CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3122-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro G.T.T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] MANODOPERA - DECADENZA R.G.N. 3122/2016 Cron. Rep. Ud. 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 524/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/07/2015 R.G.N. 922/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 524 depositata il 14.7.2015 la Corte di Appello di Torino ha accolto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della medesima sede che, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenuta la sussistenza di un appalto vietato di manodopera tra la predetta società e il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., aveva dichiarato che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti doveva intendersi intercorrente con il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dal gennaio 2009; 2. in riforma della gravata sentenza, la Corte territoriale ha rigettato le originarie domande del Fiorica ritenendo intervenuta la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010, ritenuto che il rapporto di lavoro tra il Fiorica e il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era cessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il primo atto di impugnazione stragiudiziale risaliva al 12.2.2013, dovendo ritenersi riferibile alla società appaltante [OSCURATO:SOCIETA]. il licenziamento intimato dalla società appaltatrice; 3. per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i primi due motivi di ricorso il lavoratore ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 e successive modificazioni, omesso esame di un fatto decisivo; ha sostenuto come la decadenza ivi prevista fosse applicabile unicamente alle ipotesi di licenziamento, nel caso di specie mancante (come si poteva evincere dalla lettera di impugnazione stragiudiziale del 12.2.2013 inviata dal lavoratore), posto che il rapporto di lavoro era cessato per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di perdita dell’appalto da parte del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e assunzione alle dipendenze della società che aveva vinto il medesimo appalto, la [OSCURATO:SOCIETA], e la parte interessata (ossia il [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) non aveva né dedotto né provato l’esistenza di un provvedimento di licenziamento; 2. col terzo motivo di ricorso, formulato per l'ipotesi di rigetto del primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito accolto l'eccezione di decadenza sul presupposto del fatto di licenziamento, in realtà non provato dalla società G.T.T. che anzi, nella memoria di costituzione in giudizio, aveva escluso che il lavoratore fosse stato licenziato ed individuato quale dies a quo, ai fini del computo del termine di decadenza, la data di cessazione del contratto di appalto; 3. con il quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo ricondotto, la Corte territoriale, la risoluzione del rapporto di lavoro tra il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e illavoratore [OSCURATO:PERSONA] rica ad un licenziamento, senza alcuna argomentazione di fatto o di diritto; 4. con il quinto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte di appello, effettuato l’errore di identificare il licenziamento con la cessazione del rapporto di lavoro (intervenuta a seguito della perdita dell’appalto da parte della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), non potendo ricavarsi dalla previsione dell’art. 4 del CCNL Multiservizi (che in caso di “cambio di gestione” prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con la società perdente l’appalto e l’assunzione, ex novo, da parte della società che si è aggiudicata il medesimo appalto) che sia intervenuto un atto di licenziamento 5. i primi tre motivi di ricorso sono fondati; 6. questa Corte ha recentemente affrontato la questione concernente le modalità di applicazione del regime della decadenza dì cui all’art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 13 del 2010 alle ipotesi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro, ormai risolto, nei confronti di altro datore di lavoro rispetto a quello formale (cfr. Cass. n. 40652 del 2021); in particolare, tenuto conto, da una parte, che la ratio della disposizione citata è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (previamente modificato) sull'impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n. 13648 del 2019), al fine di contenere i tempi del processo, e, dall’altra, che il carattere di eccezionalità, impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32 co. 4 lett. d) legge citata (Cass. n. 13179 del 2017), questa Corte ha statuito che occorre sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, sia nei casi di richiesta di costituzione (ove è chiara la volontà dell'istante di ripristino immediato e/o di stabilizzazione) sia nei casi di richiesta di accertamento (ove l'azione dichiarativa richiede un accertamento "ora per allora") del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto; 7. è stato, pertanto, affermato che fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina; è stato sancito, dunque, il seguente principio di diritto «la disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto -nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso»; 8. con particolare riferimento alle azioni promosse dal lavoratore per il riconoscimento di un appalto fittizio di manodopera ove il rapporto di lavoro con l’appaltatore sia ancora sussistente, questa Corte ha, altresì, affermato che il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – come detto ancora formalmente inquadrato come dipendente dell’appaltatore – intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, atteso che l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 - che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore" - non è neanche astrattamente applicabile, essendo riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica (Cass. n. 30490 del 2021); 9. infine, sempre con riferimento all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 e all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, questa Corte ha affermato che l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass. n. 22825 del 2015, Cass. n. 25561 del 2018); 10. ebbene, nel caso di specie la Corte di merito ha individuato il dies a quo del termine di decadenza in relazione al licenziamento che ha ritenuto "necessariamente" intimato al lavoratore dal [OSCURATO:PERSONA], appaltatore, e imputabile, per effetto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, e art. 27, comma 1, all'effettivo utilizzatore [OSCURATO:SOCIETA].; 11. l'atto del licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo, (Cass. n. 1757 del 1999; Cass. n. 2835 del 1997); 12. l'eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 281 del 2017; in materia di eccezione di prescrizione, Cass. n. 15991 del 2018; Cass. n. 16326 del 2009); 13. nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto provato, in via presuntiva, il licenziamento intimato dal [OSCURATO:PERSONA] al lavoratore, rilevando come il predetto fosse stato assunto dall'1.10.12 alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto della clausola sociale di cui all'art. 4 c.c.n.l. Multiservizi che "come è noto, comporta la risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e l'assunzione ex novo da parte dell'impresa subentrante"; 14. la Corte d'appello ha, tuttavia, errato nella individuazione dei fatti costitutivi dell'eccezione di decadenza, sollevata ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, e quindi nel ritenere assolto il relativo onere di prova gravante sulla società; 15. gli elementi costitutivi della decadenza eccepita dalla società in relazione alla legge n. 604 del 1966, art. 6 cit., devono essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale recettizio avente forma scritta, essendo pacifico, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che un licenziamento intimato in forma verbale o, comunque, l’assenza di un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto siano circostanze inidonee a far decorrere il termine di decadenza di cui si discute e che quindi non possano essere posti a fondamento dell'eccezione accolta nella sentenza impugnata; 16. la Corte di merito ha considerato fatto costitutivo dell'eccezione di decadenza il licenziamento desunto logicamente dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro, anziché il licenziamento quale atto scritto di recesso recapitato al destinatario; ha, di conseguenza, ritenuto assolto l'onere di prova facente capo alla società datoriale pur in mancanza di un atto scritto di licenziamento, quale elemento necessario ai fini del decorso del termine di decadenza; 17. le considerazioni svolte (che, seppur parzialmente difformi rispetto al caso analogo esaminato da questa Corte con sentenza n. 523 del 2019, hanno il medesimo esito) portano a ritenere fondate le censure proposte con i primi tre motivi di ricorso, risultando assorbiti tutti i residui motivi, logicamente subordinati ai motivi accolti; 18. la sentenza deve pertanto essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorb