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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44298/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Invero, il primo motivo è inammissibile poiché "in fatto", secondo le indicazioni giurisprudenziali già esposte sub

2. Il secondo motivo è, anzitutto, generico, poiché si limita a denunciare omessa motivazione relativamente alla censura riferita alla configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ma non enuncia i motivi in base ai quali la stessa aggravante non deve ritenersi configurabile nel caso di specie; inoltre, esso è anche inedito e afferente ad una ragione, al più, tardivamente e genericamente proposta dal ricorrente in sede di discussione (e della quale non vi è traccia nel verbale dell'udienza svolta in appello).

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Invero, il primo motivo è inammissibile poiché "in fatto", secondo le indicazioni giurisprudenziali già esposte sub 2. Il secondo motivo è, anzitutto, generico, poiché si limita a denunciare omessa motivazione relativamente alla censura riferita alla configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ma non enuncia i motivi in base ai quali la stessa aggravante non deve ritenersi configurabile nel caso di specie; inoltre, esso è anche inedito e afferente ad una ragione, al più, tardivamente e genericamente proposta dal ricorrente in sede di discussione (e della quale non vi è traccia nel verbale dell'udienza svolta in appello). 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 44298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris