CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In particolare, il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, eccependo la assoluta carenza di certezza del tempus commissi delicti posto che non è indicato in nessun modo quando sarebbero state realizzate, proseguitd o ultimate le opere edilizie abusive ad egli attribuite. Con secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che il giudice ha ritenuto di non dover concedere argomentando solo sulla gravità della condotta, sebbene si trattasse di opere allo stato embrionale resesi necessarie per sopperire ad un impellente bisogno familiare di avere un alloggio e sebbene abbia ritenuto di dover assolvere l'imputato per le violazioni paesaggistiche contestate. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di momento realizzativo delle opere abusive, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle approfondite considerazioni formulate dal giudice alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, laddove si fa riferimento alle deposizioni del teste che ha effettuato il sopralluogo e che ha constatato che i lavori erano in corso di esecuzione; che il ricorrente, presente nei luoghi, non aveva esibito alcun titolo autorizzativo; che il teste aveva svolto ordinaria attività di monitoraggio del territorio con frequenza settimanale senza avvedersi, fino a quel momento, di nulla, a riprova che la lavorazione era appena iniziata e che l'avvio dei lavori e la loro prosecuzione debba essere ricondotta all'imputato. Con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi logico la Corte territoriale ha ritenuto di dover disattendere la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche in relazione alla estensione dell'opera abusiva realizzata, non emergendo alcun elemento di segno positivo cui ancorarne il riconoscimento. tim Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilegwa condanna X ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si ritiene equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i