CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 28005/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. I difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. nei confronti della sentenza n. 41302 emessa dalla I sezione di questa Corte in data 8 giugno 2022, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di conferma della decisione di condanna per il delitto di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso denuncia un primo errore di fatto consistito nell'omesso esame di un motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 41302 del 2022, che si esprime al plurale poiché il ricorso era stato proposto anche da altra persona, oltre che dall'Avolio, «la sussistenza della circostanza aggravante è stata ritenuta sotto un duplice profilo: come stato soggettivo effettivamente assunto dai ricorrenti in ragione del tempo occorrente per l'organizzazione dell'omicidio, tempo apprezzabile durante il quale il proposito omicidiario era stato mantenuto; per estensione, in ragione della consapevole adesione data dai ricorrenti al proposito onnicidiario maturato e mantenuto nel tempo da altri. Le difese, sia con l'atto di appello che con il ricorso, hanno concentrato le censure sul giudizio relativo alla premeditazione propria dei ricorrenti, senza nulla contestare sul giudizio relativo alla adesione che essi avevano dato alla premeditazione dei mandanti». Osserva il ricorrente: a) che la sentenza di secondo grado non aveva fatto il minimo cenno ad un'ipotetica adesione dell'Avolio, mero esecutore materiale, alla premeditazione dei mandanti, con la conseguenza che la difesa non aveva alcun motivo di contestare tale profilo; b) che anche il giudice di primo grado non aveva indicato le ragioni per le quali sarebbe stata sussistente l'adesione dell'Avolio all'altrui premeditazione; c) che, in ogni caso, sia nel ricorso per cassazione che nei motivi aggiunti, era stata sollevata la questione della sussistenza dell'elemento cronologico e di quello ideologico della premeditazione, come pure quella della comunicabilità al concorrente della circostanza aggravante de qua. Si conclude che, alla stregua di siffatto errore percettivo, la Corte di cassazione aveva omesso di esaminare le puntuali e analitiche censure sollevate dalla difesa. 3. Un secondo errore di fatto viene colto in relazione al rilievo argonnentativo della sentenza di legittimità con il quale si osserva che, con riguardo al tema della credibilità soggettiva dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non era stata «proposta una critica alla struttura della motivazione, bensì viene espresso dissenso rispetto al merito della valutazione compiuta dai giudici».4 Si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nei motivi di ricorso era stata operata una critica alla struttura della motivazione, censurata in ragione della mancanza nonché della sua palese illogicità. 4. Un terzo errore percettivo viene denunciato avendo riguardo al brano motivazionale con il quale, a proposito delle censure sollevate in ordine all'identificazione del prevenuto, la I sezione di questa Corte osserva che «gli atti di impugnazioni ripropongono le questioni già agitate nei giudizi di merito, e le censure, argomentate con richiamo diretto e testuale alle fonti di prova, si risolvono nella rappresentazione, in larga parte, del dissenso rispetto al merito della valutazione compiuta». Si rileva in ricorso che la difesa aveva lamentato i vizi dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, alla luce delle doglianze contenute nell'atto di appello. 5. All'udienza del 7 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Dopo la chiusura della discussione orale, alla quale non ha partecipato il difensore di parte civile, risultano depositate in cancelleria conclusioni e nota spese nell'interesse di quest'ultima. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Occorre, tuttavia, premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 — 01). Approfondendo l'ambito di applicabilità dell'istituto, si è aggiunto che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). 2. Ciò posto, il primo motivo si risolve, in realtà, nella critica della valutazione operata dalla I sezione di questa Corte, innanzi tutto, quanto alla portata della doglianza: valutazione operata in termini, che, per quanto concerne le censure contenute nel ricorso, sono tutt'altro che implauisibili, laddove, rispetto ai motivi nuovi, presuppongono all'evidenza l'applicazione del costante orientamento di questa Corte, in forza del quale l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01). In altri termini, secondo la sentenza della quale si discute e alla stregua di un'interpretazione che non eccede l'applicazione di ordinari canoni interpretativi dei brani che vengono riprodotti nello stesso ricorso straordinario, il motivo di concernente la premeditazione aveva investito solo una delle autonome rationes decidendi, in tal modo rendendo inammissibile l'impugnazione, poiché non aveva inciso sul fondamento dell'altro pilastro argomentativo, e inammissibili, in conseguenza, i motivi nuovi. Ma v'è di più. Sempre alla stregua di una valutazione che esula dai confini degli errori denunciabili con il ricorso straordinario, la I sezione ha ritenuto, dopo avere richiamato i principi della reciproca integrazione delle conformi motivazioni delle decisioni di primo e di secondo grado, che il tema della comunicazione della circostanza aggravante non fosse stato introdotto con l'atto di appello, con la conseguenza che la Corte territoriale non aveva alcun dovere di argomentare sul punto. In altri termini, ormai consolidatosi il rilievo, esso non poteva legittimamente essere contrastato con il ricorso per cassazione. Anche sotto questo profilo - e senza che i limiti del ricorso straordinario richiedano di valutare l'esattezza del rilievo - ci si trova, come detto, di fronte ad una evidente valutazione giuridica. 2. Negli stessi termini si giustifica la valutazione di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, che, pur investendo questioni logicamente preliminari, sono trattate successivamente e che, peraltro in termini di assoluta genericità, si risolvono in una critica dei giudizi espressi dalla I sezione, quanto alla portata dei motivi concernenti la credibilità soggettiva dei collaboranti e il tema dell'identificazione del ricorrente.3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes