CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 12738/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione diriesame ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti diDemasi [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del dispositivoelettronico.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi motivazionali inordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 73 del d. P.R. n. 309 del 1990, nonché inordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. In data 16 dicembre 2025, il difensore di fiducia munito di procura speciale, harinunciato al ricorso, per essere intervenuta in data 14 agosto 2024 l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale la misura in atti èstata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente,con atto abdicativo validamente formalizzato (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016,Celso, Rv. 266244) dedotto che la misura coercitiva oggetto del provvedimento impugnato èstata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenutacarenza di interesse non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nédella sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5,n. 39521 del 4/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018,Horvat, Rv. 273325), ritiene di aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo,secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza diinteresse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo nonpossa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unasomma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suointeresse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 35829 del25/9/2925, non mass., Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n.11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013,Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n.1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561).Siffatta conclusione si pone in linea di continuità con quanto affermato dalle SezioniUnite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694),secondo le quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nellavalutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesseall'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o didiritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante o perchéla stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanzaper il superamento del punto controverso.Consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità delricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenzasfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 07/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]