CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 22/06/2021, in parziale riforma della sentenza deliberata dal Tribunale di Bergamo in data 29/11/2017, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv e 640 cod. pen., rideterminando la pena . Le doglianze difensive dedotte nei motivi di ricorso, contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale della truffa e all'attendibilità della p.o. e il vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze ex articolo 62 bis cod. pen.; sono entrambe inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici. In particolare, a pag. 4 della sentenza impugnata, la corte ha motivato sulla idoneità del compendio probatorio a carico dell'imputata, fondata su precise e concordanti escussioni testimoniali, sulle dichiarazioni e sui riscontri esterni a supporto dell'attendibilità della parte offesa, ribadendo che le accuse - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); sempre a pag. 4 della sentenza la corte ha negato le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., in ragione dei precedenti penali specifici dell'imputata che lumeggiano la sua pericolosità sociale e, quindi, la fondatezza dell'applicazione nei suoi confronti della recidiva. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA],lioi Estensore