarda le statuizioni di merito e non certo le valutazioni strumentali relative alla ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori. È dunque evidente che, ogni qual volta il provvedimento reiettivo della richiesta di prova sia motivato e da una valutazione di inammissibllità e da una valutazione di irrilevanza della stessa, la parte che intenda contestarla, anche in sede di impugnazione, deve farlo, nei limiti e nei modi in cui una tale critica è consentita, con riferimento ad entrambe le motivazioni. 10. È altresì inammissibile il quarto motivo, non proponendo esso alcuna specifica censura nei confronti della sentenza impugnata, la quale non si è occupata delle questioni inizialmente prospettate con riferimento al contratto di locazione concluso tra l'[OSCURATO:SOCIETA] e la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], avendole ritenute assorbite (alla stregua di assorbimento proprio) dal rigetto della domanda di simulazione dell'atto di acquisto da parte della prima. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod, proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. LI. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Icl. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 11. Sono anche inammissibili il quinto e il sesto motivo, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione. La quantificazione del danno, in misura corrispondente all'ammontare dei canoni di locazione, è con entrambi contestata non con riferimento all'importo unitario dei canoni, variati nel tempo, ma solo con riferimento al periodo temporale preso in considerazione (in tesi eccedente la scadenza del rapporto quale indicata in contratto). Una tale critica, però, non si confronta con la motivazione al riguardo addotta dalla Corte territoriale, la quale non assume a base del calcolo (soltanto) quanto previsto dal contratto di locazione bensì anche altra documentazione. Essa, infatti, giustifica la quantificazione operata avendo riguardo a «il canone dovuto dalla stipulazione del contratto ad oggi (e versato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] in rate trimestrali anticipate - doc. 9 § 4.4)» (v. sentenza, pag. 29, enfasi aggiunta). Si fa, dunque, riferimento ad un canone siccome «versato» e non (o non solo) al canone siccome «dovuto», ciò evidentemente significando che, indipendentemente da quella che era la scadenza del rapporto prevista in contratto, il canone è risultato (documentalmente) versato fino alla data finale quale indicata nella specifica del calcolo esposta alle pagg. 29-30 della sentenza. Le censure non colgono tale ratio e vanno pertanto giudicate inammissibili. 12. Il settimo motivo è infondato. Occorre ricordare che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'art. 101 cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (v. Cass. 19/05/2016, n. 10:353; 08/06/2018, n. 15037; 12/09/2019, n. 22778; 05/05/2021, n. 11724). La decisione del giudice di appello - per le ragioni che seguono - è stata resa in armonia con tale principio. L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 (che è richiamato dall'art.2056 c.c.), dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. Né un tale giudizio di diritto esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (tra le tante, Cass., 07/06/2007, n. 13288; 23/09/2015, n. 18804; 22/02/2018, n. 4310; 30/07/2020, n. 16344).In questo contesto, il giudice del merito, nello scegliere il metodo equitativo, compie una valutazione discrezionale che, per non risultare arbitraria - e, dunque, insuscettibile di essere sindacata da questa Corte di legittimità -, postula la necessità che siano fornite congrue ragioni del processo logico attraverso il quale il criterio equitativo è stato espresso e quantificato, precisando gli elementi della fattispecie concreta tenuti presenti nel decidere. Orbene, nella specie, il motivo in esame non sottopone a censura né il presupposto dell'esercizio di detto potere, né il criterio all'uopo adottato, ma solo la sua adozione in assenza di una preventiva sottoposizione degli elementi valorizzati al contraddittorio delle parti. Tale doglianza però, come detto, è infondata dal momento che la Corte territoriale non ha infranto la regola posta dall'art. 101, secondo comma, c.p.c., avendo provveduto ad una liquidazione equitativa del danno sulla base degli elementi ritualmente acquisiti al giudizio. 13. Per le considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli