CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 luglio 2022
Cassazione n. 05530/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24991/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –CONTRORICORRENTE– avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno n. 2465/2022, pubblicato in data 27.7.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso risulta invalidamente notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale, in luogo dell’Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica stessa, di cui deve –quindi - disporsi la rinnovazione; P.Q.M. ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine Oggetto: equa riparazione di 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del gior