Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11836/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ntroAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 2995/2022 depositata il 30/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate – sulla base di una verifica della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] relativa all’anno d’imposta 2012 – emetteva, nei confrontiNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), un avviso diaccertamento con il quale disconosceva componenti negativi di reddito peroltre un milione di euro, ritenendo che una serie di fatture emesse da ditteindividuali facenti capo al medesimo nucleo familiare fosse relativa aoperazioni oggettivamente inesistenti, poiché non supportata da idoneadocumentazione amministrativo-contabile né risultante pagata.

In forzadel meccanismo della trasparenza nelle società a ristretta basepartecipativa, un distinto avviso veniva notificato anche al socioAnnunziata Aniello, quale socio unico nell’annualità considerata, per lacorrispondente imputazione dei maggiori redditi.Il contribuente proponeva ricorso avverso entrambi gli atti, sostenendo, daun lato, l’illegittimità della notifica dell’avviso societario nei suoi confrontiin quanto, all’epoca, non era più socio né amministratore; dall’altro,l’insussistenza dell’asserita inesistenza delle operazioni contestate,rimarcando che le ditte fornitrici erano operative da tempo, che i costierano effettivi e che, a fronte di un valore della produzione superiore a 1,3milioni di euro, non era plausibile il disconoscimento di oltre un milione dicosti, atteso che la società esercitava commercio all’ingrosso di nocciole enon attività produttiva.

Veniva inoltre eccepita la mancata esecuzione diindagini bancarie e, quanto al socio, la derivazione automaticadell’imponibile da quello societario.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, previa riunione dei giudizi,rigettava i ricorsi, ritenendo provato il quadro indiziario posto dall’Ufficio eosservando che, già per l’anno 2010, il medesimo collegio aveva rigettatoanaloga contestazione.

Gli appelli proposti dalla società e dal sociovenivano riuniti e decisi dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava integralmente la decisione di primogrado.

Il giudice d’appello riteneva plurimi e convergenti gli elementiraccolti dalla Guardia di Finanza – tra cui la mancata annotazione dellevendite da parte delle ditte fornitrici, la coincidenza dei domicili fiscali eNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026l’assenza di prova dei pagamenti – reputando altresì corretta la notifica alsocio, in quanto da qualificarsi amministratore di fatto nell’annointeressato e nell’immediatezza del mutamento della denominazionesociale.Avverso tale statuizione proponevano ricorso per cassazione sia il socioAnnunziata Aniello sia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., articolando due motivi dicensura.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, eccependol’inammissibilità di alcune doglianze, la correttezza della ricostruzioneprobatoria svolta dal giudice d’appello e la fondatezza della ripresa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 109del TUIR, dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 53Cost., lamentando che la Commissione regionale abbia escluso ogniconsiderazione dei costi sostenuti dalla società pur a fronte di unaccertamento qualificabile come induttivo puro.

Sostengono che, anche inpresenza di operazioni ritenute inesistenti, l’Amministrazione avrebbedovuto riconoscere, sia pure in via forfettaria, una percentuale di costicoerente con l’attività di commercio all’ingrosso esercitata, richiamandogiurisprudenza di legittimità che riconosce l’obbligo di valutare lecomponenti negative del reddito ai fini del rispetto del principio di capacitàcontributiva.

Ulteriormente, si lamenta la sproporzione tra i ricavidichiarati e la redditività risultante dall’accertamento.Il primo motivo è infondato.Il giudice di appello non ha proceduto a una ricostruzione induttiva delreddito in senso proprio, ma ha valorizzato un compendio probatorioritenuto grave, preciso e concordante in ordine alla radicale inesistenzadelle operazioni documentate dalle fatture oggetto di ripresa, rilevando lamancanza di documentazione amministrativa, l’assenza di qualsiasi tracciaNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026di pagamento, la coincidenza dei domicili fiscali delle ditte fornitrici e, piùin generale, l’assenza del rapporto economico sottostante.Una volta accertata l’inesistenza oggettiva delle operazioni, laconseguenza necessaria e diretta è l’indeducibilità dei relativi costi, senzache vi sia spazio per il riconoscimento, neppure in via equitativa oforfettaria, di componenti negative correlate.Tale conclusione è pienamente conforme all’orientamento consolidato diquesta Corte, secondo cui: «in materia di deducibilità dei costi d'impresa,la derivazione dei costi da un’attività che è espressione di distrazioneverso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’impresa, comeaccade nelle operazioni oggettivamente inesistenti, comporta il venirmeno dell’indefettibile requisito dell’inerenza, la cui prova – unitamente aquella dell’effettiva sussistenza e dell’ammontare dei costi – grava sulcontribuente; prova che non può consistere nella mera esibizione dellafattura o nella regolarità formale delle scritture» (Cass. n. 33915/2019);«ove il giudice abbia escluso la deducibilità dei costi a valledell’accertamento dell’inesistenza delle operazioni, deve ritenersi che egliabbia legittimamente tratto il convincimento negativo quale conseguenzaimmediata dell’inesistenza delle operazioni stesse, senza essere tenuto aun’ulteriore indagine sull’effettività o inerenza dei costi» (Cass. n.3835/2023).La distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti– più volte rimarcata dalla giurisprudenza di legittimità – è decisiva.Infatti, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nellaformulazione introdotta dal d.l. n. 16 del 2012, la deducibilità dei costi èammessa nelle sole operazioni soggettivamente inesistenti, salval’applicazione dei criteri generali di effettività, inerenza, competenza ecertezza; mentre resta esclusa in caso di operazioni oggettivamenteinesistenti, proprio perché manca in radice il fatto economico generatoredel costo (Cass. n. 8480/2022; Cass. n. 25249/2016).Numero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ne consegue che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Cass. n.10167/2012), riguardante esclusivamente l’ipotesi delle operazionisoggettivamente inesistenti, non è pertinente, poiché il caso in esame –come accertato dai giudici di merito – concerne operazioni oggettivamenteinesistenti, per le quali non solo non si configura un diritto alla deduzione,ma risulta ontologicamente insussistente qualsiasi possibilità diriconoscimento forfettario di componenti negative.In tale contesto, la dedotta sproporzione tra i ricavi dichiarati e laredditività risultante dalla ripresa non assume alcun rilievo, trattandosi diun argomento volto a elidere le conseguenze dell’accertata inesistenzadelle operazioni, ma privo di idoneità a sovvertire il dato essenziale:l’assenza stessa dell’operazione economica rende il costo non reale, edunque totalmente indeducibile.Il motivo va, pertanto, rigettato.Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano – ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – nullità della sentenza per violazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 115 c.p.c. edell’art. 24 Cost.

Sostengono che la motivazione del giudice d’appello siaapodittica e irrazionale, avendo la Commissione valorizzato un dato – lamancata annotazione di vendite da parte delle ditte fornitrici – chesarebbe smentito dallo stesso avviso di accertamento, incorrendo così inun travisamento della prova.

Lamentano, inoltre, l’omessa pronuncia sullacongruità della percentuale di ricarico prospettata e la violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la CTR attribuito al socio la qualifica diamministratore di fatto senza che tale circostanza fosse oggetto diallegazione o contraddittorio tra le parti.Il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La decisione impugnata espone un percorso argomentativo compiuto,logicamente coerente e sorretto da una valutazione puntuale deglielementi istruttori. [OSCURATO:PERSONA] regionale, con formulazione chiara eNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026priva di aporie, ha evidenziato che gli elementi acquisiti nel corsodell’attività ispettiva erano «plurimi e convincenti», rilevando altresì che«il dato […] della mancata annotazione di alcuna vendita nella contabilitàdelle aziende fornitrici […] si incrocia […] con l’ulteriore elemento dellasimmetrica mancanza di annotazione di qualunque forma di pagamentonella contabilità dell’acquirente, anche a distanza di anni.

Il niente, insostanza, viene pagato con il nulla».

Tale nucleo motivazionale, riportatotestualmente nella sentenza d’appello, dimostra la piena intelligibilità dellaratio decidendi, fondata su una piattaforma probatoria specificamenteevidenziata.Non assume, pertanto, rilievo il richiamato vizio di travisamento: laCommissione non ha negato l’esistenza del dato documentale cui iricorrenti fanno riferimento, ma lo ha valutato nel suo effettivo significato,collocandolo – secondo un apprezzamento riservato al giudice di merito –in un quadro indiziario più ampio, caratterizzato da molteplici convergenzefattuali.

Il motivo, nella sostanza, sollecita una rilettura del materialeistruttorio, inammissibile in sede di legittimità.La sentenza ben lascia cogliere la propria ratio decidendi.

Questa Corte haincisivamente affermato che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del \"minimo costituzionale\" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di\"mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale\", di \"motivazione apparente\", di\"manifesta ed irriducibile contraddittorietà\" e di \"motivazione perplessaNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026od incomprensibile\", al di fuori delle quali il vizio di motivazione puòessere dedotto solo per omesso esame di un \"fatto storico\", che abbiaformato oggetto di discussione e che appaia \"decisivo\" ai fini di unadiversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n.22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022).

Nella specie, la soglia del“minimo costituzionale” non è infranta.Va anche evidenziato che, come chiarito da questa Corte, spettaunicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altrodei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, ancheritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto a esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., 13 giugno2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499).È incongruamente invocata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Lagiurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale vizio siaconfigurabile solo quando il giudice di merito abbia posto a fondamentodella decisione prove non dedotte dalle parti, ossia abbia contraddettoespressamente la regola dichiarando di non doverla osservare, oppurel’abbia contraddetta implicitamente, fondando la decisione su risultanzeacquisite d’ufficio al di fuori dei casi previsti dalla legge (Cass., 28 febbraio2018, n. 4699; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30173).

È stato altresì chiaritoche la denuncia della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., come vizio dicui all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., è ammissibile soltantoquando si deduca che il giudice abbia deciso sulla base di prove inesistentio riferite a fonti mai introdotte nel processo, ovvero abbia attribuito aprove ritualmente acquisite contenuti informativi assolutamenteNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026incompatibili con le stesse, e sempre che l’errore sia decisivo in termini dinecessaria e non meramente probabile alterazione dell’esito della lite(Cass., 3 maggio 2022, n. 13918).Nel caso di specie, nessuna delle evenienze tipizzate dalla giurisprudenzaricorre.

Il giudice regionale ha fondato la propria decisione su elementiprobatori ritualmente acquisiti, analiticamente richiamati e oggettivamenterisultanti dagli atti, tra cui la «mancata annotazione di alcuna vendita nellacontabilità delle aziende fornitrici» e la «simmetrica mancanza diannotazione di qualunque forma di pagamento nella contabilitàdell’acquirente, anche a distanza di anni», concludendo che «il niente, insostanza, viene pagato con il nulla» (CTR).

Si tratta di una valutazione cherientra pienamente nel perimetro dell’apprezzamento riservato al giudicedi merito, non essendo stata introdotta alcuna prova al di fuori delcontraddittorio né essendo stati attribuiti alle risultanze processualisignificati logicamente incompatibili.Ne discende l’inammissibilità della censura, poiché essa non denuncia unaviolazione del paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ., ma sollecitaimpropriamente una rivisitazione dell’apprezzamento delle prove,operazione preclusa in sede di legittimità.Parimenti infondata è la censura concernente l’omessa pronuncia sullapretesa incongruità della percentuale di ricarico.

La sentenza impugnata siconfronta espressamente con tale profilo, affermando che «non possonoessere dedotti costi se manca il requisito della loro certezza (art. 109TUIR)».

Il giudice del gravame ha dunque ritenuto che, una voltaaccertata l’inesistenza delle operazioni passive, ogni argomentazionebasata su indici di redditività o su ricostruzioni indirette commisurate aimargini commerciali risulti recessiva, poiché inidonea a superare ilpresupposto logico-giuridico dell’indeducibilità dei costi privi di effettività.Nessuna omissione può ravvisarsi, avendo la Commissione espresso unadecisione chiara sul punto.Numero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026Neppure è configurabile la denunciata ultrapetizione con riguardo allaqualificazione del contribuente come amministratore di fatto.

LaCommissione ha ricostruito la posizione soggettiva dell’interessatorichiamando una serie di circostanze fattuali – illustrate diffusamente nellasentenza e non contestate sul piano dell’esistenza documentale – cheevidenziavano continuità gestionale, mancanza di prova dell’effettivacessione delle quote, durata meramente formale dell’amministratoresubentrante e persistenza del controllo da parte del ricorrente.

Si tratta diun accertamento incidentale strettamente funzionale alla verifica dellalegittimità della notificazione dell’atto impositivo, pienamente rientrantenei poteri del giudice di merito, e che non determina alcuna violazione deilimiti del petitum.Questa Corte ha affermato che «il principio della corrispondenza fra ilchiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice,interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementiobiettivi di identificazione dell'azione («petitum» e «causa petendi»),richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti», con laconseguenza che «non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice cheesamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte chequesta debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto dinecessaria connessione con quelle espressamente formulate» (Cass., 3luglio 2019, n. 17897).Ed ancora è stato precisato che «il vizio di \"ultra\" o \"extra\" petizionericorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delleeccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggettodel giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita nonrichiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è liberonon solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base dellaNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate,ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parteconvenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficaciacostitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligoinerente all'esatta applicazione della legge» (Cass., 5 agosto 2019, n.20932).In conclusione, la sentenza impugnata espone una motivazione completa,coerente e rispettosa dei parametri normativi invocati; i profili dedotti nonintegrano alcuna delle violazioni prospettate, risolvendosi in merecontestazioni di merito non proponibili in questa sede.

Il secondo motivodeve, pertanto, essere rigettato.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dallasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 14.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 2995/2022 depositata il 30/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate – sulla base di una verifica della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] relativa all’anno d’imposta 2012 – emetteva, nei confrontiNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), un avviso diaccertamento con il quale disconosceva componenti negativi di reddito peroltre un milione di euro, ritenendo che una serie di fatture emesse da ditteindividuali facenti capo al medesimo nucleo familiare fosse relativa aoperazioni oggettivamente inesistenti, poiché non supportata da idoneadocumentazione amministrativo-contabile né risultante pagata. In forzadel meccanismo della trasparenza nelle società a ristretta basepartecipativa, un distinto avviso veniva notificato anche al socioAnnunziata Aniello, quale socio unico nell’annualità considerata, per lacorrispondente imputazione dei maggiori redditi.Il contribuente proponeva ricorso avverso entrambi gli atti, sostenendo, daun lato, l’illegittimità della notifica dell’avviso societario nei suoi confrontiin quanto, all’epoca, non era più socio né amministratore; dall’altro,l’insussistenza dell’asserita inesistenza delle operazioni contestate,rimarcando che le ditte fornitrici erano operative da tempo, che i costierano effettivi e che, a fronte di un valore della produzione superiore a 1,3milioni di euro, non era plausibile il disconoscimento di oltre un milione dicosti, atteso che la società esercitava commercio all’ingrosso di nocciole enon attività produttiva. Veniva inoltre eccepita la mancata esecuzione diindagini bancarie e, quanto al socio, la derivazione automaticadell’imponibile da quello societario.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, previa riunione dei giudizi,rigettava i ricorsi, ritenendo provato il quadro indiziario posto dall’Ufficio eosservando che, già per l’anno 2010, il medesimo collegio aveva rigettatoanaloga contestazione. Gli appelli proposti dalla società e dal sociovenivano riuniti e decisi dalla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava integralmente la decisione di primogrado. Il giudice d’appello riteneva plurimi e convergenti gli elementiraccolti dalla Guardia di Finanza – tra cui la mancata annotazione dellevendite da parte delle ditte fornitrici, la coincidenza dei domicili fiscali eNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026l’assenza di prova dei pagamenti – reputando altresì corretta la notifica alsocio, in quanto da qualificarsi amministratore di fatto nell’annointeressato e nell’immediatezza del mutamento della denominazionesociale.Avverso tale statuizione proponevano ricorso per cassazione sia il socioAnnunziata Aniello sia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., articolando due motivi dicensura. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, eccependol’inammissibilità di alcune doglianze, la correttezza della ricostruzioneprobatoria svolta dal giudice d’appello e la fondatezza della ripresa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 109del TUIR, dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 53Cost., lamentando che la Commissione regionale abbia escluso ogniconsiderazione dei costi sostenuti dalla società pur a fronte di unaccertamento qualificabile come induttivo puro. Sostengono che, anche inpresenza di operazioni ritenute inesistenti, l’Amministrazione avrebbedovuto riconoscere, sia pure in via forfettaria, una percentuale di costicoerente con l’attività di commercio all’ingrosso esercitata, richiamandogiurisprudenza di legittimità che riconosce l’obbligo di valutare lecomponenti negative del reddito ai fini del rispetto del principio di capacitàcontributiva. Ulteriormente, si lamenta la sproporzione tra i ricavidichiarati e la redditività risultante dall’accertamento.Il primo motivo è infondato.Il giudice di appello non ha proceduto a una ricostruzione induttiva delreddito in senso proprio, ma ha valorizzato un compendio probatorioritenuto grave, preciso e concordante in ordine alla radicale inesistenzadelle operazioni documentate dalle fatture oggetto di ripresa, rilevando lamancanza di documentazione amministrativa, l’assenza di qualsiasi tracciaNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026di pagamento, la coincidenza dei domicili fiscali delle ditte fornitrici e, piùin generale, l’assenza del rapporto economico sottostante.Una volta accertata l’inesistenza oggettiva delle operazioni, laconseguenza necessaria e diretta è l’indeducibilità dei relativi costi, senzache vi sia spazio per il riconoscimento, neppure in via equitativa oforfettaria, di componenti negative correlate.Tale conclusione è pienamente conforme all’orientamento consolidato diquesta Corte, secondo cui: «in materia di deducibilità dei costi d'impresa,la derivazione dei costi da un’attività che è espressione di distrazioneverso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’impresa, comeaccade nelle operazioni oggettivamente inesistenti, comporta il venirmeno dell’indefettibile requisito dell’inerenza, la cui prova – unitamente aquella dell’effettiva sussistenza e dell’ammontare dei costi – grava sulcontribuente; prova che non può consistere nella mera esibizione dellafattura o nella regolarità formale delle scritture» (Cass. n. 33915/2019);«ove il giudice abbia escluso la deducibilità dei costi a valledell’accertamento dell’inesistenza delle operazioni, deve ritenersi che egliabbia legittimamente tratto il convincimento negativo quale conseguenzaimmediata dell’inesistenza delle operazioni stesse, senza essere tenuto aun’ulteriore indagine sull’effettività o inerenza dei costi» (Cass. n.3835/2023).La distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti– più volte rimarcata dalla giurisprudenza di legittimità – è decisiva.Infatti, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, nellaformulazione introdotta dal d.l. n. 16 del 2012, la deducibilità dei costi èammessa nelle sole operazioni soggettivamente inesistenti, salval’applicazione dei criteri generali di effettività, inerenza, competenza ecertezza; mentre resta esclusa in caso di operazioni oggettivamenteinesistenti, proprio perché manca in radice il fatto economico generatoredel costo (Cass. n. 8480/2022; Cass. n. 25249/2016).Numero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ne consegue che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Cass. n.10167/2012), riguardante esclusivamente l’ipotesi delle operazionisoggettivamente inesistenti, non è pertinente, poiché il caso in esame –come accertato dai giudici di merito – concerne operazioni oggettivamenteinesistenti, per le quali non solo non si configura un diritto alla deduzione,ma risulta ontologicamente insussistente qualsiasi possibilità diriconoscimento forfettario di componenti negative.In tale contesto, la dedotta sproporzione tra i ricavi dichiarati e laredditività risultante dalla ripresa non assume alcun rilievo, trattandosi diun argomento volto a elidere le conseguenze dell’accertata inesistenzadelle operazioni, ma privo di idoneità a sovvertire il dato essenziale:l’assenza stessa dell’operazione economica rende il costo non reale, edunque totalmente indeducibile.Il motivo va, pertanto, rigettato.Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano – ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – nullità della sentenza per violazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 115 c.p.c. edell’art. 24 Cost. Sostengono che la motivazione del giudice d’appello siaapodittica e irrazionale, avendo la Commissione valorizzato un dato – lamancata annotazione di vendite da parte delle ditte fornitrici – chesarebbe smentito dallo stesso avviso di accertamento, incorrendo così inun travisamento della prova. Lamentano, inoltre, l’omessa pronuncia sullacongruità della percentuale di ricarico prospettata e la violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la CTR attribuito al socio la qualifica diamministratore di fatto senza che tale circostanza fosse oggetto diallegazione o contraddittorio tra le parti.Il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La decisione impugnata espone un percorso argomentativo compiuto,logicamente coerente e sorretto da una valutazione puntuale deglielementi istruttori. [OSCURATO:PERSONA] regionale, con formulazione chiara eNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026priva di aporie, ha evidenziato che gli elementi acquisiti nel corsodell’attività ispettiva erano «plurimi e convincenti», rilevando altresì che«il dato […] della mancata annotazione di alcuna vendita nella contabilitàdelle aziende fornitrici […] si incrocia […] con l’ulteriore elemento dellasimmetrica mancanza di annotazione di qualunque forma di pagamentonella contabilità dell’acquirente, anche a distanza di anni. Il niente, insostanza, viene pagato con il nulla». Tale nucleo motivazionale, riportatotestualmente nella sentenza d’appello, dimostra la piena intelligibilità dellaratio decidendi, fondata su una piattaforma probatoria specificamenteevidenziata.Non assume, pertanto, rilievo il richiamato vizio di travisamento: laCommissione non ha negato l’esistenza del dato documentale cui iricorrenti fanno riferimento, ma lo ha valutato nel suo effettivo significato,collocandolo – secondo un apprezzamento riservato al giudice di merito –in un quadro indiziario più ampio, caratterizzato da molteplici convergenzefattuali. Il motivo, nella sostanza, sollecita una rilettura del materialeistruttorio, inammissibile in sede di legittimità.La sentenza ben lascia cogliere la propria ratio decidendi. Questa Corte haincisivamente affermato che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del \"minimo costituzionale\" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di\"mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale\", di \"motivazione apparente\", di\"manifesta ed irriducibile contraddittorietà\" e di \"motivazione perplessaNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026od incomprensibile\", al di fuori delle quali il vizio di motivazione puòessere dedotto solo per omesso esame di un \"fatto storico\", che abbiaformato oggetto di discussione e che appaia \"decisivo\" ai fini di unadiversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n.22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nella specie, la soglia del“minimo costituzionale” non è infranta.Va anche evidenziato che, come chiarito da questa Corte, spettaunicamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanzedel processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altrodei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, ancheritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto a esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass., 13 giugno2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499).È incongruamente invocata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Lagiurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale vizio siaconfigurabile solo quando il giudice di merito abbia posto a fondamentodella decisione prove non dedotte dalle parti, ossia abbia contraddettoespressamente la regola dichiarando di non doverla osservare, oppurel’abbia contraddetta implicitamente, fondando la decisione su risultanzeacquisite d’ufficio al di fuori dei casi previsti dalla legge (Cass., 28 febbraio2018, n. 4699; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30173). È stato altresì chiaritoche la denuncia della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., come vizio dicui all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., è ammissibile soltantoquando si deduca che il giudice abbia deciso sulla base di prove inesistentio riferite a fonti mai introdotte nel processo, ovvero abbia attribuito aprove ritualmente acquisite contenuti informativi assolutamenteNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026incompatibili con le stesse, e sempre che l’errore sia decisivo in termini dinecessaria e non meramente probabile alterazione dell’esito della lite(Cass., 3 maggio 2022, n. 13918).Nel caso di specie, nessuna delle evenienze tipizzate dalla giurisprudenzaricorre. Il giudice regionale ha fondato la propria decisione su elementiprobatori ritualmente acquisiti, analiticamente richiamati e oggettivamenterisultanti dagli atti, tra cui la «mancata annotazione di alcuna vendita nellacontabilità delle aziende fornitrici» e la «simmetrica mancanza diannotazione di qualunque forma di pagamento nella contabilitàdell’acquirente, anche a distanza di anni», concludendo che «il niente, insostanza, viene pagato con il nulla» (CTR). Si tratta di una valutazione cherientra pienamente nel perimetro dell’apprezzamento riservato al giudicedi merito, non essendo stata introdotta alcuna prova al di fuori delcontraddittorio né essendo stati attribuiti alle risultanze processualisignificati logicamente incompatibili.Ne discende l’inammissibilità della censura, poiché essa non denuncia unaviolazione del paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ., ma sollecitaimpropriamente una rivisitazione dell’apprezzamento delle prove,operazione preclusa in sede di legittimità.Parimenti infondata è la censura concernente l’omessa pronuncia sullapretesa incongruità della percentuale di ricarico. La sentenza impugnata siconfronta espressamente con tale profilo, affermando che «non possonoessere dedotti costi se manca il requisito della loro certezza (art. 109TUIR)». Il giudice del gravame ha dunque ritenuto che, una voltaaccertata l’inesistenza delle operazioni passive, ogni argomentazionebasata su indici di redditività o su ricostruzioni indirette commisurate aimargini commerciali risulti recessiva, poiché inidonea a superare ilpresupposto logico-giuridico dell’indeducibilità dei costi privi di effettività.Nessuna omissione può ravvisarsi, avendo la Commissione espresso unadecisione chiara sul punto.Numero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026Neppure è configurabile la denunciata ultrapetizione con riguardo allaqualificazione del contribuente come amministratore di fatto. LaCommissione ha ricostruito la posizione soggettiva dell’interessatorichiamando una serie di circostanze fattuali – illustrate diffusamente nellasentenza e non contestate sul piano dell’esistenza documentale – cheevidenziavano continuità gestionale, mancanza di prova dell’effettivacessione delle quote, durata meramente formale dell’amministratoresubentrante e persistenza del controllo da parte del ricorrente. Si tratta diun accertamento incidentale strettamente funzionale alla verifica dellalegittimità della notificazione dell’atto impositivo, pienamente rientrantenei poteri del giudice di merito, e che non determina alcuna violazione deilimiti del petitum.Questa Corte ha affermato che «il principio della corrispondenza fra ilchiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice,interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementiobiettivi di identificazione dell'azione («petitum» e «causa petendi»),richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti», con laconseguenza che «non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice cheesamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte chequesta debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto dinecessaria connessione con quelle espressamente formulate» (Cass., 3luglio 2019, n. 17897).Ed ancora è stato precisato che «il vizio di \"ultra\" o \"extra\" petizionericorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delleeccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggettodel giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita nonrichiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è liberonon solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base dellaNumero registro generale 26972/2022Numero sezionale 2684/2026Numero di raccolta generale 11836/2026Data pubblicazione 29/04/2026pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate,ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parteconvenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficaciacostitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligoinerente all'esatta applicazione della legge» (Cass., 5 agosto 2019, n.20932).In conclusione, la sentenza impugnata espone una motivazione completa,coerente e rispettosa dei parametri normativi invocati; i profili dedotti nonintegrano alcuna delle violazioni prospettate, risolvendosi in merecontestazioni di merito non proponibili in questa sede. Il secondo motivodeve, pertanto, essere rigettato.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 14.000, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 11836/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris