CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8021/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via della Mercede n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege. -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della C.T.R. Firenze, n. 91/2016, depositata il 26.1.2016e non notificata. Ascoltata la relazione svolta nella camera di consigliodel 17.09 .2024 dal ConsigliereCecilia Bernardo; [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli Oggetto: Dichiarazione congiunta dei coniugi - Accertamento di maggiori redditi del marito - Conseguenze nei confronti della moglie -Decorrenza del termine di prescrizione.avvisi di accertamento - emessi nei confronti di entrambi, avendo questi presentato la dichiarazione congiunta ai sensi dell’art. 17 della l. n. 114del 1977 - con cui, per gli anni d’imposta 1983 e 1984, era stato riscontrato un maggior reddito derivante d all’attività imprenditoriale del marito, con recupero a tassazione del le imposte Irpef e Ilored irrogazione delle relative sanzioni. In primo grado, l’ impugnazione dei contribuenti veniva parzialmente accolta, con rideterminazione delle imposte dovute. [OSCURATO:PERSONA] e l’ente impositore proponevano gravame avverso tale decisione, che tuttavia veniva confermata sia in appello, sia dalla Commissione tributaria centrale. Con il passaggio in giudicato di tale decisione, l’Ufficio impositore emetteva la conseguente cartella di pagamento che, impugnata dalla sola [OSCURATO:PERSONA], veniva annullata dall’adita Commissione tributaria provinciale di Pisa , che riteneva prescritta l’obbligazione tributaria, essendo decorsi oltre dieci anni dal momento in cui la sentenza di primo grado era divenuta definitiva nei confronti della contribuente predetta, che non aveva proposto appello. Proposto gravame dall’Agenzia delle entrate,la decisione veniva parzialmente riformata dalla C .t.r., che riteneva irrilevante la mancata proposizione del gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la sua acquiescenza alla sentenza di primo grado, avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti, poiché il gravame proposto dall’Ufficio avverso tutti i capi dellasentenza ne aveva impedito il passaggio in giudicato nei confronti di tutte le parti del processo, indipendentemente dalla loro effettiva partecipazione ai successivi gradi del giudizio.Riteneva, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse disconoscere, ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c., la sottoscrizione apposta sul ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento, poiché l’inefficacia della sentenz a emess a in quel giudizio nei suoi confronti poteva essere fatta valere solo con la revocazione straordinaria o con l’opposizione di terzo. Tuttavia, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non dovesse rispondere delle sanzioni amministrative per le violazioni compiute dal coobbligato solidale, dichiarava non dovuti gli importi a titolo di Ilor e sanzioni, confermando sul punto la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle entrate resisteva, depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale, affidato ad un motivo di doglianza. Replicava la contribuente con ulteriore controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di doglianza,[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2945 c.c., in riferimento agli artt. 324 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere irrilevante la mancata proposizione del gravame da parte della contribuente e la sua acquiescenzaalla sentenza di primo grado, avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti, poiché il termine di prescrizione per l’esercizio dell’actio iudicatidecorre dalla formazione del giudicato interno e non da quello formale sull’intero giudizio. 2. Con il secondo motivo di doglianza, [OSCURATO:PERSONA] deduce l’omessa valutazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo la C.t.r. omesso di valutare se l’atto di appello, relativo al giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento, era stato correttamente notificato anche alla contribuente, essendone stata consegnata, presso la residenza coniugale, una sola copia al coniuge, al fine di verificare se, oltre al giudicato interno, derivante dalla acquiescenza della moglie, si fosse formato anche il giudicato formale tra lei e l’Erario. 3. Con il terzo motivo di doglianza, [OSCURATO:PERSONA] deduce la errata applicazione degli artt. 395 e 404 c.p.c. e l’omessa applicazione degli artt. 159 e 214 e ss. c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo errato la C.t.r. nel ritenere inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta dalla contribuente sul ricorso avverso gli avvisi di accertamento e nel ritenere applicabili gli artt. 395 e 404 c.p.c., poiché, in assenza di istanza di verificazione, il giudicante avrebbe dovuto rilevare che la contribuente non aveva sottoscritto il ricorso, con conseguente nullità della sentenza pronunciata nei suoi confronti, attesa l’assenza di procura. Ad avviso della contribuente, la C.t.r. avrebbe dovuto scrutinare il denunciato vizio degli avvisi di accertamento, non avendo lei mai preso parte all’originario processo avverso i predetti atti impositivi. 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in combinato disposto con l’art. 17 della l. n. 114 del 1977, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, avendo errato la C.t.r. nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non dovesse rispondere delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse dal coobbligato solidale, poiché l’Ufficio aveva già riconosciuto la non debenza dell’Ilor e della relativa sanzione, in quanto relativa al reddito percepito per l’esercizio di impresa da parte del marito, mentre la sanzione residua era relativa all’Irpef e conseguente alla sottoscrizione della dichiarazione infedele: violazione che aveva commesso anche la [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui aveva sottoscritto la dichiarazione congiunta con il marito, ai sensi del citato art. 17 della l. n. 114 del 1977. 5.Il primo motivo del ricorso principale è infondato. L'art. 17 della l. n. 114 del 1977 consente ai coniugi non separati di presentare congiuntamente la dichiarazione dei redditi. In tal caso, gli accertamenti in rettifica sono notificati nei confronti del marito, ma effettuati a nome di entrambi i coniugi, i quali sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito. A tal riguardo, la S.C. ha precisato che la responsabilità solidale della moglie non si pone in contrasto né con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, atteso che l'accertamento riguarda un reddito omesso, o infedelmente indicato, nella dichiarazione congiunta, frutto di libera scelta del contribuente; né con il diritto di difesa della moglie, la quale può tutelare i propri diritti in sede di impugnazione dell'avviso di mora conseguente all'avviso di accertamento notificato al marito, ancorché questo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del coniuge (Cass. n. 5169/2002, Rv. 55364901). Tuttavia, sebbene la moglie possa tutelare anche autonomamente i propri diritti, la S.C. ha costantemente affermato che, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi ex art. 17 della l. n. 114 del 1977, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante; allo stesso modo, la pendenza del processo tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine - di decadenza come di prescrizione - riguardo alla stessa moglie co - dichiarante, trattandosi di un condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio, sicché trovano applicazione gli ordinari principi codicistici in tema di obbligazione solidale di cui agli artt. 1310, comma 1, e 2495 c.c. (Cass. n. 1463/2016, Rv. 63873701; Conf . n. 27005/2007 , Rv. 60129501). Tale principio risulta in linea con quanto, più in generale, affermato di recente dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass. Sez. U n. 13143/2022, Rv. 66465404). 6. Risulta, pertanto, corretta l’affermazione della C.t.r., che ha ritenuto irrilevante la mancata proposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’appello avverso al la sentenza di primo grado relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento, poiché la pendenza del processo tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito ha impedito il decorso di qualsiasi termine di prescrizione e decadenza anche nei suoi confronti, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione al giudizio. 7. Sulla base delle medesime considerazioni, risulta infondato anche il secondo motivodel ricorso principale. Ed infatti, non essendo decorsii termini di prescrizione per tutta la durata del processo tra l’Amministrazione finanziaria e il marito, a prescindere dalla partecipazione al giudizio della moglie, è irrilevante se l’atto di appello sia stato a lei correttamente notificato. Nei suoi confronti, comunque, non può essersi anteriormente formato alcun giudicato. Peraltro, non può trascurarsi che, per giurisprudenza successiva costante, la notifica all'unico difensore di più parti di un solo atto di appello non è nulla e non determina l'inammissibilità del gravame, giacché quest'ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l'effettività del contraddittorio (Cass. n. 10386/2011, Rv. 61793301; Conf . n. 3042/2008 , Rv. 60186901). 8. Anche il terzo motivo di doglianza del ricorso principale è infondato.E’ vero che, come affermato dalla S.C., in tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, la moglie codichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al marito, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest'ultimo (anche per intervenuto giudicato), proponendo ricorso avverso la cartella di pagamento, atteso che, pur non essendo necessario, affinché ne insorga la responsabilità, che le sia notificato l'avviso di accertamento, il suo diritto di difesa non può essere pregiudicato e, in virtù della regola generale di cui all’art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra l’Amministrazione finanziaria ed uno dei debitori solidali non ha effetto contro l’altro debitore solidale (Cass.n. 462/2018, Rv. 64690901). Tuttavia, nel caso in esame, non può trovare applicazione l’art.1306 c.c. ed il suesposto orientamento, poiché il giudicato, posto a fondamento della cartella impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], non è intervenuto solo tra l’Amministrazione finanziaria ed il marito ma, almeno formalmente, è intervenuto anche nei confronti della predetta, la quale risulta aver partecipato al giudizio. E’ pacifico, infatti, che sul ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avverso gli avvisi di accertamento vi fosse apposta anche la sottoscrizionedella moglie , tanto è vero che, nel corso del giudizio avverso la cartella di pagamento, la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva effettuato il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., sostenendo di non ricordare di averla mai apposta. Ed infatti, ciò che in sostanza la contribuente contesta con il terzo motivodi doglianza è la non opponibilità nei suoi confronti di quel giudicato. Di conseguenza, non è errata l’affermazione della C.t.r., secondo cui non sarebbe applicabile nel caso in esame il disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 c.p.c.. Ed infatti, tale strumento ha il solo scopo di eliminare il valore probatorio di un documento prodotto dalla controparte, ma non può essere utilizzato per privare di effetti una sentenza passata in giudicato ed emessa all’esito di un procedimento che, quanto meno formalmente, vedeva essere parte lo stesso soggetto operante il disconoscimento. Peraltro, come già affermato dalla Suprema Corte, la procura apposta in calce o a margine di un atto giudiziario integra una scrittura privata e l'autografia della sottoscrizione di essa con la successiva certificazione del difensore, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., attribuisce a detta procura, in mancanza di querela di falso da parte del sottoscrittore, valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute. Di conseguenza, non è ammessa la prova per testimoni finalizzata a contraddire il contenuto di tale procura(Cass. n. 24639/2010, Rv. 61539901, nello stesso senso, n. 21054/2004, Rv. 57791701). Pertanto, per contestare la propria sottoscrizione apposta sulla procura alle liti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre la querela di falso, con il conseguente onere, a suo carico,della prova della falsità denunziata. 9. Quanto, infine, al motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate, nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in combinato disposto con l’art. 17 della l. n. 114 del 1977, sostiene che la C.t.r. avrebbe errato nel dichiarare non dovute anche le sanzioni relative all’Irpef accertata in capo ai coniugi codichiaranti e coobbligati, poiché la [OSCURATO:PERSONA], avendo sottoscritto la dichiarazione congiunta con il marito, era parimenti responsabile per la presentazione di una dichiarazione infedele, ai sensi del citato art. 17. Per contro, con riferimento a tale doglianza, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce nel controricorso che il suddetto art. 17 sarebbe stato abrogato, anche con riferimento all’anno d’imposta in discussione, dalla sopravvenuta disciplina di cui al d.lgs. n. 472 del 1997 e, in particolare, dall’art. 2, comma 2, che prevede il principio della responsabilità personale dell’autore dell’illecito. Di conseguenza, a dire della contribuente, trattandosi di condotte illecite poste in essere dal marito nell’esercizio dell’impresa, non potevano essere irrogate sanzioni anche a suo carico, in violazione del suddetto principio di personalità della responsabilità per gli illeciti amministrativi. 10. Orbene, l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che la sanzione amministrativa per la violazione di norme tributarie è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Il successivo art. 29, comma 2, poi, dispone l’abrogazione di ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del d.lgs. in questione. Ciò nonostante, l’eccezione della contribuente non coglie nel segno. Ed invero, come già evidenziato, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisceuna facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio . Da ciò deriva che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale, ( Cass. n. 2021/2003, Rv. 56039301 , c onf . n. 15175/2006, Rv. 59158301). In sostanza, con la dichiarazione congiunta, entrambi i coniugi assumono la responsabilità personale per quanto ivi dichiarato. Ne consegue che la responsabilità per eventuali sanzioni non è una responsabilità per fatto altrui, bensì una responsabilità per fatto proprio, per aver consapevolmente e volontariamente aderito ad un regime dichiarativo che comporta, tra l’altro, anche tale responsabilità solidale (cfr. in tal senso, Cass. n. 13525/2008 e n. 3181/2018, non massimate).Sicché, contrariamente a quanto eccepito dalla contribuente, non può ritenersi implicitamente abrogato l’art. 17 in questione, in quanto, non prevedendo una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, non risulta in contrasto con il principio della personalità della responsabilità per sanzioni amministrative tributarie, sancito dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997. 11. Passando all’esame del merito del motivo di ricorso incidentale, questo è fondato. Va, innanzitutto, evidenziato che non risulta rilevante l’apparente discrasia tra la motivazionedella sentenza impugnata ed il suo dispositivo. E’ vero, infatti, che nel dispositivo la C.t.r. dichiara “non dovute Ilor e sanzioni”, senza specificare se le sanzioni non dovute siano solo quelle relative all’Ilor ovvero anche quelle relative all’Irpef ed all’infedele dichiarazione. Ciò nonostante , nella parte motiva, si afferma: “La non debenza delle somme dovute a titolo di Ilor deve essere confermata” e poi: “…in applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la Commissione ritiene che la sig. [OSCURATO:PERSONA] non debba rispondere delle sanzioni amministrative per le violazioni compiute dal coobbligato solidale”. Può, quindi, ritenersi che la C.t.r. abbia inteso annullare tutte le sanzioni irrogate a carico della [OSCURATO:PERSONA], non solo quelle relative all’Ilor, ma anche quelle relative alla infedele dichiarazione Irpef. Tuttavia, come già si è detto, nel caso in esame la sanzione amministrativa irrogata per la infedele dichiarazione è ricollegataad una responsabilità personale della [OSCURATO:PERSONA], commessa nel momento in cui ha sottoscritto la dichiarazione infedele. Risulta, pertanto, errata l’affermazione della C.t.r., secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non debba rispondere delle sanzioni amministrative per le violazioni compiute dal coobbligato solidale in applicazione del principio di legalità sancito dal d.lgs. n. 472 del 1997. 12. In conclusione, quindi, va integralmente rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quoper l’ulteriore esame dell’appello e per il regolamento dellespese di liteanche del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio, a carico della ricorrente, del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198-03). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’ulteriore esame dell’appello e per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos