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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 36050/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 aprile 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 9 mesi di reclusione in relazione al delitto previsto dall'art. 586 cod. pen. 2.

Manica ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta e agli elementi di fatto posti alla base dell'accordo.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per vizio di motivazione e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.

3.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 aprile 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 9 mesi di reclusione in relazione al delitto previsto dall'art. 586 cod. pen. 2. Manica ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la nullità della sentenza per mancanza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta e agli elementi di fatto posti alla base dell'accordo. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e che risulta proposto per vizio di motivazione e, dunque, per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017. 3.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 36050/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris