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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 35333/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18799-2021 proposto da: C.I.I.P., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 18799 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 2 - REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 72/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, soggetto gestore in house del SII per l’ATO n.5-Marche sud, propose ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dei decreti, n.57 e n.58 del 5 giugno 2019, con i quali la Regione Marche aveva rinnovato alla [OSCURATO:SOCIETA]. le concessioni per le derivazioni di uso idroelettrico dalla condotta dell’Acquedotto dei Sibillini per la Centrale di Ferriera, nel territorio del Comunale di Grottammare e, per la centrale di Rovetino, nel territorio comunale di Rotella, nonché dei rispettivi disciplinari.

In particolare, la Società -premesso di essere la titolare della più volte rinnovata concessione di grande derivazione ad uso potabile, con opera di presa dal fiume ASO e di avere stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. una convenzione (rinnovata ma con scadenza alla data del 31.12.2030) per consentire a quest’ultima l’utilizzo degli impianti idrici e delle condotte, ad essa affidati, ai fini idroelettrici dell’energia Ric. 2021 n. 18799 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 3 - idraulica prodotta dal salto idrico all’interno degli acquedotti di Pescara e dei [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti, sopra meglio indicati, nella parte in cui la Regione Marche, aveva rilasciato una nuova concessione per una durata di 20 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione (5.8.2019), stabilendo, al fine di superare la discrasia tra la scadenza della suddetta convenzione e quella della nuova concessione, che per il periodo successivo al 31.12.2030, senza …eventuale rinnovo o revisione, le condizioni di cui alla Convenzione…si intenderanno prorogate e continueranno ad essere applicate per espressa previsione dell’Amministrazione concedente ai sensi dell’art.28, comma 6, della l.r. n.5 del 9.6.2006.

Secondo la prospettazione difensiva le concessioni della [OSCURATO:SOCIETA]., concernendo lo sfruttamento idroelettrico delle condotte gestite e dell’acqua già prelevata,non integravano un couso ex art. 47 del R .

D . n.1775 del 1993 e art. 28 della l egge Regione Marche n.5 del 2006.

Costituitesi in giudizio,la Regione Marche e la controinteressata [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, per brevità T.S.A.P.), con sentenza n. 262/21, depositata il 27 aprile 2021, rigettava il ricorso.

In particolare, il T.S.A.P. riteneva: -che, nella specie, ricorresse un’ipotesidi couso in quanto tale istituto, ai sensi delle norme invocate, poteva prevedere anche una sottotensione parziale, con utilizzazione di acqua già prelevata ed intubata, anche solo come forza motrice; -che fosse legittima la modulazione, operata dalla Regione, del termine di scadenza delle concessioni in sottotensione di [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto al rapporto concessorio attoreo, poiché,per l’art. 13 dei relativi disciplinari,il termine finale era e restava quello del 31 dicembre 2030, come stabilito nel 2003 tra le due Società; la clausola d’ultrattività dei disciplinari stessi servendo come mera prorogatiocautelare e interinale Ric. 2021 n. 18799 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 4 - del regime di couso, fin tanto che non si fosse concluso il procedimento di scelta del nuovo gestore del SII.

Si trattava, quindi, ad avviso del T .

S .

A .

P . , d’un regime transitorio, scelto rebus sic stantibus dalla Regione nell’esercizio dei poteri officiosi ex art.28, co.6, II par. della l.r.5/2006, in attesa dell’eventuale rinnovo del rapporto con CIIP, tant’è che, in caso contrario, il sistema di couso decade automaticamente; la nuova concessione di couso resta quindi subordinata al periodo di vigenza della concessione principale, nel senso che la citata prorogatio è non già un uso indebito dei beni del SII, bensì una modulazione discrezionale ex art.28, co.6, della l.r. 5/2006 del rapporto di couso nell’eventualità, ove alla [OSCURATO:SOCIETA]. sia rinnovata la sua concessione, del mancato accordo tra essa e la [OSCURATO:SOCIETA]..

Avverso la sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con autonomi controricorsi.

Il ricorso è stato avviato per la trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente, la Regione Marche e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione , sollevata in controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di inammissibilità del ricorso, in quanto non contrastante una ratio decidendi idonea da sola a reggere la decisione.

In particolare, la controricorrente deduce come sia passato in cosa giudicata, per non essere stata attinto dal ricorso, il capo della sentenza in cui il T.S.A.P. ha affermato che: per un verso la CIIP è l’usuaria e non la proprietaria (o almeno non ha provato di esserlo) degli acquedotti coinvolti nel SII, i quali sono bene demaniali … solo affidati alle cure del gestore del SII per fini specificamente Ric. 2021 n. 18799 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 5 - indicati nell’art.143 del d.lgs. n.152 del 2006 e non per altro; …pertanto, ai veri titolari spetterebbe di dolersi di quel che ha disposto la Regione con le concessioni in sottotensione, mentre la CIIP, che è sempre stata in rapporto di couso con [OSCURATO:SOCIETA], non essendo venute meno le ragioni di tale rapporto non può opporre alla Regione alcunchè visto che finora il couso non ha mai interferito col buon funzionamento delle infrastrutture né con l’efficienza del SII e non si ravvisano deduzioni o evidenze alcune che i provvedimenti impugnati vi creino problemi di sorta.

1.1. L’eccezione, contrastata dalla ricorrente in memoria, va respinta.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], nel motivare le ragioni per le quali il ricorso in epigrafe non può essere condiviso ha articolato due distinte argomentazioni , facendo seguire alla prima (sopra riportata e costituente, secondo la prospettazione difensiva, autonoma ratio decidendi) una seconda,con la quale ha affermato, con articolata trattazione nel merito, la legittimità dell’operato provvedimentale della Regione, nel modulare il termine di scadenza delle concessioni per, poi, statuire, nel d ispositivo, per il rigetto del ricorso.

Dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata è, quindi, evidente che il [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l’altro, non ha dichiarato inammissibile il ricorso ma lo ha esaminato nel merito, non ha mai inteso ravvisare la carenza di interesse all’impugnazione in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, d’altronde, aveva impugnato i provvedimenti amministrativi non in punto di legittimità del rilascio della concessione o di tutela dei beni demaniali ma, piuttosto , nella parte in cui si era dispostal’ultrattività della convenzione, in essere tra le parti private , anche dopo la sua scadenza. 2.Procedendo, quindi, alla trattazione nel merito del ricorso, con il primo motivo -rubricato: violazione di legge ex art.111 Costituzione, erronea e falsa applicazione dell’art.47 del r.d. 1775/1933 e dell’Art.28 Ric. 2021 n. 18799 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 6 - della l.r. 5/2006 in relazione all’art.360, 1° comma n.3 c.p.c.

Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in relazione all’art.201 del r.d. 177571933.

Violazione di legge ex art.111 Costituzione.

Errata e falsa applicazione degli artt.822 e 823 c.c. e degli artt.141 e 143 del d.lg.vo 152 del 2006 in riferimento all’art.360, 1° comma, n.3) c.p.c.- la ricorrente deduce come, contrariamente a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA], al rapporto convenzionale - intervenuto nell’anno 2003 e avente scadenza nell’anno 2030 tra la CIIP e la [OSCURATO:SOCIETA] circa l’utilizzo delle condotte della CIIP, per scopo di installazione di impianti volti alla produzione di energia elettrica-non possano essere applicati i principi e la disciplina propria del co-uso di cui all’art. 28 della L.R. n. 5 del 2006.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l’errore in cui era incorso il [OSCURATO:PERSONA] riguardava proprio l’erroneainterpretazione dell’art. 47 del T.U. n. 1775/1933 e dell’art. 28 della legge regionale n.5 del 2007, in quanto, nel caso di specie, non si era dinanzi a una ipotesi di couso delle opere di presa già esistenti quanto, unicamente, alla richiesta di rilascio della concessione di derivazione d’acqua per lo sfruttamento a fini idroelettrici, accompagnata e fondata sulla autorizzazione già rilasciata dalla CIIP di utilizzo e disponibilità dei propri impianti e delle proprie linee di acquedotto. 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 822 e 823 cod.civ. e degli articoli 141 e 143 del d.lg.vo n.152 del 2006.

La ricorrente rileva come i beni che costituiscono l’insieme del [OSCURATO:PERSONA] appartengano pacificamente, al contrario del bene acqua, al demanio pubblico dei Comuni costituenti e partecipanti all’[OSCURATO:PERSONA] di riferimento del territorio e per gli stessi, in forza degli artt. 822 e 823 cod.civ. , non siano previste possibilità di disposizione diverse dalla concessione, potere dispositivo solo in capo al titolare della gestione del S.I.I., ai sensi Ric. 2021 n. 18799 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 7 - dell’art.24 della legge regionale n. 5 del 2006, mentre alcuna potestà e legittimazione è prevista, a tali fini, in capo alla Regione Marche. 4.Le censure, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondate.

I n estrema sintesi, l’errore che la ricorrente addebita al [OSCURATO:PERSONA] è quello di avere ritenuto applicabile la disciplina del couso, come prevista dall’art. 28 della legge regionale delle Marche n.5 del 2006 e dall’art. 47 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 solo per le opere di presa, al caso in esame in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. utilizzava, invece, le opere idriche esistenti a valle del punto di presa e, in particolare, le condotte idriche.

4.1. In disparte la considerazione che il primo motivo di ricorso, nei termini in cui è formulato, appare, in parte inammissibile, laddove non si confronta con l’accertamento in fatto effettuato dal T.S.A.P. (il quale ha ritenuto che il regime del couso fosse quello espressamente dedotto tra la ricorrente e la controinteressata nella convenzione del 2003), la tesi difensiva della ricorrente risulta già, condivisibilmente, disattesa da queste Sezioni Unite, le quali ha nno implicitamente riconosciuto l’applicabilità della disciplina normativa del couso di cui al citato art. 47 r.d. n . 1775 del 1933 e art. 28 della l egge r egionale Marche n.5 del 2006, anche a casi analoghi al presente e diversi da quelli legati all’utilizzazione delle sole prese di acqua (Cfr. Cass., Sez.

Un., 30 luglio 2021 , n.21975 e Cass. , S ez .

U n . , 16 giugno 2022 , n.19344, ove, in particolare, si l egge che le caratteristiche dell’impianto, volto a servirsi dell’acqua presente nell’acquedotto, generando energia elettrica tramite una centralina posta all’interno della medesima infrastruttura, per poi restituire la stessa acqua a fini potabili e senza che ne sia compromessa l’utilizzabilità a tal fine, non sono idonee a compromettere il diverso uso fatto dal gestore del [OSCURATO:PERSONA] alle successive pagg. 23 e 24 ove si chiarisce che gli impianti di terzi sugli acquedotti sono perfettamente legittimi e rientrano nelle ipotesi del couso).

Ric. 2021 n. 18799 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 8 - 4.2.D’altro canto, l’art. 47 del r.d. n. 1775 del 1993 disciplina il couso delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti…stabilendo le cautele per la loro coesistenza e l’art. 28 della legge reg.

Marche n.5 del 2006, nel disciplinare l’istituto della sottotensione parziale, pur riferendosi alla necessità di avvalersi delle sole opere di presa di utenze concesse legittimamente per attuare la nuova utenza,al successivo comma 4 accorda all’autorità concedente il potere di rilasciare il provvedimento di concessione, nei casi di sottotensione totale o parziale, qualora ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all’interesse pubblico.

Dalla lettura delle norme sopra riportate, emerge, con immediatezza, come l’istituto del couso riposi sull’interesse pubblico all’uso plurimo della risorsa idrica,una volta sottratta al reticolo idrico naturale,e che la ratio sottesa all’istituto sia quella di incentivare l’uso congiunto e coordinato delle strutture esistenti nel territorio, in funzione di un utilizzo plurimo della risorsa idrica, al fine di evitare che l’interesse pubblico al massimo uso di detta risorsa trovi ostacolo nella presenza di strutture già esistenti.

Tale esigenza risulta ancora più evidente nel caso in cui il nuovo uso della risorsa idrica abbia come risultato finale la produzione dell’energia elettrica, venendo così in rilievo anche il favore che l’ordinamento nazionale e comunitario riconosce allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (cfr. Cass.,Sez.Un.n.21975/2021 cit., pagg.32 e 33).

Così individuata la ratio della disciplina del couso , non pare revocabile in dubbio che, quando la norma dà la possibilità al nu ovo utente di avvalersi delle opere di presa e, genericamente, delle derivazioni di altre utenze preesistenti, intende riferirsi , complessivamente,a tutte le opere che compongono tale derivazione, ivi comprese quelle che tale risorsa conducono.

5. Da quanto sin qui esposto consegue la correttezza sul punto della sentenza del T.S.A.P. e il rigetto anche del secondo motivo .

Ric. 2021 n. 18799 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 9 - 5.1.La sentenza impugnata, nel ritenere legittimo l’operato della Regione Marche, siccome esercitato ai sensi dell’art.28, sesto comma, della legge Regione Marche n. 5 del 2006, si muove lungo il solco interpretativo tracciato da queste Sezioni Unite le quali, sempre con la citata ordinanza n.21975/21, hanno già, condivisibilmente, statuito che, alla luce della normativa regionale di riferimento, la potestà decisionale è riservata alla PA concedente …la quale, con specifico riferimento alla necessità di regolare convenzionalmente i rapporti scaturenti dalla sottotensione …e in relazione all’eventualità che le parti non raggiungano un’intesa è il soggetto competente a supplire a tale inerzia.

5.2. In tale ottica, nessuna violazione degli artt.822 e 823 cod. civ. e degli artt.141 e 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 può ravvisarsi laddove la prorogatio disposta dalla Regione interviene solo , eventualmente, in attesa del rinnovo/revisione della convenzione di couso, decadendo, invece, nel caso di nomina di nuovo gestore del SII. 6.Il ricorso è, pertanto, rigettato. 7.La ricorrente, soccombente, va condannata alla refusione delle spese in favore delle controricorrenti, Regione [OSCURATO:SOCIETA].,nella misura liquidata, per ciascuna, in dispositivo. 8.Poichè il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dar e atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 7.200, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ric. 2021 n. 18799 sez.

SU -ud. 25-10-2022 - 10 - Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18799-2021 proposto da: C.I.I.P., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 18799 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 2 - REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 72/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, soggetto gestore in house del SII per l’ATO n.5-Marche sud, propose ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dei decreti, n.57 e n.58 del 5 giugno 2019, con i quali la Regione Marche aveva rinnovato alla [OSCURATO:SOCIETA]. le concessioni per le derivazioni di uso idroelettrico dalla condotta dell’Acquedotto dei Sibillini per la Centrale di Ferriera, nel territorio del Comunale di Grottammare e, per la centrale di Rovetino, nel territorio comunale di Rotella, nonché dei rispettivi disciplinari. In particolare, la Società -premesso di essere la titolare della più volte rinnovata concessione di grande derivazione ad uso potabile, con opera di presa dal fiume ASO e di avere stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. una convenzione (rinnovata ma con scadenza alla data del 31.12.2030) per consentire a quest’ultima l’utilizzo degli impianti idrici e delle condotte, ad essa affidati, ai fini idroelettrici dell’energia Ric. 2021 n. 18799 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 3 - idraulica prodotta dal salto idrico all’interno degli acquedotti di Pescara e dei [OSCURATO:PERSONA] i provvedimenti, sopra meglio indicati, nella parte in cui la Regione Marche, aveva rilasciato una nuova concessione per una durata di 20 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione (5.8.2019), stabilendo, al fine di superare la discrasia tra la scadenza della suddetta convenzione e quella della nuova concessione, che per il periodo successivo al 31.12.2030, senza …eventuale rinnovo o revisione, le condizioni di cui alla Convenzione…si intenderanno prorogate e continueranno ad essere applicate per espressa previsione dell’Amministrazione concedente ai sensi dell’art.28, comma 6, della l.r. n.5 del 9.6.2006. Secondo la prospettazione difensiva le concessioni della [OSCURATO:SOCIETA]., concernendo lo sfruttamento idroelettrico delle condotte gestite e dell’acqua già prelevata,non integravano un couso ex art. 47 del R . D . n.1775 del 1993 e art. 28 della l egge Regione Marche n.5 del 2006. Costituitesi in giudizio,la Regione Marche e la controinteressata [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, per brevità T.S.A.P.), con sentenza n. 262/21, depositata il 27 aprile 2021, rigettava il ricorso. In particolare, il T.S.A.P. riteneva: -che, nella specie, ricorresse un’ipotesidi couso in quanto tale istituto, ai sensi delle norme invocate, poteva prevedere anche una sottotensione parziale, con utilizzazione di acqua già prelevata ed intubata, anche solo come forza motrice; -che fosse legittima la modulazione, operata dalla Regione, del termine di scadenza delle concessioni in sottotensione di [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto al rapporto concessorio attoreo, poiché,per l’art. 13 dei relativi disciplinari,il termine finale era e restava quello del 31 dicembre 2030, come stabilito nel 2003 tra le due Società; la clausola d’ultrattività dei disciplinari stessi servendo come mera prorogatiocautelare e interinale Ric. 2021 n. 18799 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 4 - del regime di couso, fin tanto che non si fosse concluso il procedimento di scelta del nuovo gestore del SII. Si trattava, quindi, ad avviso del T . S . A . P . , d’un regime transitorio, scelto rebus sic stantibus dalla Regione nell’esercizio dei poteri officiosi ex art.28, co.6, II par. della l.r.5/2006, in attesa dell’eventuale rinnovo del rapporto con CIIP, tant’è che, in caso contrario, il sistema di couso decade automaticamente; la nuova concessione di couso resta quindi subordinata al periodo di vigenza della concessione principale, nel senso che la citata prorogatio è non già un uso indebito dei beni del SII, bensì una modulazione discrezionale ex art.28, co.6, della l.r. 5/2006 del rapporto di couso nell’eventualità, ove alla [OSCURATO:SOCIETA]. sia rinnovata la sua concessione, del mancato accordo tra essa e la [OSCURATO:SOCIETA].. Avverso la sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con autonomi controricorsi. Il ricorso è stato avviato per la trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente, la Regione Marche e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione , sollevata in controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di inammissibilità del ricorso, in quanto non contrastante una ratio decidendi idonea da sola a reggere la decisione. In particolare, la controricorrente deduce come sia passato in cosa giudicata, per non essere stata attinto dal ricorso, il capo della sentenza in cui il T.S.A.P. ha affermato che: per un verso la CIIP è l’usuaria e non la proprietaria (o almeno non ha provato di esserlo) degli acquedotti coinvolti nel SII, i quali sono bene demaniali … solo affidati alle cure del gestore del SII per fini specificamente Ric. 2021 n. 18799 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 5 - indicati nell’art.143 del d.lgs. n.152 del 2006 e non per altro; …pertanto, ai veri titolari spetterebbe di dolersi di quel che ha disposto la Regione con le concessioni in sottotensione, mentre la CIIP, che è sempre stata in rapporto di couso con [OSCURATO:SOCIETA], non essendo venute meno le ragioni di tale rapporto non può opporre alla Regione alcunchè visto che finora il couso non ha mai interferito col buon funzionamento delle infrastrutture né con l’efficienza del SII e non si ravvisano deduzioni o evidenze alcune che i provvedimenti impugnati vi creino problemi di sorta. 1.1. L’eccezione, contrastata dalla ricorrente in memoria, va respinta.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], nel motivare le ragioni per le quali il ricorso in epigrafe non può essere condiviso ha articolato due distinte argomentazioni , facendo seguire alla prima (sopra riportata e costituente, secondo la prospettazione difensiva, autonoma ratio decidendi) una seconda,con la quale ha affermato, con articolata trattazione nel merito, la legittimità dell’operato provvedimentale della Regione, nel modulare il termine di scadenza delle concessioni per, poi, statuire, nel d ispositivo, per il rigetto del ricorso. Dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata è, quindi, evidente che il [OSCURATO:PERSONA], il quale, tra l’altro, non ha dichiarato inammissibile il ricorso ma lo ha esaminato nel merito, non ha mai inteso ravvisare la carenza di interesse all’impugnazione in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. la quale, d’altronde, aveva impugnato i provvedimenti amministrativi non in punto di legittimità del rilascio della concessione o di tutela dei beni demaniali ma, piuttosto , nella parte in cui si era dispostal’ultrattività della convenzione, in essere tra le parti private , anche dopo la sua scadenza. 2.Procedendo, quindi, alla trattazione nel merito del ricorso, con il primo motivo -rubricato: violazione di legge ex art.111 Costituzione, erronea e falsa applicazione dell’art.47 del r.d. 1775/1933 e dell’Art.28 Ric. 2021 n. 18799 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 6 - della l.r. 5/2006 in relazione all’art.360, 1° comma n.3 c.p.c. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in relazione all’art.201 del r.d. 177571933. Violazione di legge ex art.111 Costituzione. Errata e falsa applicazione degli artt.822 e 823 c.c. e degli artt.141 e 143 del d.lg.vo 152 del 2006 in riferimento all’art.360, 1° comma, n.3) c.p.c.- la ricorrente deduce come, contrariamente a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA], al rapporto convenzionale - intervenuto nell’anno 2003 e avente scadenza nell’anno 2030 tra la CIIP e la [OSCURATO:SOCIETA] circa l’utilizzo delle condotte della CIIP, per scopo di installazione di impianti volti alla produzione di energia elettrica-non possano essere applicati i principi e la disciplina propria del co-uso di cui all’art. 28 della L.R. n. 5 del 2006. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l’errore in cui era incorso il [OSCURATO:PERSONA] riguardava proprio l’erroneainterpretazione dell’art. 47 del T.U. n. 1775/1933 e dell’art. 28 della legge regionale n.5 del 2007, in quanto, nel caso di specie, non si era dinanzi a una ipotesi di couso delle opere di presa già esistenti quanto, unicamente, alla richiesta di rilascio della concessione di derivazione d’acqua per lo sfruttamento a fini idroelettrici, accompagnata e fondata sulla autorizzazione già rilasciata dalla CIIP di utilizzo e disponibilità dei propri impianti e delle proprie linee di acquedotto. 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 822 e 823 cod.civ. e degli articoli 141 e 143 del d.lg.vo n.152 del 2006. La ricorrente rileva come i beni che costituiscono l’insieme del [OSCURATO:PERSONA] appartengano pacificamente, al contrario del bene acqua, al demanio pubblico dei Comuni costituenti e partecipanti all’[OSCURATO:PERSONA] di riferimento del territorio e per gli stessi, in forza degli artt. 822 e 823 cod.civ. , non siano previste possibilità di disposizione diverse dalla concessione, potere dispositivo solo in capo al titolare della gestione del S.I.I., ai sensi Ric. 2021 n. 18799 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 7 - dell’art.24 della legge regionale n. 5 del 2006, mentre alcuna potestà e legittimazione è prevista, a tali fini, in capo alla Regione Marche. 4.Le censure, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondate. I n estrema sintesi, l’errore che la ricorrente addebita al [OSCURATO:PERSONA] è quello di avere ritenuto applicabile la disciplina del couso, come prevista dall’art. 28 della legge regionale delle Marche n.5 del 2006 e dall’art. 47 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 solo per le opere di presa, al caso in esame in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. utilizzava, invece, le opere idriche esistenti a valle del punto di presa e, in particolare, le condotte idriche. 4.1. In disparte la considerazione che il primo motivo di ricorso, nei termini in cui è formulato, appare, in parte inammissibile, laddove non si confronta con l’accertamento in fatto effettuato dal T.S.A.P. (il quale ha ritenuto che il regime del couso fosse quello espressamente dedotto tra la ricorrente e la controinteressata nella convenzione del 2003), la tesi difensiva della ricorrente risulta già, condivisibilmente, disattesa da queste Sezioni Unite, le quali ha nno implicitamente riconosciuto l’applicabilità della disciplina normativa del couso di cui al citato art. 47 r.d. n . 1775 del 1933 e art. 28 della l egge r egionale Marche n.5 del 2006, anche a casi analoghi al presente e diversi da quelli legati all’utilizzazione delle sole prese di acqua (Cfr. Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021 , n.21975 e Cass. , S ez . U n . , 16 giugno 2022 , n.19344, ove, in particolare, si l egge che le caratteristiche dell’impianto, volto a servirsi dell’acqua presente nell’acquedotto, generando energia elettrica tramite una centralina posta all’interno della medesima infrastruttura, per poi restituire la stessa acqua a fini potabili e senza che ne sia compromessa l’utilizzabilità a tal fine, non sono idonee a compromettere il diverso uso fatto dal gestore del [OSCURATO:PERSONA] alle successive pagg. 23 e 24 ove si chiarisce che gli impianti di terzi sugli acquedotti sono perfettamente legittimi e rientrano nelle ipotesi del couso). Ric. 2021 n. 18799 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 8 - 4.2.D’altro canto, l’art. 47 del r.d. n. 1775 del 1993 disciplina il couso delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti…stabilendo le cautele per la loro coesistenza e l’art. 28 della legge reg. Marche n.5 del 2006, nel disciplinare l’istituto della sottotensione parziale, pur riferendosi alla necessità di avvalersi delle sole opere di presa di utenze concesse legittimamente per attuare la nuova utenza,al successivo comma 4 accorda all’autorità concedente il potere di rilasciare il provvedimento di concessione, nei casi di sottotensione totale o parziale, qualora ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all’interesse pubblico. Dalla lettura delle norme sopra riportate, emerge, con immediatezza, come l’istituto del couso riposi sull’interesse pubblico all’uso plurimo della risorsa idrica,una volta sottratta al reticolo idrico naturale,e che la ratio sottesa all’istituto sia quella di incentivare l’uso congiunto e coordinato delle strutture esistenti nel territorio, in funzione di un utilizzo plurimo della risorsa idrica, al fine di evitare che l’interesse pubblico al massimo uso di detta risorsa trovi ostacolo nella presenza di strutture già esistenti. Tale esigenza risulta ancora più evidente nel caso in cui il nuovo uso della risorsa idrica abbia come risultato finale la produzione dell’energia elettrica, venendo così in rilievo anche il favore che l’ordinamento nazionale e comunitario riconosce allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (cfr. Cass.,Sez.Un.n.21975/2021 cit., pagg.32 e 33). Così individuata la ratio della disciplina del couso , non pare revocabile in dubbio che, quando la norma dà la possibilità al nu ovo utente di avvalersi delle opere di presa e, genericamente, delle derivazioni di altre utenze preesistenti, intende riferirsi , complessivamente,a tutte le opere che compongono tale derivazione, ivi comprese quelle che tale risorsa conducono. 5. Da quanto sin qui esposto consegue la correttezza sul punto della sentenza del T.S.A.P. e il rigetto anche del secondo motivo . Ric. 2021 n. 18799 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 9 - 5.1.La sentenza impugnata, nel ritenere legittimo l’operato della Regione Marche, siccome esercitato ai sensi dell’art.28, sesto comma, della legge Regione Marche n. 5 del 2006, si muove lungo il solco interpretativo tracciato da queste Sezioni Unite le quali, sempre con la citata ordinanza n.21975/21, hanno già, condivisibilmente, statuito che, alla luce della normativa regionale di riferimento, la potestà decisionale è riservata alla PA concedente …la quale, con specifico riferimento alla necessità di regolare convenzionalmente i rapporti scaturenti dalla sottotensione …e in relazione all’eventualità che le parti non raggiungano un’intesa è il soggetto competente a supplire a tale inerzia. 5.2. In tale ottica, nessuna violazione degli artt.822 e 823 cod. civ. e degli artt.141 e 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 può ravvisarsi laddove la prorogatio disposta dalla Regione interviene solo , eventualmente, in attesa del rinnovo/revisione della convenzione di couso, decadendo, invece, nel caso di nomina di nuovo gestore del SII. 6.Il ricorso è, pertanto, rigettato. 7.La ricorrente, soccombente, va condannata alla refusione delle spese in favore delle controricorrenti, Regione [OSCURATO:SOCIETA].,nella misura liquidata, per ciascuna, in dispositivo. 8.Poichè il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dar e atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese che liquida, per ciascuna, in complessivi euro 7.200, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ric. 2021 n. 18799 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 10 - Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.
Sentenza Cassazione n. 35333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris