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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48534/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 10.3.2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che a concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Tivoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina impropria, lesioni personali aggravate e, in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], resistenza a pubblica ufficiale per cui, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui ai capi A) e B) e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante contestata sul capo A), lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa; lo aveva inoltre condannato ala pena di mesi 4 di reclusione per il capo C); aveva infine ordinato che tali pene fossero sospese alle condizioni di legge e non ne fosse fatta menzione nel certificato penale spedito a richiesta di privati;

2. la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado prendendo atto e dichiarando la intervenuta prescrizione in ordine ai reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e, perciò, rideterminando la pena in quella finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa per la sola tentata rapina impropria;

3. ricorre per cassazione il difensore del Fornari lamentando: 3.1 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen.: richiamati i principi in ordine alla necessità di superare ogni "ragionevole dubbio" in ordine alla responsabilità dell'imputato, segnala come nel caso di specie la Corte di Appello ed il giudice di primo grado avessero proceduto ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi acquisiti laddove, in particolare, il giudice di secondo grado è tenuto a dare conto delle ragioni per le quali ritiene condivisibile la decisione impugnata e di disattendere le censure difensive avanzate con l'atto di gravame; sottolinea come fosse poco probabile che l'imputato avesse effettivamente intenzione di consumare una rapina in un locale sito nei pressi della propria abitazione in cui aveva fatto accesso a viso scoperto e con in mano una bottiglia di birra che stava in quel momento consumando tanto che la stessa persona offesa aveva riferito che, dopo un breve alterco, lo aveva allontanato senza difficoltà dall'esercizio commerciale; segnala che la Corte di Appello ha acriticamente condiviso l'avviso del primo giudice sulla sussistenza degli estremi del tentativo senza dar conto degli elementi in grado di fondare una diagnosi sulla ragionevole realizzazione del progetto delittuoso impedito da circostanze esterne ma in presenza di atti che abbiano una rilevante attitudine a conseguire l'obiettivo; richiama, a tal fine, le parole dello stesso imputato circa la dinamica dell'episodio occorso all'interno dell'esercizio commerciale ove egli si era recato già ubriaco e dove, per questa ragione, aveva forse usato dei toni bruschi essendone scaturito un alterco a séguito del quale era stato allontanato dal locale; osserva che nell'atto di appello la difesa si era spesa sul profilo dell'elemento soggettivo del delitto contestato senza che, tuttavia, la Corte territoriale abbia fornito risposte esaustive alle censure difensive limitandosi a ritenere inverosimile la tesi ivi prospettata invece avvalorata dalle stesse parole della persona offesa e dal rinvenimento, da parte degli operanti, di una bottiglia di birra integra nel piazzale antistante l'attività commerciale; riporta inoltre la ricostruzione dell'episodio operata dalla stessa persona offesa sostenendo che la dinamica ivi descritta non consentirebbe di ritenere integrata la ipotesi di reato contestata; 3.2 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante contestata: rileva come il "porto" della bottiglia, da parte del ricorrente, fosse assolutamente compatibile con il luogo dell'azione, ovvero un bar e, comunque, che la bottiglia non può essere considerata un'arma impropria ai sensi dell'art. 4 della legge 110 del 1975 salvo che essa venga utilizzata come corpo contundente ed al là della sua consueta destinazione d'uso; aggiunge che nel delitto di rapina la aggravante dell'uso dell'arma si lega all'intensità della intimidazione determinata dal suo utilizzo nei confronti della persona offesa che, nel caso di specie, è risultata assolutamente insussistente dal momento che proprio questa aveva riferito di essere stato colpito con calci e pugni; richiama la distinzione tra delitto tentato circostanziato e delitto circostanziato tentato in cui la applicazione del più severo trattamento sanzionatorio prescinde dalla realizzazione degli estremi della aggravante cosicché la verifica da parte del giudice dovrà essere particolarmente attenta sulla prognosi di concretizzazione delle fattispecie aggravata; denuncia pertanto la !abilità della argomentazione della Corte sulla possibilità che la bottiglia, colpendo la persona offesa, potesse infrangersi divenendo in tal modo un pericoloso strumento da taglio non considerando che essa, dopo la colluttazione, era stata rinvenuta integra; 3.3 nullità della sentenza per difetto o illogicità della motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 6, 69 e 132- 133 cod. pen.: rileva che la difesa aveva invocato un trattamento sanzionatorio più mite alla luce anche della offerta risarcitoria intervenuta prima del giudizio che la Corte ha tuttavia liquidato come inadeguata non considerando che essa era stata formulata alla luce delle condizioni economiche del ricorrente il quale non aveva ricevuto alcuna risposta che gli avesse consentito di rivedere la somma offerta e procedere ad una offerta reale; richiama il disposto di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e sottolinea che il corretto comportamento processuale tenuto dal Fornari avrebbe giustificato una valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche; denuncia inoltre la violazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che hanno portato ad una pena eccessivamente afflittiva anche alla luce del progressivo ridimensionamento della vicenda;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva la manifesta infondatezza del primo motivo alla luce della adeguata motivazione resa dai giudici di merito; segnala che la nozione di arma impropria è stata correttamente riferita alla bottiglia brandita dall'imputato che rappresenta comunque un corpo contundente; rileva, infine, che risulta adeguatamente motivata anche la scelta sul giudizio di valenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di séguito esposte.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del reato di tentata rapina impropria in quanto "... al fine di procurarsi un ingiusto profitto poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad obbligare [OSCURATO:PERSONA], titolare del locale [OSCURATO:PERSONA], mediante minacce di morte ("questa è una rapina, dammi tutti i soldi sennò di ammazzo") pronunciata impugnando una bottiglia di birra, a consegnare il contenuto della cassa e non riuscendo nell'intento per causa indipendenti dalla sua volontà.

Con l'aggravante del fatto commesso con arma".

2. Il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato e conclusosi con la condanna dell'imputato avendo il GIP a tal fine valorizzato le dichiarazioni dei presenti tra cui, in primo luogo, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che l'Alera era entrato nel suo locale verso le ore 20,00 per consumare un supplì, ne era uscito per poi tornarvi intorno alle 22,30 impugnando una bottiglia di birra e rivolgendosi ai presenti con l'espressione "questa è una rapina, dammi tutti i soldi se non ti ammazzo"; aveva aggiunto che, insieme al collega Alakus, aveva tentato di bloccare l'imputato che aveva invece reagito colpendoli con calci e pugni ma era stato trascinato fuori dal locale dove, divincolatosi, si era dato alla fuga.

3. Con l'atto di appello la difesa aveva articolato una serie di censure: la prima, sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso, con cui aveva contestato la sussistenza stessa del fatto di tentata rapina attribuendo al giudice di primo grado una erronea lettura dell'episodio che scaturito quale conseguenza di un equivoco ed a causa dello stato di ubriachezza del prevenuto il quale, peraltro, mai aveva utilizzato la bottiglia a mò di corpo contundente; con il quarto motivo, inoltre, aveva specificamente dedotto la insussistenza della aggravante dell'uso dell'arma.

4. La Corte di Appello ha disatteso il primo motivo di censura condividendo la diagnosi di attendibilità della persona offesa rispetto all'imputato il quale aveva riferito di aver fatto ingresso nel locale con l'intenzione di acquistare un kebab essendo insorto un alterco con il titolare ed i dipendenti che lo avevano aggredito e spinto all'esterno.

Ha spiegato per quale ragione doveva ritenersi inverosimile anche la tesi dell'equivoco insorto per difficoltà di comprensione della lingua non essendo ipotizzabile che la persona offesa avesse equivocato l'espressione utilizzata dal ricorrente nel dire che "questa è una rapina".Ha motivato, infine, sullo stato di ubriachezza volontaria che non scrimina e, da ultimo, sulla possibilità di qualificare la bottiglia di birra come arma impropria,

3. Ebbene, è indubbio che, alla luce del disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona), anche una bottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell'art. 612 cod. pen., sia anche con riguardo al disposto dell'art 585 cod. pen. (cfr., così, Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198; conf., più recentemente, Sez. 2, sentenza n. 33490 del 28.5.2021, Lamani; Sez. 2, n. 18534 del 20/2/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 7, n. 47870 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Byaz, n.m.).

Ecco, allora, che al giudice di merito spettava il compito di verificare se la bottiglia tenuta in mano dall'imputato al momento di fare ingresso nel locale dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse stata utilizzata o intesa dall'agente come strumento atto ad offendere la vittima così da poter essere qualificata come arma impropria in quanto portata senza giustificato motivo.

4. Le due sentenze di merito, sul punto, non sono appaganti: entrambe, infatti, hanno ricostruito l'episodio sostenendo che il Fornari avesse fatto rientro nel locale dell'[OSCURATO:PERSONA] "impugnando" una bottiglia di birra vuota e gridando che "questa è una rapina" per poi, alla reazione della persona offesa e del suo dipendente Alakus, colpire i due con "testate e calci" (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado) ovvero "con calci e pugni" (cfr., pag. 3 della sentenza di secondo grado).

Ebbene, se è vero che l'imputato aveva in mano una bottiglia di birra vuota, anche vero, per un verso, che essa non venne affatto utilizzata per colpire l'[OSCURATO:PERSONA] ed il suo dipendente i quali, come si è appena visto, avevano parlato, variamente, di "testate", "calci" e "pugni"; per altro verso, che essa, come risulta dal verbale di sequestro, venne rinvenuta dagli operanti fuori del locale assolutamente "integra".

Per questa ragione, dunque, non può certo ritenersi congrua la motivazione con cui la Corte territoriale ha replicato allo specifico motivo di censura articolato dalla difesa del ricorrente in ordine alla configurabilità della bottiglia come arma impropria, laddove i giudici del gravame di merito hanno sostenuto che "... che una bottiglia di vetro impugnata e brandita contro le persone offese diventa un oggetto utilizzabile per l'offesa in quanto colpendo una persona la bottiglia si rompe e diventa un pericoloso strumento da taglio" (cfr., così, pag. 3 della sentenza in verifica).

Nel caso di specie, come già segnalato, non risulta in alcun modo, nemmeno dalle parole delle persone offese, che la bottiglia fosse stata "brandita" (le due sentenze di merito parlano di bottiglia "impugnata") dall'imputato; per altro verso, è inoltre assolutamente pacifico che la bottiglia non venne utilizzata dal Fornari per colpire l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Alakus e, altrettanto certamente, rimase integra all'esito della breve colluttazione essendo stata così rinvenuta dagli operanti accorsi sul posto.

In definitiva, quindi, la stessa ricostruzione della vicenda operata nelle due sentenze di merito non autorizzata a ritenere la sussistenza della aggravante dell'uso dell'arma che, pertanto, va esclusa.

5. In tal modo, tuttavia, si deve prendere atto che il reato è estinto per intervenuta prescrizione trattandosi di fatto risalente al 21.4.2010 per il quale la pena detentiva massima è quella di 10 anni da ridurre, tuttavia, nella misura di un terzo per il tentativo; dagli atti, peraltro, non risultano sospensioni del corso della prescrizione maturata anche a voler considerare quella di 64 giorni di cui all'art. 83 comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che, tuttavia, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (cfr., Sez.

U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280432 - 02, in cui la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, dl. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia).

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio.

P.Q.M. pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 10.3.2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che a concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Tivoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata rapina impropria, lesioni personali aggravate e, in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], resistenza a pubblica ufficiale per cui, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui ai capi A) e B) e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante contestata sul capo A), lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa; lo aveva inoltre condannato ala pena di mesi 4 di reclusione per il capo C); aveva infine ordinato che tali pene fossero sospese alle condizioni di legge e non ne fosse fatta menzione nel certificato penale spedito a richiesta di privati; 2. la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado prendendo atto e dichiarando la intervenuta prescrizione in ordine ai reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e, perciò, rideterminando la pena in quella finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 500 di multa per la sola tentata rapina impropria; 3. ricorre per cassazione il difensore del Fornari lamentando: 3.1 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen.: richiamati i principi in ordine alla necessità di superare ogni "ragionevole dubbio" in ordine alla responsabilità dell'imputato, segnala come nel caso di specie la Corte di Appello ed il giudice di primo grado avessero proceduto ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi acquisiti laddove, in particolare, il giudice di secondo grado è tenuto a dare conto delle ragioni per le quali ritiene condivisibile la decisione impugnata e di disattendere le censure difensive avanzate con l'atto di gravame; sottolinea come fosse poco probabile che l'imputato avesse effettivamente intenzione di consumare una rapina in un locale sito nei pressi della propria abitazione in cui aveva fatto accesso a viso scoperto e con in mano una bottiglia di birra che stava in quel momento consumando tanto che la stessa persona offesa aveva riferito che, dopo un breve alterco, lo aveva allontanato senza difficoltà dall'esercizio commerciale; segnala che la Corte di Appello ha acriticamente condiviso l'avviso del primo giudice sulla sussistenza degli estremi del tentativo senza dar conto degli elementi in grado di fondare una diagnosi sulla ragionevole realizzazione del progetto delittuoso impedito da circostanze esterne ma in presenza di atti che abbiano una rilevante attitudine a conseguire l'obiettivo; richiama, a tal fine, le parole dello stesso imputato circa la dinamica dell'episodio occorso all'interno dell'esercizio commerciale ove egli si era recato già ubriaco e dove, per questa ragione, aveva forse usato dei toni bruschi essendone scaturito un alterco a séguito del quale era stato allontanato dal locale; osserva che nell'atto di appello la difesa si era spesa sul profilo dell'elemento soggettivo del delitto contestato senza che, tuttavia, la Corte territoriale abbia fornito risposte esaustive alle censure difensive limitandosi a ritenere inverosimile la tesi ivi prospettata invece avvalorata dalle stesse parole della persona offesa e dal rinvenimento, da parte degli operanti, di una bottiglia di birra integra nel piazzale antistante l'attività commerciale; riporta inoltre la ricostruzione dell'episodio operata dalla stessa persona offesa sostenendo che la dinamica ivi descritta non consentirebbe di ritenere integrata la ipotesi di reato contestata; 3.2 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante contestata: rileva come il "porto" della bottiglia, da parte del ricorrente, fosse assolutamente compatibile con il luogo dell'azione, ovvero un bar e, comunque, che la bottiglia non può essere considerata un'arma impropria ai sensi dell'art. 4 della legge 110 del 1975 salvo che essa venga utilizzata come corpo contundente ed al là della sua consueta destinazione d'uso; aggiunge che nel delitto di rapina la aggravante dell'uso dell'arma si lega all'intensità della intimidazione determinata dal suo utilizzo nei confronti della persona offesa che, nel caso di specie, è risultata assolutamente insussistente dal momento che proprio questa aveva riferito di essere stato colpito con calci e pugni; richiama la distinzione tra delitto tentato circostanziato e delitto circostanziato tentato in cui la applicazione del più severo trattamento sanzionatorio prescinde dalla realizzazione degli estremi della aggravante cosicché la verifica da parte del giudice dovrà essere particolarmente attenta sulla prognosi di concretizzazione delle fattispecie aggravata; denuncia pertanto la !abilità della argomentazione della Corte sulla possibilità che la bottiglia, colpendo la persona offesa, potesse infrangersi divenendo in tal modo un pericoloso strumento da taglio non considerando che essa, dopo la colluttazione, era stata rinvenuta integra; 3.3 nullità della sentenza per difetto o illogicità della motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 6, 69 e 132- 133 cod. pen.: rileva che la difesa aveva invocato un trattamento sanzionatorio più mite alla luce anche della offerta risarcitoria intervenuta prima del giudizio che la Corte ha tuttavia liquidato come inadeguata non considerando che essa era stata formulata alla luce delle condizioni economiche del ricorrente il quale non aveva ricevuto alcuna risposta che gli avesse consentito di rivedere la somma offerta e procedere ad una offerta reale; richiama il disposto di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e sottolinea che il corretto comportamento processuale tenuto dal Fornari avrebbe giustificato una valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche; denuncia inoltre la violazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che hanno portato ad una pena eccessivamente afflittiva anche alla luce del progressivo ridimensionamento della vicenda; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva la manifesta infondatezza del primo motivo alla luce della adeguata motivazione resa dai giudici di merito; segnala che la nozione di arma impropria è stata correttamente riferita alla bottiglia brandita dall'imputato che rappresenta comunque un corpo contundente; rileva, infine, che risulta adeguatamente motivata anche la scelta sul giudizio di valenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di séguito esposte.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del reato di tentata rapina impropria in quanto "... al fine di procurarsi un ingiusto profitto poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad obbligare [OSCURATO:PERSONA], titolare del locale [OSCURATO:PERSONA], mediante minacce di morte ("questa è una rapina, dammi tutti i soldi sennò di ammazzo") pronunciata impugnando una bottiglia di birra, a consegnare il contenuto della cassa e non riuscendo nell'intento per causa indipendenti dalla sua volontà. Con l'aggravante del fatto commesso con arma". 2. Il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato e conclusosi con la condanna dell'imputato avendo il GIP a tal fine valorizzato le dichiarazioni dei presenti tra cui, in primo luogo, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che l'Alera era entrato nel suo locale verso le ore 20,00 per consumare un supplì, ne era uscito per poi tornarvi intorno alle 22,30 impugnando una bottiglia di birra e rivolgendosi ai presenti con l'espressione "questa è una rapina, dammi tutti i soldi se non ti ammazzo"; aveva aggiunto che, insieme al collega Alakus, aveva tentato di bloccare l'imputato che aveva invece reagito colpendoli con calci e pugni ma era stato trascinato fuori dal locale dove, divincolatosi, si era dato alla fuga. 3. Con l'atto di appello la difesa aveva articolato una serie di censure: la prima, sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso, con cui aveva contestato la sussistenza stessa del fatto di tentata rapina attribuendo al giudice di primo grado una erronea lettura dell'episodio che scaturito quale conseguenza di un equivoco ed a causa dello stato di ubriachezza del prevenuto il quale, peraltro, mai aveva utilizzato la bottiglia a mò di corpo contundente; con il quarto motivo, inoltre, aveva specificamente dedotto la insussistenza della aggravante dell'uso dell'arma. 4. La Corte di Appello ha disatteso il primo motivo di censura condividendo la diagnosi di attendibilità della persona offesa rispetto all'imputato il quale aveva riferito di aver fatto ingresso nel locale con l'intenzione di acquistare un kebab essendo insorto un alterco con il titolare ed i dipendenti che lo avevano aggredito e spinto all'esterno. Ha spiegato per quale ragione doveva ritenersi inverosimile anche la tesi dell'equivoco insorto per difficoltà di comprensione della lingua non essendo ipotizzabile che la persona offesa avesse equivocato l'espressione utilizzata dal ricorrente nel dire che "questa è una rapina".Ha motivato, infine, sullo stato di ubriachezza volontaria che non scrimina e, da ultimo, sulla possibilità di qualificare la bottiglia di birra come arma impropria, 3. Ebbene, è indubbio che, alla luce del disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona), anche una bottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma ai fini dell'applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell'art. 612 cod. pen., sia anche con riguardo al disposto dell'art 585 cod. pen. (cfr., così, Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198; conf., più recentemente, Sez. 2, sentenza n. 33490 del 28.5.2021, Lamani; Sez. 2, n. 18534 del 20/2/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 7, n. 47870 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Byaz, n.m.). Ecco, allora, che al giudice di merito spettava il compito di verificare se la bottiglia tenuta in mano dall'imputato al momento di fare ingresso nel locale dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse stata utilizzata o intesa dall'agente come strumento atto ad offendere la vittima così da poter essere qualificata come arma impropria in quanto portata senza giustificato motivo. 4. Le due sentenze di merito, sul punto, non sono appaganti: entrambe, infatti, hanno ricostruito l'episodio sostenendo che il Fornari avesse fatto rientro nel locale dell'[OSCURATO:PERSONA] "impugnando" una bottiglia di birra vuota e gridando che "questa è una rapina" per poi, alla reazione della persona offesa e del suo dipendente Alakus, colpire i due con "testate e calci" (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado) ovvero "con calci e pugni" (cfr., pag. 3 della sentenza di secondo grado). Ebbene, se è vero che l'imputato aveva in mano una bottiglia di birra vuota, anche vero, per un verso, che essa non venne affatto utilizzata per colpire l'[OSCURATO:PERSONA] ed il suo dipendente i quali, come si è appena visto, avevano parlato, variamente, di "testate", "calci" e "pugni"; per altro verso, che essa, come risulta dal verbale di sequestro, venne rinvenuta dagli operanti fuori del locale assolutamente "integra". Per questa ragione, dunque, non può certo ritenersi congrua la motivazione con cui la Corte territoriale ha replicato allo specifico motivo di censura articolato dalla difesa del ricorrente in ordine alla configurabilità della bottiglia come arma impropria, laddove i giudici del gravame di merito hanno sostenuto che "... che una bottiglia di vetro impugnata e brandita contro le persone offese diventa un oggetto utilizzabile per l'offesa in quanto colpendo una persona la bottiglia si rompe e diventa un pericoloso strumento da taglio" (cfr., così, pag. 3 della sentenza in verifica). Nel caso di specie, come già segnalato, non risulta in alcun modo, nemmeno dalle parole delle persone offese, che la bottiglia fosse stata "brandita" (le due sentenze di merito parlano di bottiglia "impugnata") dall'imputato; per altro verso, è inoltre assolutamente pacifico che la bottiglia non venne utilizzata dal Fornari per colpire l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Alakus e, altrettanto certamente, rimase integra all'esito della breve colluttazione essendo stata così rinvenuta dagli operanti accorsi sul posto. In definitiva, quindi, la stessa ricostruzione della vicenda operata nelle due sentenze di merito non autorizzata a ritenere la sussistenza della aggravante dell'uso dell'arma che, pertanto, va esclusa. 5. In tal modo, tuttavia, si deve prendere atto che il reato è estinto per intervenuta prescrizione trattandosi di fatto risalente al 21.4.2010 per il quale la pena detentiva massima è quella di 10 anni da ridurre, tuttavia, nella misura di un terzo per il tentativo; dagli atti, peraltro, non risultano sospensioni del corso della prescrizione maturata anche a voler considerare quella di 64 giorni di cui all'art. 83 comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che, tuttavia, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280432 - 02, in cui la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, dl. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio. P.Q.M. pre
Sentenza Cassazione n. 48534/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris