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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 11667/2026

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sse di XXXXXXXXXXXX;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del vizio di totale di mentedell’imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte,perché, contestando un’errata valutazione delle risultanze processuali, esso risulta privo dieffettiva specificità e meramente apparente, essendo riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base diuna valutazione incensurabile in questa sede, confermando la decisione del giudice di primogrado, ha evidenziato come dalla perizia psichiatrica sia emersa una capacità di intendere edi volere solo parzialmente compressa, ma non del tutto assente, al momento dellarealizzazione del fatto;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, oltreall’oggettivo valore non esiguo del veicolo (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022,Mazza, Rv. 283340 – 01), che è di per sé elemento ostativo alla configurabilità dell’ipotesi diricettazione attenuata, i giudici di appello, sottolineando la congruità della pena determinatadal giudice di primo grado, hanno implicitamente ritenuto che nel caso di specie non potesseprocedersi ad una ulteriore diminuzione della stessa attraverso il riconoscimento dellasuddetta attenuante;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 11667/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4568/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39349/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXX;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del vizio di totale di mentedell’imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte,perché, contestando un’errata valutazione delle risultanze processuali, esso risulta privo dieffettiva specificità e meramente apparente, essendo riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base diuna valutazione incensurabile in questa sede, confermando la decisione del giudice di primogrado, ha evidenziato come dalla perizia psichiatrica sia emersa una capacità di intendere edi volere solo parzialmente compressa, ma non del tutto assente, al momento dellarealizzazione del fatto;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, oltreall’oggettivo valore non esiguo del veicolo (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022,Mazza, Rv. 283340 – 01), che è di per sé elemento ostativo alla configurabilità dell’ipotesi diricettazione attenuata, i giudici di appello, sottolineando la congruità della pena determinatadal giudice di primo grado, hanno implicitamente ritenuto che nel caso di specie non potesseprocedersi ad una ulteriore diminuzione della stessa attraverso il riconoscimento dellasuddetta attenuante;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sse di XXXXXXXXXXXX;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del vizio di totale di mentedell’imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte,perché, contestando un’errata valutazione delle risultanze processuali, esso risulta privo dieffettiva specificità e meramente apparente, essendo riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base diuna valutazione incensurabile in questa sede, confermando la decisione del giudice di primogrado, ha evidenziato come dalla perizia psichiatrica sia emersa una capacità di intendere edi volere solo parzialmente compressa, ma non del tutto assente, al momento dellarealizzazione del fatto;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, oltreall’oggettivo valore non esiguo del veicolo (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022,Mazza, Rv. 283340 – 01), che è di per sé elemento ostativo alla configurabilità dell’ipotesi diricettazione attenuata, i giudici di appello, sottolineando la congruità della pena determinatadal giudice di primo grado, hanno implicitamente ritenuto che nel caso di specie non potesseprocedersi ad una ulteriore diminuzione della stessa attraverso il riconoscimento dellasuddetta attenuante;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11667/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4568/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39349/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXX;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del vizio di totale di mentedell’imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte,perché, contestando un’errata valutazione delle risultanze processuali, esso risulta privo dieffettiva specificità e meramente apparente, essendo riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base diuna valutazione incensurabile in questa sede, confermando la decisione del giudice di primogrado, ha evidenziato come dalla perizia psichiatrica sia emersa una capacità di intendere edi volere solo parzialmente compressa, ma non del tutto assente, al momento dellarealizzazione del fatto;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, oltreall’oggettivo valore non esiguo del veicolo (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022,Mazza, Rv. 283340 – 01), che è di per sé elemento ostativo alla configurabilità dell’ipotesi diricettazione attenuata, i giudici di appello, sottolineando la congruità della pena determinatadal giudice di primo grado, hanno implicitamente ritenuto che nel caso di specie non potesseprocedersi ad una ulteriore diminuzione della stessa attraverso il riconoscimento dellasuddetta attenuante;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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