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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17568/2026

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la Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Viene al vaglio odierno del Collegio la sentenza della Corte di appello diCatanzaro del 25 settembre 2025 che ha dichiarato inammissibile per aspecificitàl’appello di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il reato di furtopluriaggravato, con il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica e dellecircostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza.Con l’appello l’imputato invocava la prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulle aggravanti e la conseguente riduzione della pena.2.

L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato due motivi, di seguito sintetizzati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. e trascrive integralmente l’appello per dimostrare l’erroneitàdel giudizio di aspecificità formulato dalla Corte distrettuale.2.2.

Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto allostesso aspetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In primo luogo l’inammissibilità è legata alla carenza di interessedell’imputato che, con l’appello dichiarato inammissibile, si doleva del diniego diun beneficio cui non poteva ambire, perché la pretesa prevalenza delle circostanzedall’art. 69, u.c. cod. pen., trattandosi di soggetto gravato da recidiva reiterata especifica.In secondo luogo, il provvedimento impugnato è corretto nella misura incui effettivamente l’appello era generico, ab intrinseco e ab estrinseco, giacchénon faceva altro che agitare un elemento – quello del ravvedimento – che erastato già soppesato dal giudice di prime cure per concedere l’equivalenza, facendoaltresì un generico riferimento alla natura dei reati e alle condizioni personalidell’imputato.Laddove, tra le righe dell’appello, si intraveda anche una doglianza sultrattamento sanzionatorio in generale, a prescindere dalla prevalenza, allora ilricorso è inammissibile perché l’appellante non si era avveduto che la pena – unavolta sancita l’equivalenza − è stata individuata nel minimo edittale, salvo poil’aumento (contenuto) per la continuazione, cui è seguita la riduzione per il rito.3.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma diEuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamentedeterminata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000n.186).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Viene al vaglio odierno del Collegio la sentenza della Corte di appello diCatanzaro del 25 settembre 2025 che ha dichiarato inammissibile per aspecificitàl’appello di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il reato di furtopluriaggravato, con il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica e dellecircostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza.Con l’appello l’imputato invocava la prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulle aggravanti e la conseguente riduzione della pena.2. L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato due motivi, di seguito sintetizzati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. e trascrive integralmente l’appello per dimostrare l’erroneitàdel giudizio di aspecificità formulato dalla Corte distrettuale.2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto allostesso aspetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In primo luogo l’inammissibilità è legata alla carenza di interessedell’imputato che, con l’appello dichiarato inammissibile, si doleva del diniego diun beneficio cui non poteva ambire, perché la pretesa prevalenza delle circostanzedall’art. 69, u.c. cod. pen., trattandosi di soggetto gravato da recidiva reiterata especifica.In secondo luogo, il provvedimento impugnato è corretto nella misura incui effettivamente l’appello era generico, ab intrinseco e ab estrinseco, giacchénon faceva altro che agitare un elemento – quello del ravvedimento – che erastato già soppesato dal giudice di prime cure per concedere l’equivalenza, facendoaltresì un generico riferimento alla natura dei reati e alle condizioni personalidell’imputato.Laddove, tra le righe dell’appello, si intraveda anche una doglianza sultrattamento sanzionatorio in generale, a prescindere dalla prevalenza, allora ilricorso è inammissibile perché l’appellante non si era avveduto che la pena – unavolta sancita l’equivalenza − è stata individuata nel minimo edittale, salvo poil’aumento (contenuto) per la continuazione, cui è seguita la riduzione per il rito.3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma diEuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamentedeterminata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000n.186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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