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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04198/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26030/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - resistente - avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA n. 63/2021 depositata il 23/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], congolese, ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Ancona ne ha dichiarato inammissibile “il ricorso (..) depositato in data 11-6-2020”; la prefettura di Ancona non ha svolto difese; l’avvocatura dello Stato ha depositato un atto di costituzione in rappresentanza del Ministero dell’interno.

Considerato che: il ricorso, sebbene indirizzato anche al prefetto, è stato notificato presso l’avvocatura dello Stato, che però non risulta che ne abbia assunto la difesa nel giudizio di merito; secondo l’orientamento di questa Corte “il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Sez. 1n. 12665-19, Cass. Sez. 1 n. 28825- 05 ) ; p.q.m.

La Corte dichiara la nullità della notificazione e dispone la rinnovazione dell’atto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;rinvia la causa a nuovo ruolo.

Deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26030/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - resistente - avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONA n. 63/2021 depositata il 23/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], congolese, ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Ancona ne ha dichiarato inammissibile “il ricorso (..) depositato in data 11-6-2020”; la prefettura di Ancona non ha svolto difese; l’avvocatura dello Stato ha depositato un atto di costituzione in rappresentanza del Ministero dell’interno. Considerato che: il ricorso, sebbene indirizzato anche al prefetto, è stato notificato presso l’avvocatura dello Stato, che però non risulta che ne abbia assunto la difesa nel giudizio di merito; secondo l’orientamento di questa Corte “il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Sez. 1n. 12665-19, Cass. Sez. 1 n. 28825- 05 ) ; p.q.m. La Corte dichiara la nullità della notificazione e dispone la rinnovazione dell’atto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;rinvia la causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 04198/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris