CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03199/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo generico relativo al sequestro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già detenuto presso la Casa circondariale di Tolmezzo e ora presso la Casa circondariale di Novara, di una forbicina per la cura della persona. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso in ragione del trasferimento dell'interessato in altro Istituto. Al di là di questo rilievo, ritenuto assorbente dal Tribunale, non si coglie nella pretesa di ricorso quale sia il diritto soggettivo che risulterebbe violato o compresso. È del tutto ipotetica e congetturale l'affermazione che il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria sia capace di intaccare il diritto alla salute del detenuto. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il con iglief estensore e) Il presidente [OSCURATO:PERSONA] pe an alucia D E_Post -r