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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2003

ECLI:EU:T:2003:112
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]353/00

[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europeo «Atto del [OSCURATO:PERSONA] – Decadenza del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Applicazione della legge nazionale – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Irricevibilità» Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 aprile 2003 Massime della sentenza Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Dichiarazione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo che prende atto della vacanza di un seggio a seguito dell'applicazione di disposizioni nazionali da parte delle autorità nazionali – Esclusione (Art.230 CE; atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, art. 12, n. 2) Possono costituire oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE solamente i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo.

In tal senso, possono essere impugnate con un ricorso d'annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e forma, che mirino a produrre effetti giuridici.Non è impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE la dichiarazione effettuata dalla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] nella seduta plenaria del 23 ottobre 2000, secondo la quale (...) conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976] il [OSCURATO:PERSONA] (...) prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato [del ricorrente].Infatti, l'operazione consistente nel prendere atto della vacanza del seggio di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo in base all'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, si ricollega non alla decadenza del mandato dell'interessato, bensì al semplice fatto che il seggio è divenuto vacante a seguito dell'applicazione di disposizioni nazionali.

In altri termini, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] non consiste affatto nel dare attuazione alla decadenza del mandato, bensì si limita a prendere atto dell'accertamento, già operato dalle autorità nazionali, della vacanza del seggio, vale a dire di una situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente da una decisione di tali autorità.v. punti 77-78, 90, 98 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 10 aprile 2003 (1) «Atto del [OSCURATO:PERSONA] – Decadenza del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Applicazione della legge nazionale – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Irricevibilità» Nella causa T-353/00,

[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],

residente a Saint-Cloud ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato dall'avv.

F. Wagner, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg.

H. Krück e C. Karamarcos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, sostenuto da Repubblica francese, rappresentata dai sigg.

R. Abraham, G. de Bergues, D. Colas e dalla sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione, emanata sotto forma di dichiarazione della Presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo in data 23 ottobre 2000, relativa alla decadenza del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione), composto dai sigg.

J.D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, R. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.

J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 giugno 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Contesto normativo La normativa comunitaria 1 L'art. 5 UE così recita: [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le [OSCURATO:PERSONA] europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato. 2 Ai sensi dell'art. 189, primo comma, CE, dell'art. 20 CA e dell'art. 107 EA, il [OSCURATO:PERSONA] europeo è composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella [OSCURATO:PERSONA]. 3 L'art. 190, n. 4, CE, l'art. 21, n. 3, CA e l'art. 108, n. 3, EA prevedono che il [OSCURATO:PERSONA] elabori un progetto volto a permettere l'elezione dei propri membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, o secondo principi comuni a tutti gli Stati medesimi, e che il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilisca le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati stessi. 4 L'art. 7, n. 1, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assembela a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 278, pag. 5; nel testo originario, in prosieguo: l' atto del 1976), precisa che l'elaborazione del progetto di procedura elettorale uniforme rientra nelle responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

All'epoca dei fatti di causa, nessun sistema uniforme era stato emanato, malgrado le proposte fatte in tal senso dal [OSCURATO:PERSONA]. 5 Ai termini dell'art. 3, n. 1, dell'atto del 1976, i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo sono eletti per un periodo di cinque anni. 6 L'art. 6 dell'atto del 1976 elenca, al n. 1, le cariche incompatibili con lo status di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo e dispone, al successivo n. 2, che ogni Stato membro può fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo

2. 7 Il n. 3 dello stesso art. 6 così recita: I [membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo] ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo

12. 8 Ai termini dell'art. 7, n. 2, dell'atto del 1976: Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali. 9 Ai sensi dell'art. 11 dell'atto del 1976: Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, [il [OSCURATO:PERSONA]] verifica i poteri dei rappresentanti.

A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia. 10 L'art. 12 dell'atto del 1976 dispone quanto segue:

1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.2.

Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa [il [OSCURATO:PERSONA]] che ne prende atto.In tutti gli altri casi, [il [OSCURATO:PERSONA]] constata la vacanza e ne informa lo Stato membro. 11 L'art. 7 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo (GU 1999, L 202, pag. 1; in prosieguo: il regolamento) è intitolato Verifica dei poteri.

Ai termini del n. 4 di tale articolo: La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l'esercizio del mandato di un deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura.

Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il [OSCURATO:PERSONA] può pronunciarsi. 12 L'art. 8, n. 6, del regolamento così recita: Va considerata come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza: ─ in caso di dimissioni: la data in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni; in caso di dimissioni: la data in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni; ─ in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6 dell'[atto del 1976]: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6 dell'[atto del 1976]: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione . 13 L'art. 8, n. 9, del regolamento dispone quanto segue: Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il [OSCURATO:PERSONA] si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza.

La normativa francese 14 Ai termini dell'art. 5 della legge 7 luglio 1977, 77-729, relativa all'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle [OSCURATO:PERSONA] europee, come successivamente modificata (JORF 8 luglio 1977, pag. 3579; in prosieguo: la legge del 1977): All'elezione dei [membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo] si applicano gli artt. da LO 127 a LO 130-1 del codice elettorale. (...)L'ineleggibilità, qualora si verifichi nel corso del mandato, pone fine al medesimo.

L'accertamento dell'ineleggibilità è effettuato mediante decreto. 15 L'art. 25 della legge del 1977 dispone quanto segue: L'elezione dei [membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo] può essere contestata, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati dello scrutinio e per tutto ciò che attiene all'applicazione della presente legge, da ogni elettore dinanzi al Conseil d'État in sede contenziosa.

La decisione è pronunciata in assemblea plenaria.Il ricorso non ha effetti sospensivi.

Fatti all'origine del ricorso e procedimento 16 Il ricorrente veniva eletto membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo il 13 giugno 1999. 17 Con sentenza 23 novembre 1999 la Cour de cassation (sezione penale) francese respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza 17 novembre 1998 della Cour d'appel di Versailles, con cui era stata dichiarata, segnatamente, la sua colpevolezza per violenza nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, laddove lo status della vittima era evidente o noto all'autore, reato previsto e punito dall'art. 222-13, primo comma, n. 4, del codice penale francese.

Per tale reato, il ricorrente veniva condannato a tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena ed a franchi francesi (FRF) 5 000 di ammenda.

A titolo di pena complementare, veniva disposta l'interdizione dai diritti di cui all'art. 131-26, n. 2, del codice penale, limitata all'eleggibilità, per la durata di un anno. 18 A fronte di tale condanna penale e ai termini dell'art. 5, secondo comma, della legge del 1977, il [OSCURATO:PERSONA] francese accertava, con decreto 31 marzo 2000, che l'ineleggibilità [del ricorrente poneva] fine al suo mandato di rappresentante presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo. 19 Il detto decreto veniva notificato al ricorrente con lettera 5 aprile 2000 del segretario generale del Ministero degli Affari esteri francese.

In tale lettera si precisava che il ricorrente poteva esperire ricorso avverso il decreto medesimo dinanzi al Conseil d'État francese entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della sua notificazione. 20 Con lettera non datata l'onorevole [OSCURATO:PERSONA], Presidente del [OSCURATO:PERSONA], significava al ricorrente che le autorità francesi le avevano ufficialmente trasmesso la pratica relativa alla decadenza del ricorrente medesimo dal mandato di deputato presso il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] faceva presente al ricorrente che avrebbe proceduto [alla comunicazione della pratica] nella seduta plenaria del 3 maggio [2000], e che, ai sensi dell'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento, sarebbe stata adita la commissione competente. 21 Il resoconto della seduta plenaria del 3 maggio 2000, nella parte riguardante la voce intitolata Decadenza del mandato [del ricorrente], così recita: La Presidente comunica di aver ricevuto dalle autorità francesi, il 26 aprile 2000, una lettera datata 20 aprile 2000 del [OSCURATO:PERSONA] per gli Affari esteri, [OSCURATO:PERSONA], e del [OSCURATO:PERSONA] delegato incaricato delle questioni europee, [OSCURATO:PERSONA], avente in allegato un dossier sulla decadenza del mandato [del ricorrente].

Conformemente all'art. 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento, la Presidente comunica che deferirà la questione alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini. (...). 22 La commissione giuridica e per il mercato interno (in prosieguo: la commissione giuridica) procedeva alla verifica dei poteri del ricorrente in occasione delle riunioni svoltesi il 4, 15 e 16 maggio 2000 a porte chiuse. 23 Dal verbale della riunione del 4 maggio 2000 si desume che la commissione giuridica rinviava ad una successiva riunione l'esame degli elementi del fascicolo che le avrebbero eventualmente consentito di adottare una decisione.

Dal verbale della riunione 15 maggio 2000 emerge che la presidente della commissione medesima, onorevole [OSCURATO:PERSONA], proponeva che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] si limitasse alla formalità di prenderne o non prenderne atto.

Tuttavia, tale proposta di raccomandazione alla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta con 15 voti a favore e 13 contrari.

La discussione veniva ripresa il giorno seguente e nel verbale della riunione del 16 maggio 2000 si legge unicamente che la commissione conferma la decisione del giorno precedente. 24 In occasione della seduta plenaria del 18 maggio 2000, la Presidente del [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rammentato di aver chiesto il parere della commissione giuridica in merito alla comunicazione effettuata dalle autorità francesi in ordine alla decadenza del mandato del ricorrente, dava lettura della lettera ricevuta, in data 17 maggio 2000, dall'onorevole [OSCURATO:PERSONA], redatta nei termini seguenti: [OSCURATO:PERSONA] Presidente,nel corso della riunione del 16 maggio 2000, la [commissione giuridica] ha ripreso l'esame della situazione [del ricorrente].

La commissione è consapevole che il decreto del [OSCURATO:PERSONA] ministro della Repubblica francese, che è stato notificato [al ricorrente] in data 5 aprile 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese in data 22 aprile 2000, è divenuto esecutivo.

Tuttavia, la commissione ha evidenziato che, come del resto menzionato nella lettera di notifica inviata all'interessato, costui medesimo ha la facoltà di presentare presso il Consiglio di Stato un ricorso che può essere accompagnato da una domanda di sospensione dell'effetto esecutivo del decreto.Tenuto conto della decisione presa il giorno precedente di non raccomandare fin d'ora che il [OSCURATO:PERSONA] prenda formalmente atto del decreto che interessa [il ricorrente], la commissione ha esaminato le varie possibilità per dar seguito alla questione.

A sostegno di tale decisione, come precedente da seguire è stato evocato il caso dell'onorevole Tapie, il che comporta che il [OSCURATO:PERSONA] europeo prenderà formalmente atto del decreto di cessazione di mandato soltanto al momento della decorrenza prevista per il ricorso presso il Consiglio di Stato, oppure, eventualmente, in seguito a una decisione di quest'ultimo. 25 La Presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, poi, che era sua intenzione seguire il parere della commissione giuridica. 26 In occasione del dibattito tra vari membri del [OSCURATO:PERSONA] che faceva seguito a tale dichiarazione, la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] faceva presente, in particolare, che [era] il [OSCURATO:PERSONA] a prendere atto, non la sua Presidente. 27 Come emerge dal verbale di tale seduta plenaria, la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] riteneva, in esito al dibattito, che l'onorevole [OSCURATO:PERSONA] ─ il quale aveva chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] si pronunciasse sul parere della commissione giuridica ─ si associasse, in conclusione, alla posizione espressa dall'onorevole Hänsch, secondo cui non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna votazione in assenza, in particolare, di una proposta formale della detta commissione.

La Presidente del [OSCURATO:PERSONA] concludeva nel senso che, in assenza di una vera proposta della commissione giuridica, tale posizione costituisse la migliore soluzione per tutti. 28 Il 5 giugno 2000 il ricorrente chiedeva, con ricorso al Conseil d'État francese, l'annullamento del decreto 31 marzo 2000. 29 Con lettera 9 giugno 2000 indirizzata ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava quanto segue: In esito al parere della nostra [commissione giuridica], mi sembra opportuno, in considerazione del carattere irreversibile della decadenza del mandato, che il [OSCURATO:PERSONA] europeo prenda formalmente atto del decreto [del 31 marzo 2000] solamente alla scadenza dei termini di ricorso [dinanzi al] Consiglio di Stato ovvero, eventualmente, a seguito di una decisione di quest'ultimo. 30 Con lettera 13 giugno 2000 il sig. [OSCURATO:PERSONA] informava la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] che il governo francese contestava formalmente la posizione del [OSCURATO:PERSONA], dal medesimo espressa in occasione della seduta del 18 maggio precedente, di non prendere atto della decadenza del mandato del ricorrente pronunciata con il decreto 31 marzo 2000.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, con tale posizione, il [OSCURATO:PERSONA] violava l'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 e che il motivo dedotto non poteva giustificare tale violazione. [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi invitato a prendere atto della decadenza entro il più breve termine possibile. 31 La Presidente del [OSCURATO:PERSONA] rispondeva, con lettera 16 giugno 2000, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso atto della [decadenza] del mandato [del ricorrente] una volta che [il decreto 31 marzo 2000] fosse divenuto definitivo, cosa non ancora avvenuta, essendo stato proposto ricorso di annullamento dinanzi al Conseil d'État francese.

La Presidente giustificava tale posizione richiamandosi al precedente dell'onorevole Tapie nonché all'esigenza della certezza del diritto. 32 Con decreto 6 ottobre 2000 il Conseil d'État francese respingeva il ricorso del ricorrente. 33 Il 17 ottobre 2000 una lettera dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], datata 12 ottobre 2000, veniva trasmessa alla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] dalla rappresentanza permanente della Repubblica francese presso l'Unione europea.

I due Ministri insistevano sul fatto che il governo francese aveva sempre fermamente contestato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] di voler attendere la decisione del Conseil d'État francese in merito al ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto 31 marzo 2000, posizione che il governo francese aveva considerato quale violazione della lettera e dello spirito dell'atto del 1976.

I due Ministri dichiaravano, inoltre: Ci attendiamo che il [OSCURATO:PERSONA] si conformi al diritto comunitario prendendo atto, con il suo voto, della decadenza [del ricorrente] entro il più breve tempo possibile.

In caso contrario, ci riserviamo il diritto di trarne tutte le relative conseguenze sul piano giuridico. 34 Con lettera 20 ottobre 2000 la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente di aver ricevuto, il giorno precedente, la

comunicazione ufficiale delle autorità competenti della Repubblica francese della sentenza del Conseil d'État francese 6 ottobre 2000 e che, conformemente al regolamento e all'atto del 1976, [essa] avrebbe preso atto del decreto [31 marzo 2000] in occasione della ripresa della seduta plenaria, il 23 ottobre seguente. 35 Con lettera 23 ottobre 2000 il ricorrente comunicava alla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] che la detta sentenza del Conseil d'État francese era stata pronunciata solamente da due sottosezioni riunite mentre, trattandosi del mandato di un deputato del [OSCURATO:PERSONA] europeo, l'art. 25 della legge del 1977 esigeva che tale decisione fosse presa dal plenum e che egli avrebbe quindi nuovamente adito il Conseil d'État francese.

Il ricorrente faceva parimenti presente che erano stati proposti una domanda di grazia al Presidente della Repubblica francese nonché un ricorso dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo.

Conseguentemente, chiedeva che venisse convocata una nuova riunione della commissione giuridica e che venisse consentita l'audizione del medesimo e dei suoi difensori. 36 In occasione della seduta plenaria del [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2000, il ricorrente e altri deputati del suo partito politico si richiamavano a pretese irregolarità commesse dalle autorità francesi nel corso del procedimento da cui era scaturita la sentenza del Conseil d'État francese 6 ottobre 2000.

Essi chiedevano che il [OSCURATO:PERSONA] non prendesse atto della decadenza di cui trattasi, quanto meno non prima che la questione venisse nuovamente sottoposta alla commissione giuridica. 37 Come risulta dal verbale dei dibattiti della detta seduta del 23 ottobre 2000, la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] procedeva, nell'ambito del punto dell'ordine del giorno intitolato Comunicazione della Presidente, alla seguente dichiarazione: Onorevoli colleghi, vi comunico di aver ricevuto, giovedì 19 ottobre 2000, dalle autorità competenti della Repubblica francese, la notifica ufficiale di una sentenza, in data 6 ottobre 2000, con la quale il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato [dal ricorrente] contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] ministro francese del 31 marzo 2000 inteso a porre fine al suo mandato di rappresentante al [OSCURATO:PERSONA] europeo.Vi informo che [successivamente] ho ricevuto copia della richiesta di grazia a favore [del ricorrente] presentata al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dagli onorevoli Charles de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 38 La Presidente dava poi la parola alla presidente della commissione giuridica, che dichiarava quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] Presidente, a seguito della deliberazione del 15-16 maggio, la commissione giuridica e per il mercato interno ha stabilito di raccomandare la sospensione dell'annuncio in Plenaria della constatazione dell'avvenut[o] decad[enza] del mandato [del ricorrente].

Lo ribadisco, la nostra commissione ha raccomandato la sospensione di tale annuncio sino allo scadere dei termini a disposizione [del ricorrente] per la presentazione di un ricorso presso il Consiglio di Stato francese o per la deliberazione di questo organo.

E sto citando testualmente la lettera in data 17 maggio di cui lei, signora Presidente, ha dato lettura in Plenaria.Il Consiglio di Stato, come lei ha detto, ha respinto il ricorso e detta reiezione ci è stata comunicata nelle forme dovute.

In questo modo, non sussiste più alcuna ragione che giustifichi una posticipazione di tale annuncio in Plenaria, atto dovuto ai sensi del diritto primario e segnatamente ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976].La richiesta di grazia che lei menziona, signora Presidente, non modifica questo stato di cose dal momento che non si tratta di un ricorso giurisdizionale.

Come il suo stesso nome sta a indicare, la grazia è un atto del Capo dello Stato, atto privo di effetti sulla decisione del governo francese, che ai sensi della raccomandazione emessa dalla commissione giuridica va annunciata in Plenaria. 39 La Presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava quindi: Pertanto, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976], il [OSCURATO:PERSONA] europeo prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato [del ricorrente]. 40 La Presidente invitava, quindi, il ricorrente a lasciare l'aula e sospendeva la seduta per facilitarne l'uscita. 41 Con nota 23 ottobre 2000 il direttore generale della Direzione generale dell'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all'onorevole Ratti, segretario generale del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti, di adottare i provvedimenti necessari affinché dagli uffici occupati dal ricorrente, a Strasburgo ed a Bruxelles, venissero rimossi gli oggetti personali del medesimo entro, rispettivamente, il 27 ottobre e il 31 novembre 2000. 42 Con lettera 27 ottobre 2000 la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] per informarlo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva preso atto del decreto 31 marzo 2000 e chiedeva al medesimo di comunicare, ai sensi dell'art. 12, n. 1, dell'[atto del 1976], il nome della persona chiamata a occupare il seggio vacante [del ricorrente]. 43 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva con lettera 13 novembre 2000, dichiarando che l'onorevole [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [dovrebbe] succedere [al ricorrente] a nome della lista del Fronte nazionale per le elezioni europee. 44 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre 2000, il ricorrente proponeva il presente ricorso diretto all'annullamento della decisione contenuta nella dichiarazione della Presidente del [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2000 (in prosieguo: l' atto impugnato). 45 Con separato atto, depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente proponeva domanda di provvedimenti urgenti, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. 46 In risposta ad una richiesta presentata dal giudice del procedimento sommario al [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'audizione delle parti svoltasi il 15 dicembre 2000, il direttore generale della Direzione generale delle finanze e del controllo finanziario del [OSCURATO:PERSONA] certificava, segnatamente, con attestazione del 18 dicembre 2000, che il ricorrente aveva beneficiato delle indennità di viaggio, di soggiorno, e di tutte le altre indennità previste (...) sino al termine del proprio mandato. 47 Con lettera 5 gennaio 2001 le autorità francesi confermavano, anche in questo caso in risposta ad una richiesta del giudice del procedimento sommario, di aver continuato a versare la retribuzione del ricorrente sino al 24 ottobre 2000. 48 Con ordinanza 26 gennaio 2001, causa T-353/00 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II-125), il presidente del Tribunale disponeva la sospensione dell'esecuzione della decisione emanata sotto forma di dichiarazione della Presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo in data 23 ottobre 2000, nella parte in cui costituisce una decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo con cui il medesimo ha preso atto della decadenza del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo del ricorrente, riservando la decisione sulle spese. 49 Con atto separato, depositato presso la cancelleria il 12 dicembre 2000, il [OSCURATO:PERSONA] sollevava un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

La ricorrente depositava osservazioni in ordine a tale eccezione il 29 gennaio 2001.

Con ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 12 febbraio 2001 l'eccezione veniva riunita al merito e le spese venivano riservate. 50 Con atto depositato presso la cancelleria in data 3 aprile 2001, la Repubblica francese chiedeva di intervenire nel presente procedimento a sostegno del [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza 14 maggio 2001 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale accoglieva tale domanda. 51 Il 27 giugno 2001 la Repubblica francese depositava la sua memoria di intervento, in ordine alla quale il ricorrente presentava osservazioni il 21 settembre seguente. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava a presentare osservazioni in merito. 52 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) decideva di passare alla fase orale.

Nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento, quest'ultimo invitava il [OSCURATO:PERSONA] a rispondere a taluni quesiti scritti e a produrre taluni documenti. [OSCURATO:PERSONA] ottemperava a tali richieste. 53 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale venivano sentite all'udienza del 25 giugno 2002.

Conclusioni delle parti 54 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: ─ dichiarare il ricorso ricevibile; dichiarare il ricorso ricevibile; ─ annullare l'atto impugnato; annullare l'atto impugnato; ─ condannare il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di FRF 50 000 a titolo di spese irrecuperabili; condannare il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di FRF 50 000 a titolo di spese irrecuperabili; ─ condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 55 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: ─ dichiarare il ricorso irricevibile o, in ogni caso, respingerlo perché infondato; dichiarare il ricorso irricevibile o, in ogni caso, respingerlo perché infondato; ─ condannare il ricorrente alle spese. condannare il ricorrente alle spese. 56 La Repubblica francese si allinea alle conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA].

Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 57 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del presente ricorso deducendo due motivi.

Il primo attiene all'assenza di competenza comunitaria con riguardo ai requisiti di incompatibilità e di ineleggibilità dei deputati europei derivanti dalla legge nazionale e il secondo alla mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE. 58 In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'irricevibilità del ricorso derivi dall'assenza di competenza comunitaria quando la decadenza del mandato di uno dei suoi membri è conseguenza della legge nazionale. 59 Richiamandosi all'art. 5 UE il [OSCURATO:PERSONA] afferma che, al pari delle altre istituzioni comunitarie, esso non può esercitare i propri poteri se non in presenza dei requisiti e ai fini previsti dalle disposizioni dei Trattati.

Esso sottolinea che, contrariamente a quanto disposto nei nn. 4 e 5 dell'art. 190 CE, il Consiglio non ha ancora dato seguito decisivo ai progetti di procedura elettorale uniforme elaborati dal [OSCURATO:PERSONA] né ha approvato lo statuto dei membri del medesimo.

Ciò premesso,

l'atto del 1976 costitui[rebbe] l'unico testo normativo comunitario attualmente in vigore in materia di diritto parlamentare e applicabile nella specie.

Orbene, tale atto si richiamerebbe ampiamente alle disposizioni nazionali, particolarmente con riguardo alla vacanza dei seggi. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'art. 12, n. 2, del detto atto opera una distinzione tra la vacanza del seggio risultante dall'applicazione delle disposizioni nazionali e quella dovuta a circostanze diverse, quali le dimissioni.

Nel primo caso, il suo ruolo si limiterebbe a prendere atto del provvedimento adottato a livello nazionale. 60 Di conseguenza, nella specie, unicamente le autorità francesi sarebbero state competenti a pronunciarsi sulla decadenza del mandato del ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a prendere atto dell'applicazione, da parte delle dette autorità, dell'art. 5 della legge del 1977.

L'atto impugnato non sarebbe quindi produttivo di alcuna conseguenza giuridica. 61 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza dell'affermazione compiuta dal giudice del procedimento sommario nel presente procedimento secondo cui non può escludersi che il [OSCURATO:PERSONA] disponga, quanto meno, del potere di verificare il rispetto della procedura prevista dalla legge nazionale applicabile nella specie nonché, eventualmente, dei diritti fondamentali del membro del [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi (ordinanza 26 gennaio 2001, cit., punto 63). [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il regolamento deve essere letto alla luce dei Trattati e dell'atto del 1976, affermando di non disporre di alcun potere ai fini della valutazione o della verifica di leggi, regolamenti ed altri atti emanati dalle autorità nazionali, il che risulterebbe non solo dal principio delle competenze di attribuzione, ma altresì da un principio fondamentale del diritto delle genti.

A tale riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] osserva, in particolare, che, secondo costante giurisprudenza, in materia pregiudiziale non spetta alla Corte accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura, dovendosi attenere alla decisione di rinvio (sentenza della Corte 20 ottobre 1993, causa C-10/92, Balocchi, Racc. pag.

I-5105, punto 16).

La Corte internazionale di giustizia e la Corte permanente di giustizia internazionale avrebbero seguito lo stesso principio per quanto riguarda la valutazione della legge nazionale. 62 [OSCURATO:PERSONA] contesta parimenti l'argomento del ricorrente secondo cui l'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976, riguarda solamente l'ipotesi di incompatibilità che sopravvenga nel corso del mandato e non quella dell'ineleggibilità.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tale argomento non terrebbe conto del fatto che la legge del 1977 è stata adottata a fronte dell'atto del 1976 ─ riguardando quindi solamente i rappresentanti presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo ─ e che essa colloca nello stesso capitolo III sia i requisiti di ineleggibilità sia le incompatibilità.

Inoltre, tale argomento subordinerebbe l'esistenza dell'art. 12 dell'atto del 1976 alle sole ipotesi previste dall'art. 6 (incompatibilità), negando a tale articolo qualsiasi autonomia nel dispositivo dell'atto del 1976. 63 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in secondo luogo, che l'atto impugnato presenta natura puramente dichiarativa e che la situazione giuridica del ricorrente è stata modificata non da tale atto, bensì dal decreto 31 marzo 2000.

Esso afferma di aver agito

nei limiti e nello stretto rispetto delle disposizioni nazionali, come prescritto dall'atto del 1976. 64 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, peraltro, l'irricevibilità della domanda nella parte in cui chiede la condanna dell'istituzione al pagamento di FRF 50 000 a titolo di spese irrecuperabili. 65 La Repubblica francese sostiene, in sostanza, la posizione del [OSCURATO:PERSONA], precisando che, con l'atto impugnato, l'istituzione si è limitata ad accertare l'esistenza di una situazione giuridica preesistente, risultante da una decisione esecutiva delle autorità francesi, vale a dire il decreto 31 marzo 2000.

Tale atto non modificherebbe quindi, sotto alcun profilo, l' ordinamento giuridico applicabile nella specie. 66 La Repubblica francese aggiunge che la circostanza che le autorità francesi abbiano versato al ricorrente la retribuzione spettantegli sino al 24 ottobre 2000 non sarebbe pertinente nella specie. 67 Il ricorrente sostiene la ricevibilità del proprio ricorso. 68 In primo luogo, egli deduce che l'atto impugnato produce effetti giuridici obbligatori.

Riprendendo pressoché letteralmente quanto accertato dal giudice dell'urgenza ai punti 63 e 64 della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], egli sostiene, da un lato, che non può escludersi che il [OSCURATO:PERSONA] disponga, quanto meno, del potere di verificare il rispetto della procedura prevista dalla legge nazionale applicabile nella specie nonché, eventualmente, dei diritti fondamentali dell'interessato e, dall'altro, che, per quanto il potere dell'istituzione debba essere inteso come potere vincolato, essa resti pur sempre obbligata a pronunciarsi nel rispetto dei requisiti fissati dal regolamento. 69 Il ricorrente sostiene, peraltro, che l'atto impugnato è definitivo e produttivo di effetti al di là della sfera puramente interna del [OSCURATO:PERSONA].

Tale atto avrebbe avuto chiaramente ad oggetto, infatti, di dare attuazione alla decadenza del mandato del ricorrente e violerebbe i diritti civili e politici del medesimo (...) pregiudicando la rappresentanza elettorale e falsando a posteriori il risultato delle elezioni.

Nella replica, riprendendo gli accertamenti compiuti dal giudice dell'urgenza ai punti 66 e 67 della menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce che l'atto impugnato ha prodotto effetti giuridici specifici per il ricorrente, con riguardo tanto allo svolgimento dei suoi compiti di parlamentare quanto alla sua situazione personale.

Infatti, da un lato, la decadenza del mandato sarebbe divenuta effettiva non prima dell'emanazione dell'atto impugnato.

Dall'altro, egli avrebbe beneficiato sino al 23 ottobre 2000 di tutte le indennità che il [OSCURATO:PERSONA] europeo corrisponde normalmente ai propri membri e la retribuzione gli sarebbe stata versata dalle autorità francesi sino al 24 ottobre 2000. 70 In secondo luogo, il ricorrente contesta la fondatezza del motivo relativo all' assenza di competenza comunitaria in materia. 71 In primo luogo, il ricorrente fa valere che gli Stati membri non hanno il potere di far cessare unilateralmente e anticipatamente il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo per motivi puramente nazionali, segnatamente a seguito di un provvedimento di decadenza pronunciato nell'ambito dell'ordinamento giuridico strettamente nazionale.

A suo parere, l'art. 5 della legge del 1977 sarebbe quindi illegittimo sotto un duplice profilo. 72 Da un lato, il detto articolo sarebbe contrario all'atto del 1976 nonché all'art. 8 del regolamento, i quali contemplerebbero, quali circostanze di cessazione anticipata del mandato, unicamente il decesso, le dimissioni e la nomina a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato stesso.

In particolare, dal combinato disposto degli artt. 6, n. 3, e 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976 emergerebbe che quest'ultima disposizione non riguarderebbe l'ipotesi dell'ineleggibilità, bensì unicamente quella dell'incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato. 73 Dall'altro, l'art. 5 della legge del 1977, ove il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] europeo nell'ambito del procedimento di decadenza di uno dei propri membri venisse interpretato quale ipotesi di potere puramente vincolato, pregiudicherebbe l'indipendenza dell'istituzione e costituirebbe un'inammissibile ingerenza nel suo funzionamento. 74 A parere del ricorrente, da tali considerazioni emergerebbe che l'applicazione dell'art. 5 della legge del 1977 deve essere respinta e che il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe limitarsi a prendere atto del decreto 31 marzo 2000.

A sostegno di quest'ultima conclusione, il ricorrente si richiama parimenti al tenore degli artt. 7, n. 4, secondo comma, e 8, n. 9, del regolamento. 75 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che esiste un principio giuridico generale tratto dal diritto comune degli Stati membri sulla base del quale la decadenza deve essere pronunciata dall'Assemblea parlamentare interessata. 76 In terzo luogo, il ricorrente si richiama al principio fondamentale del primato dell'ordinamento giuridico comunitario.

Giudizio del Tribunale 77 Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, possono costituire oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE solamente i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e sentenza del Tribunale 4 marzo 1999, causa T-87/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag.

II-203, punto 37).

In tal senso, possono essere impugnate con un ricorso d'annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e forma, che mirino a produrre effetti giuridici (sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punto 42). 78 Nella specie, l'atto impugnato è costituito dalla dichiarazione effettuata dalla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] nella seduta plenaria del 23 ottobre 2000, secondo la quale (...) conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976] il [OSCURATO:PERSONA] (...) prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato [del ricorrente]. 79 Occorre quindi esaminare se tale dichiarazione abbia prodotto effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo. 80 Occorre rammentare, a tale riguardo, il contesto giuridico nel quale tale dichiarazione si colloca. 81 E' pacifico che, all'epoca dei fatti, non era stata emanata alcuna procedura elettorale uniforme per l'elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 82 Pertanto, ai sensi dell'art. 7, n. 2, dell'atto del 1976, la procedura elettorale relativa a tale elezione restava disciplinata, in ogni singolo Stato membro, dalla rispettiva legge nazionale. 83 In tal senso, emerge segnatamente dal tenore dell'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976 che dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro può derivare la vacanza del seggio di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 84 [OSCURATO:PERSONA] ha dato attuazione all'atto del 1976 mediante l'emanazione, in particolare, della legge del 1977.

L'art. 2 di tale legge prevede che l'elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo è disciplinata dal titolo I del libro I del codice elettorale e dalle disposizioni dei capitoli seguenti.

L'art. 5 della legge medesima, collocata nel capitolo III, intitolato Requisiti di eleggibilità e di ineleggibilità, incompatibilità, dispone in particolare che all'elezione dei [membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo] si applicano gli artt. da LO 127 a LO 130-1 del codice elettorale, che [l]'ineleggibilità, qualora si verifichi nel corso del mandato, pone fine al medesimo e che l'accertamento dell'inelegibilità è effettuato mediante decreto. 85 L'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 distingue due ipotesi per quanto attiene la vacanza di seggio dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 86 La prima ipotesi è contemplata dal primo comma della detta disposizione e riguarda i casi in cui la vacanza risulti dall'applicazione delle disposizioni nazionali.

La seconda ipotesi, di cui al successivo secondo comma, riguarda tutti gli altri casi. 87 Si deve rilevare, a tale riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la prima ipotesi non si limita affatto ai casi d'incompatibilità previsti dall'art. 6 dell'atto del 1976, bensì include parimenti i casi di ineleggibilità.

Certamente, l'art. 6, n. 3, dell'atto del 1976 afferma che i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo ai quali sono applicabili i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti conformemente all'articolo 12, ma da tale rinvio non si può dedurre che quest'ultimo articolo riguardi unicamente i casi d'incompatibilità contemplati dall'art. 6, nn. 1 e

2. Si deve necessariamente rilevare, peraltro, che il detto art. 12 non fa alcun riferimento alla nozione di incompatibilità, bensì utilizza la nozione ben più ampia di vacanza [del seggio]. 88 Nella prima ipotesi prevista dall'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] si limita a prendere atto della vacanza del seggio dell'interessato.

Nella seconda ipotesi, che ricomprende, ad esempio, l'ipotesi di dimissioni di uno dei suoi membri, il [OSCURATO:PERSONA] constata la vacanza e ne informa lo Stato membro. 89 Nella specie, atteso che l'atto impugnato è stato emanato in applicazione dell'art. 12, n. 2, secondo comma, dell'atto del 1976, occorre determinare la portata dell'operazione consistente nel prendere atto di cui alla menzionata disposizione. 90 Si deve sottolineare, a tale riguardo, che l'operazione consistente nel prendere atto si ricollega non alla decadenza del mandato dell'interessato, bensì al semplice fatto che il seggio è divenuto vacante a seguito dell'applicazione di disposizioni nazionali.

In altri termini, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] non consiste affatto nel dare attuazione alla decadenza del mandato, come sostiene il ricorrente, bensì si limita a prendere atto dell'accertamento, già operato dalle autorità nazionali, della vacanza del seggio, vale a dire di una situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente da una decisione di tali autorità. 91 Il potere di verifica di cui il [OSCURATO:PERSONA] dispone in tale contesto è particolarmente ristretto.

Esso si riduce, sostanzialmente, a un controllo dell'esattezza materiale della vacanza del seggio dell'interessato.

Non spetta, in particolare, al [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, verificare il rispetto della procedura prevista dalla pertinente normativa nazionale o dei diritti fondamentali dell'interessato.

Tale potere spetta, infatti, esclusivamente ai giudici nazionali competenti o, eventualmente, alla Corte europea per i diritti dell'uomo.

Si deve d'altronde rammentare al riguardo che, nella specie, il ricorrente ha fatto valere i propri diritti sia dinanzi al Conseil d'État francese, sia dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo.

Si deve parimenti sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] stesso non ha mai preteso, né nelle proprie memorie né all'udienza, di disporre di un potere di verifica così ampio come sostenuto dal ricorrente. 92 Va aggiunto che, ove il potere di verifica del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976 venisse inteso in senso così ampio, ciò implicherebbe la possibilità per l'istituzione medesima di rimettere in discussione la regolarità stessa della decadenza pronunciata dalle autorità nazionali, rifiutandosi di prendere atto della vacanza di un seggio qualora ritenesse di essere in presenza di un'irregolarità.

Orbene, solamente l'art. 8, n. 9, del regolamento prevede la possibilità, per il [OSCURATO:PERSONA], di negare la vacanza di un seggio, vale a dire unicamente nell'ipotesi in cui l'istituzione sia chiamata a constatare la vacanza e sussistano inesattezze materiali o vizi del consenso.

Sarebbe paradossale che il [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un margine di discrezionalità più ampio quando si tratti di prendere semplicemente atto della vacanza di un seggio accertata dalle autorità nazionali rispetto all'ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] stesso accerti la vacanza di un seggio. 93 Tale conclusione non si pone minimamente in contrasto con il tenore dell'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento.

Come correttamente sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica francese, tale disposizione si applica a monte della decadenza e, quindi, della vacanza del seggio.

Essa prevede, infatti, il deferimento della questione, da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA], alla commissione competente nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un [membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo].

Una volta concluso tale procedimento e accertata, da parte delle autorità competenti, la vacanza del seggio dell'interessato, al [OSCURATO:PERSONA] non compete altro che prendere atto della vacanza medesima, ai sensi del disposto dell'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976.

In ogni caso, conformemente al principio della gerarchia delle norme, una disposizione del regolamento non può derogare alle disposizioni dell'atto del 1976, conferendo al [OSCURATO:PERSONA] poteri più ampi di quelli attribuitigli da quest'ultimo. 94 Tale conclusione non può essere nemmeno rimessa in discussione dal fatto che, sino al 23 ottobre 2000, il ricorrente ha continuato ad occupare il seggio nel [OSCURATO:PERSONA] nonché a beneficiare delle indennità a favore del medesimo e che, sino al 24 ottobre 2000, le autorità francesi gli hanno corrisposto la retribuzione.

E' infatti pacifico, inter partes, che il decreto 31 marzo 2000 era esecutivo.

La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso atto di tale decreto sin dalla sua notifica da parte delle autorità francesi, ma l'abbia fatto successivamente e il fatto che ne siano derivate talune conseguenze pratiche per il ricorrente non possono incidere sugli effetti giuridici di tale decreto che, ai sensi dell'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, si ricollegano a tale notificazione. 95 Quanto agli argomenti del ricorrente secondo cui, da un lato, l'art. 5 della legge del 1977 pregiudicherebbe l'indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] e costituirebbe un'inammissibile ingerenza nel suo funzionamento e, dall'altro, esisterebbe un principio generale in base al quale la decadenza dev'essere pronunciata dall'assemblea parlamentare interessata, entrambi risultano infondati.

Infatti, come già rilevato supra al punto 83, dall'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976 emerge espressamente che un seggio di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo può divenire vacante a seguito dell' applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro.

Non essendo stata adottata, all'epoca dei fatti, alcuna procedura elettorale uniforme, tale disposizione e, conseguentemente, la legge del 1977 erano pienamente applicabili.

Quale che sia l'evoluzione dei poteri del [OSCURATO:PERSONA], nuovi poteri non possono implicare l'inapplicabilità di disposizioni del diritto primario, tra cui l'atto del 1976, in assenza di abrogazione espressa operata da una norma di pari rango. 96 Per gli stessi motivi, l'argomento del ricorrente relativo al primato del diritto comunitario è privo di qualsiasi pertinenza.

Non esiste, infatti, nella specie, alcuna contraddizione né conflitto tra il diritto nazionale e il diritto comunitario. 97 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il provvedimento che, nella specie, ha prodotto effetti giuridici obbligatori idonei ad arrecare pregiudizio agli interessi del ricorrente è il decreto 31 marzo 2000.

L'atto impugnato non era quindi destinato a produrre effetti giuridici propri, distinti da quelli di tale decreto. 98 Si deve quindi concludere che l'atto impugnato non può costituire oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE.

Il presente ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile, senza necessità di esaminare gli altri motivi ed argomenti relativi alla ricevibilità.

Sulle spese 99 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Nella fattispecie, il ricorrente è rimasto soccombente e deve essere quindi condannato alle spese della causa, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda del [OSCURATO:PERSONA]. 100 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile. 2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] sia nella causa principale sia nel procedimento sommario. 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2003.

Il cancelliere Il presidente H. Jung

J.D. [OSCURATO:PERSONA]

1 – Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]353/00 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo «Atto del [OSCURATO:PERSONA] – Decadenza del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Applicazione della legge nazionale – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Irricevibilità» Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 aprile 2003 Massime della sentenza Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Dichiarazione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo che prende atto della vacanza di un seggio a seguito dell'applicazione di disposizioni nazionali da parte delle autorità nazionali – Esclusione (Art.230 CE; atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, art. 12, n. 2) Possono costituire oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE solamente i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo. In tal senso, possono essere impugnate con un ricorso d'annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e forma, che mirino a produrre effetti giuridici.Non è impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE la dichiarazione effettuata dalla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] nella seduta plenaria del 23 ottobre 2000, secondo la quale (...) conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976] il [OSCURATO:PERSONA] (...) prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato [del ricorrente].Infatti, l'operazione consistente nel prendere atto della vacanza del seggio di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo in base all'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, si ricollega non alla decadenza del mandato dell'interessato, bensì al semplice fatto che il seggio è divenuto vacante a seguito dell'applicazione di disposizioni nazionali. In altri termini, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] non consiste affatto nel dare attuazione alla decadenza del mandato, bensì si limita a prendere atto dell'accertamento, già operato dalle autorità nazionali, della vacanza del seggio, vale a dire di una situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente da una decisione di tali autorità.v. punti 77-78, 90, 98 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 10 aprile 2003 (1) «Atto del [OSCURATO:PERSONA] – Decadenza del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Applicazione della legge nazionale – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Irricevibilità» Nella causa T-353/00, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], residente a Saint-Cloud ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato dall'avv. F. Wagner, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück e C. Karamarcos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, sostenuto da Repubblica francese, rappresentata dai sigg. R. Abraham, G. de Bergues, D. Colas e dalla sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione, emanata sotto forma di dichiarazione della Presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo in data 23 ottobre 2000, relativa alla decadenza del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione), composto dai sigg. J.D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, R. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 giugno 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Contesto normativo La normativa comunitaria 1 L'art. 5 UE così recita: [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le [OSCURATO:PERSONA] europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato. 2 Ai sensi dell'art. 189, primo comma, CE, dell'art. 20 CA e dell'art. 107 EA, il [OSCURATO:PERSONA] europeo è composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella [OSCURATO:PERSONA]. 3 L'art. 190, n. 4, CE, l'art. 21, n. 3, CA e l'art. 108, n. 3, EA prevedono che il [OSCURATO:PERSONA] elabori un progetto volto a permettere l'elezione dei propri membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, o secondo principi comuni a tutti gli Stati medesimi, e che il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilisca le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati stessi. 4 L'art. 7, n. 1, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assembela a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 278, pag. 5; nel testo originario, in prosieguo: l' atto del 1976), precisa che l'elaborazione del progetto di procedura elettorale uniforme rientra nelle responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. All'epoca dei fatti di causa, nessun sistema uniforme era stato emanato, malgrado le proposte fatte in tal senso dal [OSCURATO:PERSONA]. 5 Ai termini dell'art. 3, n. 1, dell'atto del 1976, i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo sono eletti per un periodo di cinque anni. 6 L'art. 6 dell'atto del 1976 elenca, al n. 1, le cariche incompatibili con lo status di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo e dispone, al successivo n. 2, che ogni Stato membro può fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 7 Il n. 3 dello stesso art. 6 così recita: I [membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo] ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo 12. 8 Ai termini dell'art. 7, n. 2, dell'atto del 1976: Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali. 9 Ai sensi dell'art. 11 dell'atto del 1976: Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, [il [OSCURATO:PERSONA]] verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia. 10 L'art. 12 dell'atto del 1976 dispone quanto segue: 1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa [il [OSCURATO:PERSONA]] che ne prende atto.In tutti gli altri casi, [il [OSCURATO:PERSONA]] constata la vacanza e ne informa lo Stato membro. 11 L'art. 7 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo (GU 1999, L 202, pag. 1; in prosieguo: il regolamento) è intitolato Verifica dei poteri. Ai termini del n. 4 di tale articolo: La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l'esercizio del mandato di un deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il [OSCURATO:PERSONA] può pronunciarsi. 12 L'art. 8, n. 6, del regolamento così recita: Va considerata come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza: ─ in caso di dimissioni: la data in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni; in caso di dimissioni: la data in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni; ─ in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6 dell'[atto del 1976]: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6 dell'[atto del 1976]: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione . 13 L'art. 8, n. 9, del regolamento dispone quanto segue: Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il [OSCURATO:PERSONA] si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza. La normativa francese 14 Ai termini dell'art. 5 della legge 7 luglio 1977, 77-729, relativa all'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle [OSCURATO:PERSONA] europee, come successivamente modificata (JORF 8 luglio 1977, pag. 3579; in prosieguo: la legge del 1977): All'elezione dei [membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo] si applicano gli artt. da LO 127 a LO 130-1 del codice elettorale. (...)L'ineleggibilità, qualora si verifichi nel corso del mandato, pone fine al medesimo. L'accertamento dell'ineleggibilità è effettuato mediante decreto. 15 L'art. 25 della legge del 1977 dispone quanto segue: L'elezione dei [membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo] può essere contestata, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati dello scrutinio e per tutto ciò che attiene all'applicazione della presente legge, da ogni elettore dinanzi al Conseil d'État in sede contenziosa. La decisione è pronunciata in assemblea plenaria.Il ricorso non ha effetti sospensivi. Fatti all'origine del ricorso e procedimento 16 Il ricorrente veniva eletto membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo il 13 giugno 1999. 17 Con sentenza 23 novembre 1999 la Cour de cassation (sezione penale) francese respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza 17 novembre 1998 della Cour d'appel di Versailles, con cui era stata dichiarata, segnatamente, la sua colpevolezza per violenza nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, laddove lo status della vittima era evidente o noto all'autore, reato previsto e punito dall'art. 222-13, primo comma, n. 4, del codice penale francese. Per tale reato, il ricorrente veniva condannato a tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena ed a franchi francesi (FRF) 5 000 di ammenda. A titolo di pena complementare, veniva disposta l'interdizione dai diritti di cui all'art. 131-26, n. 2, del codice penale, limitata all'eleggibilità, per la durata di un anno. 18 A fronte di tale condanna penale e ai termini dell'art. 5, secondo comma, della legge del 1977, il [OSCURATO:PERSONA] francese accertava, con decreto 31 marzo 2000, che l'ineleggibilità [del ricorrente poneva] fine al suo mandato di rappresentante presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo. 19 Il detto decreto veniva notificato al ricorrente con lettera 5 aprile 2000 del segretario generale del Ministero degli Affari esteri francese. In tale lettera si precisava che il ricorrente poteva esperire ricorso avverso il decreto medesimo dinanzi al Conseil d'État francese entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della sua notificazione. 20 Con lettera non datata l'onorevole [OSCURATO:PERSONA], Presidente del [OSCURATO:PERSONA], significava al ricorrente che le autorità francesi le avevano ufficialmente trasmesso la pratica relativa alla decadenza del ricorrente medesimo dal mandato di deputato presso il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] faceva presente al ricorrente che avrebbe proceduto [alla comunicazione della pratica] nella seduta plenaria del 3 maggio [2000], e che, ai sensi dell'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento, sarebbe stata adita la commissione competente. 21 Il resoconto della seduta plenaria del 3 maggio 2000, nella parte riguardante la voce intitolata Decadenza del mandato [del ricorrente], così recita: La Presidente comunica di aver ricevuto dalle autorità francesi, il 26 aprile 2000, una lettera datata 20 aprile 2000 del [OSCURATO:PERSONA] per gli Affari esteri, [OSCURATO:PERSONA], e del [OSCURATO:PERSONA] delegato incaricato delle questioni europee, [OSCURATO:PERSONA], avente in allegato un dossier sulla decadenza del mandato [del ricorrente]. Conformemente all'art. 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento, la Presidente comunica che deferirà la questione alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini. (...). 22 La commissione giuridica e per il mercato interno (in prosieguo: la commissione giuridica) procedeva alla verifica dei poteri del ricorrente in occasione delle riunioni svoltesi il 4, 15 e 16 maggio 2000 a porte chiuse. 23 Dal verbale della riunione del 4 maggio 2000 si desume che la commissione giuridica rinviava ad una successiva riunione l'esame degli elementi del fascicolo che le avrebbero eventualmente consentito di adottare una decisione. Dal verbale della riunione 15 maggio 2000 emerge che la presidente della commissione medesima, onorevole [OSCURATO:PERSONA], proponeva che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] si limitasse alla formalità di prenderne o non prenderne atto. Tuttavia, tale proposta di raccomandazione alla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta con 15 voti a favore e 13 contrari. La discussione veniva ripresa il giorno seguente e nel verbale della riunione del 16 maggio 2000 si legge unicamente che la commissione conferma la decisione del giorno precedente. 24 In occasione della seduta plenaria del 18 maggio 2000, la Presidente del [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rammentato di aver chiesto il parere della commissione giuridica in merito alla comunicazione effettuata dalle autorità francesi in ordine alla decadenza del mandato del ricorrente, dava lettura della lettera ricevuta, in data 17 maggio 2000, dall'onorevole [OSCURATO:PERSONA], redatta nei termini seguenti: [OSCURATO:PERSONA] Presidente,nel corso della riunione del 16 maggio 2000, la [commissione giuridica] ha ripreso l'esame della situazione [del ricorrente]. La commissione è consapevole che il decreto del [OSCURATO:PERSONA] ministro della Repubblica francese, che è stato notificato [al ricorrente] in data 5 aprile 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese in data 22 aprile 2000, è divenuto esecutivo. Tuttavia, la commissione ha evidenziato che, come del resto menzionato nella lettera di notifica inviata all'interessato, costui medesimo ha la facoltà di presentare presso il Consiglio di Stato un ricorso che può essere accompagnato da una domanda di sospensione dell'effetto esecutivo del decreto.Tenuto conto della decisione presa il giorno precedente di non raccomandare fin d'ora che il [OSCURATO:PERSONA] prenda formalmente atto del decreto che interessa [il ricorrente], la commissione ha esaminato le varie possibilità per dar seguito alla questione. A sostegno di tale decisione, come precedente da seguire è stato evocato il caso dell'onorevole Tapie, il che comporta che il [OSCURATO:PERSONA] europeo prenderà formalmente atto del decreto di cessazione di mandato soltanto al momento della decorrenza prevista per il ricorso presso il Consiglio di Stato, oppure, eventualmente, in seguito a una decisione di quest'ultimo. 25 La Presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, poi, che era sua intenzione seguire il parere della commissione giuridica. 26 In occasione del dibattito tra vari membri del [OSCURATO:PERSONA] che faceva seguito a tale dichiarazione, la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] faceva presente, in particolare, che [era] il [OSCURATO:PERSONA] a prendere atto, non la sua Presidente. 27 Come emerge dal verbale di tale seduta plenaria, la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] riteneva, in esito al dibattito, che l'onorevole [OSCURATO:PERSONA] ─ il quale aveva chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] si pronunciasse sul parere della commissione giuridica ─ si associasse, in conclusione, alla posizione espressa dall'onorevole Hänsch, secondo cui non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna votazione in assenza, in particolare, di una proposta formale della detta commissione. La Presidente del [OSCURATO:PERSONA] concludeva nel senso che, in assenza di una vera proposta della commissione giuridica, tale posizione costituisse la migliore soluzione per tutti. 28 Il 5 giugno 2000 il ricorrente chiedeva, con ricorso al Conseil d'État francese, l'annullamento del decreto 31 marzo 2000. 29 Con lettera 9 giugno 2000 indirizzata ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava quanto segue: In esito al parere della nostra [commissione giuridica], mi sembra opportuno, in considerazione del carattere irreversibile della decadenza del mandato, che il [OSCURATO:PERSONA] europeo prenda formalmente atto del decreto [del 31 marzo 2000] solamente alla scadenza dei termini di ricorso [dinanzi al] Consiglio di Stato ovvero, eventualmente, a seguito di una decisione di quest'ultimo. 30 Con lettera 13 giugno 2000 il sig. [OSCURATO:PERSONA] informava la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] che il governo francese contestava formalmente la posizione del [OSCURATO:PERSONA], dal medesimo espressa in occasione della seduta del 18 maggio precedente, di non prendere atto della decadenza del mandato del ricorrente pronunciata con il decreto 31 marzo 2000. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, con tale posizione, il [OSCURATO:PERSONA] violava l'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 e che il motivo dedotto non poteva giustificare tale violazione. [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi invitato a prendere atto della decadenza entro il più breve termine possibile. 31 La Presidente del [OSCURATO:PERSONA] rispondeva, con lettera 16 giugno 2000, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso atto della [decadenza] del mandato [del ricorrente] una volta che [il decreto 31 marzo 2000] fosse divenuto definitivo, cosa non ancora avvenuta, essendo stato proposto ricorso di annullamento dinanzi al Conseil d'État francese. La Presidente giustificava tale posizione richiamandosi al precedente dell'onorevole Tapie nonché all'esigenza della certezza del diritto. 32 Con decreto 6 ottobre 2000 il Conseil d'État francese respingeva il ricorso del ricorrente. 33 Il 17 ottobre 2000 una lettera dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], datata 12 ottobre 2000, veniva trasmessa alla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] dalla rappresentanza permanente della Repubblica francese presso l'Unione europea. I due Ministri insistevano sul fatto che il governo francese aveva sempre fermamente contestato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] di voler attendere la decisione del Conseil d'État francese in merito al ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto 31 marzo 2000, posizione che il governo francese aveva considerato quale violazione della lettera e dello spirito dell'atto del 1976. I due Ministri dichiaravano, inoltre: Ci attendiamo che il [OSCURATO:PERSONA] si conformi al diritto comunitario prendendo atto, con il suo voto, della decadenza [del ricorrente] entro il più breve tempo possibile. In caso contrario, ci riserviamo il diritto di trarne tutte le relative conseguenze sul piano giuridico. 34 Con lettera 20 ottobre 2000 la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente di aver ricevuto, il giorno precedente, la comunicazione ufficiale delle autorità competenti della Repubblica francese della sentenza del Conseil d'État francese 6 ottobre 2000 e che, conformemente al regolamento e all'atto del 1976, [essa] avrebbe preso atto del decreto [31 marzo 2000] in occasione della ripresa della seduta plenaria, il 23 ottobre seguente. 35 Con lettera 23 ottobre 2000 il ricorrente comunicava alla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] che la detta sentenza del Conseil d'État francese era stata pronunciata solamente da due sottosezioni riunite mentre, trattandosi del mandato di un deputato del [OSCURATO:PERSONA] europeo, l'art. 25 della legge del 1977 esigeva che tale decisione fosse presa dal plenum e che egli avrebbe quindi nuovamente adito il Conseil d'État francese. Il ricorrente faceva parimenti presente che erano stati proposti una domanda di grazia al Presidente della Repubblica francese nonché un ricorso dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Conseguentemente, chiedeva che venisse convocata una nuova riunione della commissione giuridica e che venisse consentita l'audizione del medesimo e dei suoi difensori. 36 In occasione della seduta plenaria del [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2000, il ricorrente e altri deputati del suo partito politico si richiamavano a pretese irregolarità commesse dalle autorità francesi nel corso del procedimento da cui era scaturita la sentenza del Conseil d'État francese 6 ottobre 2000. Essi chiedevano che il [OSCURATO:PERSONA] non prendesse atto della decadenza di cui trattasi, quanto meno non prima che la questione venisse nuovamente sottoposta alla commissione giuridica. 37 Come risulta dal verbale dei dibattiti della detta seduta del 23 ottobre 2000, la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] procedeva, nell'ambito del punto dell'ordine del giorno intitolato Comunicazione della Presidente, alla seguente dichiarazione: Onorevoli colleghi, vi comunico di aver ricevuto, giovedì 19 ottobre 2000, dalle autorità competenti della Repubblica francese, la notifica ufficiale di una sentenza, in data 6 ottobre 2000, con la quale il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato [dal ricorrente] contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] ministro francese del 31 marzo 2000 inteso a porre fine al suo mandato di rappresentante al [OSCURATO:PERSONA] europeo.Vi informo che [successivamente] ho ricevuto copia della richiesta di grazia a favore [del ricorrente] presentata al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dagli onorevoli Charles de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 38 La Presidente dava poi la parola alla presidente della commissione giuridica, che dichiarava quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] Presidente, a seguito della deliberazione del 15-16 maggio, la commissione giuridica e per il mercato interno ha stabilito di raccomandare la sospensione dell'annuncio in Plenaria della constatazione dell'avvenut[o] decad[enza] del mandato [del ricorrente]. Lo ribadisco, la nostra commissione ha raccomandato la sospensione di tale annuncio sino allo scadere dei termini a disposizione [del ricorrente] per la presentazione di un ricorso presso il Consiglio di Stato francese o per la deliberazione di questo organo. E sto citando testualmente la lettera in data 17 maggio di cui lei, signora Presidente, ha dato lettura in Plenaria.Il Consiglio di Stato, come lei ha detto, ha respinto il ricorso e detta reiezione ci è stata comunicata nelle forme dovute. In questo modo, non sussiste più alcuna ragione che giustifichi una posticipazione di tale annuncio in Plenaria, atto dovuto ai sensi del diritto primario e segnatamente ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976].La richiesta di grazia che lei menziona, signora Presidente, non modifica questo stato di cose dal momento che non si tratta di un ricorso giurisdizionale. Come il suo stesso nome sta a indicare, la grazia è un atto del Capo dello Stato, atto privo di effetti sulla decisione del governo francese, che ai sensi della raccomandazione emessa dalla commissione giuridica va annunciata in Plenaria. 39 La Presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava quindi: Pertanto, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976], il [OSCURATO:PERSONA] europeo prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato [del ricorrente]. 40 La Presidente invitava, quindi, il ricorrente a lasciare l'aula e sospendeva la seduta per facilitarne l'uscita. 41 Con nota 23 ottobre 2000 il direttore generale della Direzione generale dell'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all'onorevole Ratti, segretario generale del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti, di adottare i provvedimenti necessari affinché dagli uffici occupati dal ricorrente, a Strasburgo ed a Bruxelles, venissero rimossi gli oggetti personali del medesimo entro, rispettivamente, il 27 ottobre e il 31 novembre 2000. 42 Con lettera 27 ottobre 2000 la Presidente del [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] per informarlo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva preso atto del decreto 31 marzo 2000 e chiedeva al medesimo di comunicare, ai sensi dell'art. 12, n. 1, dell'[atto del 1976], il nome della persona chiamata a occupare il seggio vacante [del ricorrente]. 43 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva con lettera 13 novembre 2000, dichiarando che l'onorevole [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [dovrebbe] succedere [al ricorrente] a nome della lista del Fronte nazionale per le elezioni europee. 44 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre 2000, il ricorrente proponeva il presente ricorso diretto all'annullamento della decisione contenuta nella dichiarazione della Presidente del [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2000 (in prosieguo: l' atto impugnato). 45 Con separato atto, depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente proponeva domanda di provvedimenti urgenti, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. 46 In risposta ad una richiesta presentata dal giudice del procedimento sommario al [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'audizione delle parti svoltasi il 15 dicembre 2000, il direttore generale della Direzione generale delle finanze e del controllo finanziario del [OSCURATO:PERSONA] certificava, segnatamente, con attestazione del 18 dicembre 2000, che il ricorrente aveva beneficiato delle indennità di viaggio, di soggiorno, e di tutte le altre indennità previste (...) sino al termine del proprio mandato. 47 Con lettera 5 gennaio 2001 le autorità francesi confermavano, anche in questo caso in risposta ad una richiesta del giudice del procedimento sommario, di aver continuato a versare la retribuzione del ricorrente sino al 24 ottobre 2000. 48 Con ordinanza 26 gennaio 2001, causa T-353/00 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-125), il presidente del Tribunale disponeva la sospensione dell'esecuzione della decisione emanata sotto forma di dichiarazione della Presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo in data 23 ottobre 2000, nella parte in cui costituisce una decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo con cui il medesimo ha preso atto della decadenza del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo del ricorrente, riservando la decisione sulle spese. 49 Con atto separato, depositato presso la cancelleria il 12 dicembre 2000, il [OSCURATO:PERSONA] sollevava un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente depositava osservazioni in ordine a tale eccezione il 29 gennaio 2001. Con ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 12 febbraio 2001 l'eccezione veniva riunita al merito e le spese venivano riservate. 50 Con atto depositato presso la cancelleria in data 3 aprile 2001, la Repubblica francese chiedeva di intervenire nel presente procedimento a sostegno del [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 14 maggio 2001 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale accoglieva tale domanda. 51 Il 27 giugno 2001 la Repubblica francese depositava la sua memoria di intervento, in ordine alla quale il ricorrente presentava osservazioni il 21 settembre seguente. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava a presentare osservazioni in merito. 52 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) decideva di passare alla fase orale. Nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento, quest'ultimo invitava il [OSCURATO:PERSONA] a rispondere a taluni quesiti scritti e a produrre taluni documenti. [OSCURATO:PERSONA] ottemperava a tali richieste. 53 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale venivano sentite all'udienza del 25 giugno 2002. Conclusioni delle parti 54 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: ─ dichiarare il ricorso ricevibile; dichiarare il ricorso ricevibile; ─ annullare l'atto impugnato; annullare l'atto impugnato; ─ condannare il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di FRF 50 000 a titolo di spese irrecuperabili; condannare il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di FRF 50 000 a titolo di spese irrecuperabili; ─ condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 55 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: ─ dichiarare il ricorso irricevibile o, in ogni caso, respingerlo perché infondato; dichiarare il ricorso irricevibile o, in ogni caso, respingerlo perché infondato; ─ condannare il ricorrente alle spese. condannare il ricorrente alle spese. 56 La Repubblica francese si allinea alle conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA]. Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 57 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del presente ricorso deducendo due motivi. Il primo attiene all'assenza di competenza comunitaria con riguardo ai requisiti di incompatibilità e di ineleggibilità dei deputati europei derivanti dalla legge nazionale e il secondo alla mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE. 58 In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'irricevibilità del ricorso derivi dall'assenza di competenza comunitaria quando la decadenza del mandato di uno dei suoi membri è conseguenza della legge nazionale. 59 Richiamandosi all'art. 5 UE il [OSCURATO:PERSONA] afferma che, al pari delle altre istituzioni comunitarie, esso non può esercitare i propri poteri se non in presenza dei requisiti e ai fini previsti dalle disposizioni dei Trattati. Esso sottolinea che, contrariamente a quanto disposto nei nn. 4 e 5 dell'art. 190 CE, il Consiglio non ha ancora dato seguito decisivo ai progetti di procedura elettorale uniforme elaborati dal [OSCURATO:PERSONA] né ha approvato lo statuto dei membri del medesimo. Ciò premesso, l'atto del 1976 costitui[rebbe] l'unico testo normativo comunitario attualmente in vigore in materia di diritto parlamentare e applicabile nella specie. Orbene, tale atto si richiamerebbe ampiamente alle disposizioni nazionali, particolarmente con riguardo alla vacanza dei seggi. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'art. 12, n. 2, del detto atto opera una distinzione tra la vacanza del seggio risultante dall'applicazione delle disposizioni nazionali e quella dovuta a circostanze diverse, quali le dimissioni. Nel primo caso, il suo ruolo si limiterebbe a prendere atto del provvedimento adottato a livello nazionale. 60 Di conseguenza, nella specie, unicamente le autorità francesi sarebbero state competenti a pronunciarsi sulla decadenza del mandato del ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a prendere atto dell'applicazione, da parte delle dette autorità, dell'art. 5 della legge del 1977. L'atto impugnato non sarebbe quindi produttivo di alcuna conseguenza giuridica. 61 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza dell'affermazione compiuta dal giudice del procedimento sommario nel presente procedimento secondo cui non può escludersi che il [OSCURATO:PERSONA] disponga, quanto meno, del potere di verificare il rispetto della procedura prevista dalla legge nazionale applicabile nella specie nonché, eventualmente, dei diritti fondamentali del membro del [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi (ordinanza 26 gennaio 2001, cit., punto 63). [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il regolamento deve essere letto alla luce dei Trattati e dell'atto del 1976, affermando di non disporre di alcun potere ai fini della valutazione o della verifica di leggi, regolamenti ed altri atti emanati dalle autorità nazionali, il che risulterebbe non solo dal principio delle competenze di attribuzione, ma altresì da un principio fondamentale del diritto delle genti. A tale riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] osserva, in particolare, che, secondo costante giurisprudenza, in materia pregiudiziale non spetta alla Corte accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura, dovendosi attenere alla decisione di rinvio (sentenza della Corte 20 ottobre 1993, causa C-10/92, Balocchi, Racc. pag. I-5105, punto 16). La Corte internazionale di giustizia e la Corte permanente di giustizia internazionale avrebbero seguito lo stesso principio per quanto riguarda la valutazione della legge nazionale. 62 [OSCURATO:PERSONA] contesta parimenti l'argomento del ricorrente secondo cui l'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976, riguarda solamente l'ipotesi di incompatibilità che sopravvenga nel corso del mandato e non quella dell'ineleggibilità. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], tale argomento non terrebbe conto del fatto che la legge del 1977 è stata adottata a fronte dell'atto del 1976 ─ riguardando quindi solamente i rappresentanti presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo ─ e che essa colloca nello stesso capitolo III sia i requisiti di ineleggibilità sia le incompatibilità. Inoltre, tale argomento subordinerebbe l'esistenza dell'art. 12 dell'atto del 1976 alle sole ipotesi previste dall'art. 6 (incompatibilità), negando a tale articolo qualsiasi autonomia nel dispositivo dell'atto del 1976. 63 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in secondo luogo, che l'atto impugnato presenta natura puramente dichiarativa e che la situazione giuridica del ricorrente è stata modificata non da tale atto, bensì dal decreto 31 marzo 2000. Esso afferma di aver agito nei limiti e nello stretto rispetto delle disposizioni nazionali, come prescritto dall'atto del 1976. 64 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, peraltro, l'irricevibilità della domanda nella parte in cui chiede la condanna dell'istituzione al pagamento di FRF 50 000 a titolo di spese irrecuperabili. 65 La Repubblica francese sostiene, in sostanza, la posizione del [OSCURATO:PERSONA], precisando che, con l'atto impugnato, l'istituzione si è limitata ad accertare l'esistenza di una situazione giuridica preesistente, risultante da una decisione esecutiva delle autorità francesi, vale a dire il decreto 31 marzo 2000. Tale atto non modificherebbe quindi, sotto alcun profilo, l' ordinamento giuridico applicabile nella specie. 66 La Repubblica francese aggiunge che la circostanza che le autorità francesi abbiano versato al ricorrente la retribuzione spettantegli sino al 24 ottobre 2000 non sarebbe pertinente nella specie. 67 Il ricorrente sostiene la ricevibilità del proprio ricorso. 68 In primo luogo, egli deduce che l'atto impugnato produce effetti giuridici obbligatori. Riprendendo pressoché letteralmente quanto accertato dal giudice dell'urgenza ai punti 63 e 64 della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], egli sostiene, da un lato, che non può escludersi che il [OSCURATO:PERSONA] disponga, quanto meno, del potere di verificare il rispetto della procedura prevista dalla legge nazionale applicabile nella specie nonché, eventualmente, dei diritti fondamentali dell'interessato e, dall'altro, che, per quanto il potere dell'istituzione debba essere inteso come potere vincolato, essa resti pur sempre obbligata a pronunciarsi nel rispetto dei requisiti fissati dal regolamento. 69 Il ricorrente sostiene, peraltro, che l'atto impugnato è definitivo e produttivo di effetti al di là della sfera puramente interna del [OSCURATO:PERSONA]. Tale atto avrebbe avuto chiaramente ad oggetto, infatti, di dare attuazione alla decadenza del mandato del ricorrente e violerebbe i diritti civili e politici del medesimo (...) pregiudicando la rappresentanza elettorale e falsando a posteriori il risultato delle elezioni. Nella replica, riprendendo gli accertamenti compiuti dal giudice dell'urgenza ai punti 66 e 67 della menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce che l'atto impugnato ha prodotto effetti giuridici specifici per il ricorrente, con riguardo tanto allo svolgimento dei suoi compiti di parlamentare quanto alla sua situazione personale. Infatti, da un lato, la decadenza del mandato sarebbe divenuta effettiva non prima dell'emanazione dell'atto impugnato. Dall'altro, egli avrebbe beneficiato sino al 23 ottobre 2000 di tutte le indennità che il [OSCURATO:PERSONA] europeo corrisponde normalmente ai propri membri e la retribuzione gli sarebbe stata versata dalle autorità francesi sino al 24 ottobre 2000. 70 In secondo luogo, il ricorrente contesta la fondatezza del motivo relativo all' assenza di competenza comunitaria in materia. 71 In primo luogo, il ricorrente fa valere che gli Stati membri non hanno il potere di far cessare unilateralmente e anticipatamente il mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo per motivi puramente nazionali, segnatamente a seguito di un provvedimento di decadenza pronunciato nell'ambito dell'ordinamento giuridico strettamente nazionale. A suo parere, l'art. 5 della legge del 1977 sarebbe quindi illegittimo sotto un duplice profilo. 72 Da un lato, il detto articolo sarebbe contrario all'atto del 1976 nonché all'art. 8 del regolamento, i quali contemplerebbero, quali circostanze di cessazione anticipata del mandato, unicamente il decesso, le dimissioni e la nomina a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato stesso. In particolare, dal combinato disposto degli artt. 6, n. 3, e 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976 emergerebbe che quest'ultima disposizione non riguarderebbe l'ipotesi dell'ineleggibilità, bensì unicamente quella dell'incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato. 73 Dall'altro, l'art. 5 della legge del 1977, ove il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] europeo nell'ambito del procedimento di decadenza di uno dei propri membri venisse interpretato quale ipotesi di potere puramente vincolato, pregiudicherebbe l'indipendenza dell'istituzione e costituirebbe un'inammissibile ingerenza nel suo funzionamento. 74 A parere del ricorrente, da tali considerazioni emergerebbe che l'applicazione dell'art. 5 della legge del 1977 deve essere respinta e che il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe limitarsi a prendere atto del decreto 31 marzo 2000. A sostegno di quest'ultima conclusione, il ricorrente si richiama parimenti al tenore degli artt. 7, n. 4, secondo comma, e 8, n. 9, del regolamento. 75 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che esiste un principio giuridico generale tratto dal diritto comune degli Stati membri sulla base del quale la decadenza deve essere pronunciata dall'Assemblea parlamentare interessata. 76 In terzo luogo, il ricorrente si richiama al principio fondamentale del primato dell'ordinamento giuridico comunitario. Giudizio del Tribunale 77 Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, possono costituire oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE solamente i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e sentenza del Tribunale 4 marzo 1999, causa T-87/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. II-203, punto 37). In tal senso, possono essere impugnate con un ricorso d'annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e forma, che mirino a produrre effetti giuridici (sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punto 42). 78 Nella specie, l'atto impugnato è costituito dalla dichiarazione effettuata dalla Presidente del [OSCURATO:PERSONA] nella seduta plenaria del 23 ottobre 2000, secondo la quale (...) conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976] il [OSCURATO:PERSONA] (...) prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato [del ricorrente]. 79 Occorre quindi esaminare se tale dichiarazione abbia prodotto effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo. 80 Occorre rammentare, a tale riguardo, il contesto giuridico nel quale tale dichiarazione si colloca. 81 E' pacifico che, all'epoca dei fatti, non era stata emanata alcuna procedura elettorale uniforme per l'elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 82 Pertanto, ai sensi dell'art. 7, n. 2, dell'atto del 1976, la procedura elettorale relativa a tale elezione restava disciplinata, in ogni singolo Stato membro, dalla rispettiva legge nazionale. 83 In tal senso, emerge segnatamente dal tenore dell'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976 che dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro può derivare la vacanza del seggio di un membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 84 [OSCURATO:PERSONA] ha dato attuazione all'atto del 1976 mediante l'emanazione, in particolare, della legge del 1977. L'art. 2 di tale legge prevede che l'elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo è disciplinata dal titolo I del libro I del codice elettorale e dalle disposizioni dei capitoli seguenti. L'art. 5 della legge medesima, collocata nel capitolo III, intitolato Requisiti di eleggibilità e di ineleggibilità, incompatibilità, dispone in particolare che all'elezione dei [membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo] si applicano gli artt. da LO 127 a LO 130-1 del codice elettorale, che [l]'ineleggibilità, qualora si verifichi nel corso del mandato, pone fine al medesimo e che l'accertamento dell'inelegibilità è effettuato mediante decreto. 85 L'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 distingue due ipotesi per quanto attiene la vacanza di seggio dei membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 86 La prima ipotesi è contemplata dal primo comma della detta disposizione e riguarda i casi in cui la vacanza risulti dall'applicazione delle disposizioni nazionali. La seconda ipotesi, di cui al successivo secondo comma, riguarda tutti gli altri casi. 87 Si deve rilevare, a tale riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la prima ipotesi non si limita affatto ai casi d'incompatibilità previsti dall'art. 6 dell'atto del 1976, bensì include parimenti i casi di ineleggibilità. Certamente, l'art. 6, n. 3, dell'atto del 1976 afferma che i membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo ai quali sono applicabili i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti conformemente all'articolo 12, ma da tale rinvio non si può dedurre che quest'ultimo articolo riguardi unicamente i casi d'incompatibilità contemplati dall'art. 6, nn. 1 e 2. Si deve necessariamente rilevare, peraltro, che il detto art. 12 non fa alcun riferimento alla nozione di incompatibilità, bensì utilizza la nozione ben più ampia di vacanza [del seggio]. 88 Nella prima ipotesi prevista dall'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] si limita a prendere atto della vacanza del seggio dell'interessato. Nella seconda ipotesi, che ricomprende, ad esempio, l'ipotesi di dimissioni di uno dei suoi membri, il [OSCURATO:PERSONA] constata la vacanza e ne informa lo Stato membro. 89 Nella specie, atteso che l'atto impugnato è stato emanato in applicazione dell'art. 12, n. 2, secondo comma, dell'atto del 1976, occorre determinare la portata dell'operazione consistente nel prendere atto di cui alla menzionata disposizione. 90 Si deve sottolineare, a tale riguardo, che l'operazione consistente nel prendere atto si ricollega non alla decadenza del mandato dell'interessato, bensì al semplice fatto che il seggio è divenuto vacante a seguito dell'applicazione di disposizioni nazionali. In altri termini, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] non consiste affatto nel dare attuazione alla decadenza del mandato, come sostiene il ricorrente, bensì si limita a prendere atto dell'accertamento, già operato dalle autorità nazionali, della vacanza del seggio, vale a dire di una situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente da una decisione di tali autorità. 91 Il potere di verifica di cui il [OSCURATO:PERSONA] dispone in tale contesto è particolarmente ristretto. Esso si riduce, sostanzialmente, a un controllo dell'esattezza materiale della vacanza del seggio dell'interessato. Non spetta, in particolare, al [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, verificare il rispetto della procedura prevista dalla pertinente normativa nazionale o dei diritti fondamentali dell'interessato. Tale potere spetta, infatti, esclusivamente ai giudici nazionali competenti o, eventualmente, alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Si deve d'altronde rammentare al riguardo che, nella specie, il ricorrente ha fatto valere i propri diritti sia dinanzi al Conseil d'État francese, sia dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Si deve parimenti sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] stesso non ha mai preteso, né nelle proprie memorie né all'udienza, di disporre di un potere di verifica così ampio come sostenuto dal ricorrente. 92 Va aggiunto che, ove il potere di verifica del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976 venisse inteso in senso così ampio, ciò implicherebbe la possibilità per l'istituzione medesima di rimettere in discussione la regolarità stessa della decadenza pronunciata dalle autorità nazionali, rifiutandosi di prendere atto della vacanza di un seggio qualora ritenesse di essere in presenza di un'irregolarità. Orbene, solamente l'art. 8, n. 9, del regolamento prevede la possibilità, per il [OSCURATO:PERSONA], di negare la vacanza di un seggio, vale a dire unicamente nell'ipotesi in cui l'istituzione sia chiamata a constatare la vacanza e sussistano inesattezze materiali o vizi del consenso. Sarebbe paradossale che il [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un margine di discrezionalità più ampio quando si tratti di prendere semplicemente atto della vacanza di un seggio accertata dalle autorità nazionali rispetto all'ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] stesso accerti la vacanza di un seggio. 93 Tale conclusione non si pone minimamente in contrasto con il tenore dell'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento. Come correttamente sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica francese, tale disposizione si applica a monte della decadenza e, quindi, della vacanza del seggio. Essa prevede, infatti, il deferimento della questione, da parte del presidente del [OSCURATO:PERSONA], alla commissione competente nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un [membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo]. Una volta concluso tale procedimento e accertata, da parte delle autorità competenti, la vacanza del seggio dell'interessato, al [OSCURATO:PERSONA] non compete altro che prendere atto della vacanza medesima, ai sensi del disposto dell'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976. In ogni caso, conformemente al principio della gerarchia delle norme, una disposizione del regolamento non può derogare alle disposizioni dell'atto del 1976, conferendo al [OSCURATO:PERSONA] poteri più ampi di quelli attribuitigli da quest'ultimo. 94 Tale conclusione non può essere nemmeno rimessa in discussione dal fatto che, sino al 23 ottobre 2000, il ricorrente ha continuato ad occupare il seggio nel [OSCURATO:PERSONA] nonché a beneficiare delle indennità a favore del medesimo e che, sino al 24 ottobre 2000, le autorità francesi gli hanno corrisposto la retribuzione. E' infatti pacifico, inter partes, che il decreto 31 marzo 2000 era esecutivo. La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso atto di tale decreto sin dalla sua notifica da parte delle autorità francesi, ma l'abbia fatto successivamente e il fatto che ne siano derivate talune conseguenze pratiche per il ricorrente non possono incidere sugli effetti giuridici di tale decreto che, ai sensi dell'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, si ricollegano a tale notificazione. 95 Quanto agli argomenti del ricorrente secondo cui, da un lato, l'art. 5 della legge del 1977 pregiudicherebbe l'indipendenza del [OSCURATO:PERSONA] e costituirebbe un'inammissibile ingerenza nel suo funzionamento e, dall'altro, esisterebbe un principio generale in base al quale la decadenza dev'essere pronunciata dall'assemblea parlamentare interessata, entrambi risultano infondati. Infatti, come già rilevato supra al punto 83, dall'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976 emerge espressamente che un seggio di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo può divenire vacante a seguito dell' applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro. Non essendo stata adottata, all'epoca dei fatti, alcuna procedura elettorale uniforme, tale disposizione e, conseguentemente, la legge del 1977 erano pienamente applicabili. Quale che sia l'evoluzione dei poteri del [OSCURATO:PERSONA], nuovi poteri non possono implicare l'inapplicabilità di disposizioni del diritto primario, tra cui l'atto del 1976, in assenza di abrogazione espressa operata da una norma di pari rango. 96 Per gli stessi motivi, l'argomento del ricorrente relativo al primato del diritto comunitario è privo di qualsiasi pertinenza. Non esiste, infatti, nella specie, alcuna contraddizione né conflitto tra il diritto nazionale e il diritto comunitario. 97 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il provvedimento che, nella specie, ha prodotto effetti giuridici obbligatori idonei ad arrecare pregiudizio agli interessi del ricorrente è il decreto 31 marzo 2000. L'atto impugnato non era quindi destinato a produrre effetti giuridici propri, distinti da quelli di tale decreto. 98 Si deve quindi concludere che l'atto impugnato non può costituire oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE. Il presente ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile, senza necessità di esaminare gli altri motivi ed argomenti relativi alla ricevibilità. Sulle spese 99 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, il ricorrente è rimasto soccombente e deve essere quindi condannato alle spese della causa, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda del [OSCURATO:PERSONA]. 100 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile. 2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] sia nella causa principale sia nel procedimento sommario. 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2003. Il cancelliere Il presidente H. Jung J.D. [OSCURATO:PERSONA] 1 – Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2003 — Fons Iuris — Fons Iuris