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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 25731/2023

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igliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 876/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 644/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-L’arch. [OSCURATO:PERSONA] è stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] della progettazione e direzione lavori della sopraelevazione di una abitazione di proprietà di quest’ultimo.

Ultimati i lavori, lo Sciascia ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma di 6443,43 euro quale corrispettivo dell’opera prestata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione alla ingiunzione con l’assunto che il compenso era in realtà stato pattuito in una somma inferiore, prossima ai 4 mila euro, di cui la quasi totalità era stata comunque corrisposta. [OSCURATO:PERSONA] inoltre ha proposto domanda riconvenzionale per una somma di 60 mila euro vantata a titolo di risarcimento per i difetti di progettazione dell’opera, che, secondo il committente, non sarebbe stata adeguata alla normativa sismica rendendosinecessarie spese di adeguamento. 1.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha poi chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che ha eseguito i lavori progettati dall’architetto Sciascia. 2.- Il Tribunale di Caltanissetta ha disposto consulenza tecnica, all’esito della quale, ha ritenuto responsabile l’architetto dei vizi dell’opera, condannandolo a rifondere al committente Ruggeri la somma di 46.703, 60 euro a titolo di risarcimento del danno, ma ha rigettato la domanda nei confronti dell’esecutore dell’opera, [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Questa sentenza è stata impugnata da Sciascia, che ha contestato le risultanze della CTU, chiedendone il rinnovo, ed ha altresì sostenuto di avere operato secondo i criteri tecnici della normativa in quel momento vigente, e non di quella che non era ancora stata approvata. 3.1.-La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato integralmente la decisione di primo grado(salva una modesta riduzione dell’importo dovuto al Ruggeri).

4. [OSCURATO:PERSONA] con 15 motivi di censura, illustrati da ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito.

Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'O.P.C.M. 3274/2003, del D.M. 14.9.2005 e della relativa disciplina transitoria ex art. 5, c.2 bis, del D.L. 136/2004 conv. in L. 186/2004 .

La tesi è la seguente.

I giudici di merito hanno ritenuto l’architetto Sciascia responsabile del mancato rispetto della normativa antisismica, con la conseguente necessità per il committente della spesa necessaria per l’adeguamento.

Il ricorrente aveva prospettato che , qu ando il progetto era stato eseguito , e quando la concessione edilizia era stata rilasciata, i nuovi criteri antisismici (previsti dall’ordinanza 3274/ 2003 e dal DM del 2005) non erano ancora obbligatori: si era in un regime transitorio che lasciava al progettista la facoltà di applicarele vecchie prescrizioni in materia sismica, in base ad una norma transitoria (l.186 del 2004).

Ciò nonostante, la Corte di Appello ha apoditticamente accolto la tesi del CTU secondo cui la progettazione e la direzione lavori avrebbero dovuto essere effettuate secondo le nuove prescrizioni, pur se non entrate in vigore in quel momento.

In sostanza, il ricorrente contesta ai giudici di merito di non avere tenuto conto della norma transitoria, che rendeva facoltà al progettista di seguire le vecchie prescrizioni, e di avere immotivatamente ritenuto il contrario. 6.-Il secondo motivo è svolgimento del primo: prospetta una violazione dell’articolo 132 c.p.c., ed assume una apodittica motivazione del giudice di merito quanto alla violazione delle nuove regole antisismiche da parte del ricorrente.

Inoltre, quest’ultimo rileva una contraddizione nella decisione impugnata, nel punto in cui, pur dopo aver preso atto che il regime transitorio consentiva al progettista di seguire le prescrizioni del 1987, ossia quelle precedenti, ha invece concluso assumendo la violazione delle nuove prescrizioni.

Tutto ciò aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU e del primo grado, nonostante la specificità dei motivi di appello. 7.- Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 1218 c.c.

Si contesta alla Corte di Appello di non avere affatto motivato sull’inadempimento contrattuale, ossia di non avere indicato le ragioni per le quali al ricorrente sono state addebitate omissioni e violazioni della normativa antisismica, entrata in vigore successivamente al rilascio della concessione edilizia.

E ciòbenché vi fossero specifici motivi di appello. 8.-Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 1218 c.c. e 1223 c.c.

Si contesta alla Corte di Appello di aver liquidato un danno che non era conseguenza immediata e diretta dell’operato del ricorrente: il danno da adeguamento dell’immobile alla nuova disciplina (quella del 2005), posto che l’adeguamento ad una sopravvenuta disciplina antisismica è a carico del proprietario, avendo il progettista operato correttamente in base alla disciplina precedente. 9.- Il quinto motivo denuncia violazione del DM del 1987 e difetto di motivazione.

La questione è la seguente.

Il CTU ha ritenuto che la condotta del ricorrente è in violazione altresì delle regole preesistenti, quelle del 1987, in quanto la sopraelevazione è stata progettata senza tener conto del carico strutturale e dunque della necessità di un consolidamento.

Sostiene il ricorrente che questo accertamento del CTU è del tutto apodittico ed errato,in quanto, mentre egli ha effettuato i calcoli ed i rilievi, all’esito dei quali è emerso che non vi erano difficoltà strutturali dovute al carico, il CTU ha tratto lasua conclusione sulla base di un mero sopralluogo, inidoneo a stabilire l’influenza del carico sull’edificio preesistente, e senza tener conto che l’accertamento tecnico preventivo effettuato nel 2009, ossia quattro anni dopo, non ha rilevato alcuna sofferenza strutturale dell’edificio. 10.-Il sesto motivo prospetta violazione del DM del 1996, che, in attesa della entrata in vigore del DM del 2005, si applicava alla costruzione in questione: secondo il ricorrente i giudici di merito hanno apoditticamente preso atto delle conclusioni del CTU sul punto, che sono state nel senso di ritenere doveroso l’inserimento di un cordolo di espansione, che avrebbe alleggerito il carico della sopraelevazione.

I giudici ammettono che il cordolo non è necessario in caso l’edificio costituisca una unica unità strutturale con uno adiacente, ma non hanno tenuto in alcun conto la circostanza, evidenziata nel motivo di appello, che quell’edificio era per l’appunto unito a quello confinante, e dunque di conseguenza il cordolo non serviva. 11.-Il settimo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c..

I giudici di merito hanno quantificato in 9 mila euro la somma necessaria a progettare le opere di ripristino, oltre alla somma necessaria ad eseguirle, ma, secondo il ricorrente, non hanno dato alcun conto dicome siano arrivati a tale quantificazione. 12.-L’ottavo motivo è sulla falsariga del settimo: prospetta anche esso violazione dell’articolo 132 c.p.c. e denuncia difetto di motivazione quanto alla quantificazione delle spese di ripristino, calcolate in31 mila euro.

Il ricorrente ricorda di avere, con apposita censura in appello, indicato quale fosse il calcolo effettivo della somma dovuta, che, secondo lui doveva ammontare ad una cifraben minore.

I giudici di merito hanno invece apoditticamente, e sen za indicare i criteri di calcolo, stabilitola maggiore somma di 31 mila euro, ed inoltre hanno immotivatamente previsto un aumento del 20% in caso di imprevisti. 13.-Il nono motivo prospetta omesso esame di un fatto controverso e rilevante, ed anche omessa motivazione.

La corte di merito ha posto a carico del ricorrente le spese per la ricostruzione di un muro di spina, ma senza tener conto del fatto, prospettato dall’allora appellante, che non era stato lui ad ordinarne la costruzione.

Il ricorrente ricorda di avere prospettato alla Corte di appello che lui ha lasciato l’incarico ad aprile del 2006 e che i lavori, per stessa ammissione dell’impresa, sono proseguiti oltre, e che alcuni lavori, compreso il muro in questione, sono stati effettuati dopo il suo recesso.

A dispetto di tale circostanza, la Corte di Appello ha addebitato le spese di ripristino del muro. 14.-Il decimo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Ed è censura conseguente alle precedenti: nel confermare apoditticamente la consulenza tecnica e le sue conclusioni, i giudici di appello hanno omesso di pronunciare sugli specifici motivi di appello che il ricorrente aveva formulato quanto all’inadempimento ed alla circostanza che l’adeguamento dell’edificio alle nuove norme andasse posto a suo carico. 15.

L’undicesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c e riguarda il danno da mancato utilizzo dell’immobile.

I giudici di merito hanno riconosciuto al committente un risarcimento per il mancato godimento della casa, che non era stata ultimata, secondo loro, per i difetti di progettazione imputabili al ricorrente.

La Corte di Appello ha disposto una CTU ulteriore per stabilire le possibilità di godimento, e la CTU ha rilevato che i lavori non erano ultimati con conseguente perdita di abitabilità.

I giudici di merito si sarebbero appiattiti su tale valutazione senza però tenere conto della circostanza evidenziata dallo stesso ricorrente: che per iniziativa del committente la concessione edilizia era stata ritirata tardivamente, dopo che lui si era dimesso dall’incarico e che, sempre per iniziativa del ricorrente, i lavori non sono stati mai ultimati, non sono proseguiti neanche dopo che lui si era dimesso, ed a distanza di anni, ancora sono in itinere.

Con la conseguenza che la responsabilità della mancata ultimazione è da addebitarsi allo stesso committente. 16.-Il dodicesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.

Il ricorrente si duole del fatto che le spese di consulenza tecnica sono state poste interamente a suo carico, ma senza tenere conto di una specifica censura da lui avanzata: egli aveva infatti evidenziato che la CTU era servita non solo a stabilire il suo ruolo di progettista, ma anche quello dell’esecutore delle opere, l’impresa individuale Ferracane, risultata vincitrice rispetto al committente Ruggeri, con la conseguenza che la spesa della consulenza non poteva essere posta interamente a carico del ricorrente, essendo finalizzata altresì ad acclarare aspetti della controversia tra terzi, ossia tra Ruggeri e Ferracane.

E su tale punto i giudici di appello non hanno pronunciato alcunché. 17.-Il tredicesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione alla censura di violazione dell’articolo 91 c.p.c.

La Corte di Appello ha liquidato le spese a favore del Ruggeri, ed a carico del ricorrente, tenendo conto dell’ATP e del giudizio di merito.

Il ricorrente aveva però sostenuto che l’ATP non era un procedimento autonomo suscettibile di una autonoma pronuncia sulle spese, e che comunque essa era del tutto inutile in quanto ciò che ha accertato il consulente dell’ATP poteva essere demandato a quello della CTU.

Ad ogni modo egli aveva altresì contestato il quantum complessivo della liquidazione, ma senza avere una risposta argomentatada parte dei giudici di appello. 18.-Il quattordicesimo motivo prospetta difetto di motivazione quanto alla richiesta di pagamento dei compensi professionali a favore del ricorrente.

La causa infatti era iniziata con una opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dell’architetto per i compensi professionali.

Costui aveva ribadito la richiesta nel corso della causa, ma il giudice di primo grado l’aveva respinta ritenendo non provato un patto sull’ammontare preteso dall’architetto, e ritenendo di dover rigettare le prove.

Di tale decisione si era lamentato il ricorrente, ma i giudici di appello hanno ritenuto corretta la decisione di primo grado, tuttavia, secondo il ricorrente, senza motivare adeguatamente le ragioni di tale giudizio. 19.-Il quindicesimo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c.

Esso è motivo di chiusura.

Si censura la complessiva motivazione della sentenza di appello, e si sostiene che, nonostante le specifiche doglianze fatte in quella sede, i giudici di secondo grado hanno apoditticamente aderito alle motivazioni del primo grado, ma senza rispettare i criteri imposti in caso di motivazione per relationem, che comunque impongono di dare conto delle ragioni per cui si condivide la motivazione di riferimento: ragioni che in questo caso difettano del tutto. 19.-La ratio della decisione impugnata.

I giudici di appello fanno riferimento, per relationem, a quanto accertato in primo grado tramite la consulenza tecnica di ufficio e le altre prove.

La ragione decisiva, che sorregge autonomamente la sentenza, è la seguente: se è vero che la concessione edilizia è stata rilasciata prima che entrassein vigore il DM del 2005, con le relative prescrizion i antisismiche , è altresì vero che i lavori sono iniziatidopo l’entrata in vigore del predetto DM del 2005, con la conseguenza che le prescrizioni poste da questo decreto andavano seguite e non lo sono state.

Questa ratio è chiaramente esposta a pagina 9 della sentenza, ed è sufficientemente argomentata: i giudici non si limitano ad apprezzare l’accertamento di primo grado, ma richiamano le conclusioni della CTU, e fanno presente che l’apprezzamento fatto dal consulente (i lavori sono iniziati dopo il DM del 2005 e dunque andavano eseguiti secondo le prescrizioni imposte da quest’ultimo decreto ) è stato soggetto a rilievi da parte dei consulenti di parte, cui il CTU ha adeguatamente replicato. 20.- Se dunque la ratio della decisione impugnata, quanto all’inadempimento dell’obbligazione assunta, è la seguente, allora ne discende innanzitutto che: (a) Laratio sopra enucleata ha una sua sottesa ragione , e cioè che al fine di stabilire quali siano le prescrizioni tecniche da seguire in una costruzione non conta il momento in cui è rilasciata la concessione edi lizia , ma quello in cui sono iniziati i lavori. (b) la ratioè adeguatamente contestata con il primo motivo, con il quale il ricorrente fa presente che, anche per le opere i cui lavori, al momento della entrata in vigore dei nuovi criteri (DM del 2005), non sono ancora iniziati, c’è la possibilità, per i successivi 18 mesi, di seguire le vecchie regole in materia sismica.

Dunque, il ricorrente assume che la tesi secondo cui,essendo i lavori iniziati dopo il DM del 2005, essi andavano fatti secondo le prescrizioni di quest’ultimo decreto, è infondata,in quanto la norma transitoria prevedeva che comunque, per 18 mesi ancora,si potesse fare applicazione dei criteri precedenti:quelli del 1987. (c) Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente denuncia un difetto di motivazione su tale aspetto, ossia sulla circostanza che,in base alla citata norma transitoria, egli aveva correttamente applicato le prescrizioni precedenti, proprio perché potevano essere seguiteper i successivi diciotto mesi.

La censura è fondata.

Infatti, prevede l’articolo 2 comma 2 dell’ordinanza che per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti , ed il comma 3 aggiunge che però In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti .

La questione dell’applicabilità dellanorma transitoria, e dunque la questione della possibilità, per diciotto mesi, di applicare ancora le vecchie norme sismiche, era stata posta ai giudici di appello, come riportato in ricorso, che invece non vi fanno alcun riferimento, neanche per accertare se i lavori sono statiiniziati nei diciotto mesi, e dunque potevano ricadere nella norma transitoria che autorizzava il rispetto dei criteri antisismici precedenti. (d) ne deriva l’assorbimento dei motivi quattro, cinque, sei, e dieci che vertono sulla affermata responsabilità, la quale va rivista alla luce di quanto si è detto in accoglimento dei primi tre motivi, ma anche l’assorbimento dei motivi che censurano la determinazione del danno (ossia i motivi sette ed otto). (e) quanto al nono motivo, esso è fondato, in quanto il ricorrente ha dimostrato di avere posto la questione delle spese di ripristino del muro di spina sito al piano terra, e di avere evidenziato di non averne ordinato lui la demolizione, che sarebbe avvenuta dopo le sue dimissioni.

Su tale motivo di censura in appello la corte di secondo grado non ha reso alcuna pronuncia. (f) assorbito deve altresì ritenersiil motivo undicesimo, che lamenta difetto di motivazione su un punto sottoposto alla corte di merito: quello della imputabilità (almeno nella sua interezza) del danno da mancato godimento dell’immobile al ricorrente, piuttosto che in tutto o in parte allo stesso committente, per avere questi contribuito a non ultimare l’opera, pur dopo le dimissioni del progettista, qui ricorrente.

Si tratta di un danno che presuppone l’accertamento della responsabilità secondo quanto indicato in precedenza: ossia stabilendo se, date le circostanze temporali (inizio deilavori entro i diciotto mesi), si potessero o meno seguire i criteri previgenti il DM del 2005.Solo in caso di accertata responsabilità del progettista, si può discutere di ammontare del danno. (g) E’ infondato il dodicesimo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione del corrispettivo professionale.

La pronuncia c’è ed è motivata: ritengono i giudici di appello che è corretto l’accertamento del primo grado relativo alla mancanza di prova della pattuizione di quel compenso, anziché di un altro, e che dunque il ricorrente non ha provato di avere diritto alla somma da lui vantata, anziché a quella riconosciuta dal committente.

Altrettanto correttamente, i giudici di appello osservano che il giudice di primo grado non è incorso affatto, a sua volta, in omessa pronuncia, in quanto ha, per l’appunto, ritenuto la domanda sfornita di prova, e dunque l’ha esaminata. (h) Fondato è il tredicesimo motivo.

Il ricorrente dimostra di avere posto, in appello, specifica censura sull’ammontare delle spese liquidate in primo grado,sia relativamente alla duplicazione di quelle di A TP e di quelle di merito, sia relativamente all’ammontare eccessivo di queste ultime.

Il giudice di appello si è limitato ad effettuare una compensazione per un quarto, attesa una parziale soccombenza dell’appellato, ma nulla ha detto sull’ammontare della somma di partenza, quella su cui è stata operata la parziale compensazione, cosìche è incorso in vizio di omessa pronuncia. (i) I nfondato è il quattordicesimo motivo che denuncia difetto di motivazione circa la questione del corrispettivo dell’opera prestata.

Il ricorrente aveva agito inizialmente con una ingiunzione di pagamento per circa 6 mila euro.

Nel giudizio di opposizione il committente aveva indicato come pattuita una somma inferiore, che riteneva di avere già corrisposto.

I giudici di merito indicano le ragioni del rigetto di tale motivo di appello, in maniera sufficiente: ritengono corretta la decisione di primo grado, cui non rinviano meramente, circa il difetto di prova di un accordo sul compenso.

Il Tribunale aveva ritenuto del tutto sfornito di prova l’accordo sul compenso fatto valere dal progettista, ed i giudici di appello confermano questo accertamento ribadendo, e dunque a seguito di valutazione nel merito (tanto è vero che ricordano come lo stesso ricorrente abbia chiesto una CTU per la quantificazione), che il ricorrente non ha provato l’ammontare preteso. (l) Il quindices

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 876/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 644/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-L’arch. [OSCURATO:PERSONA] è stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] della progettazione e direzione lavori della sopraelevazione di una abitazione di proprietà di quest’ultimo. Ultimati i lavori, lo Sciascia ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma di 6443,43 euro quale corrispettivo dell’opera prestata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione alla ingiunzione con l’assunto che il compenso era in realtà stato pattuito in una somma inferiore, prossima ai 4 mila euro, di cui la quasi totalità era stata comunque corrisposta. [OSCURATO:PERSONA] inoltre ha proposto domanda riconvenzionale per una somma di 60 mila euro vantata a titolo di risarcimento per i difetti di progettazione dell’opera, che, secondo il committente, non sarebbe stata adeguata alla normativa sismica rendendosinecessarie spese di adeguamento. 1.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha poi chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che ha eseguito i lavori progettati dall’architetto Sciascia. 2.- Il Tribunale di Caltanissetta ha disposto consulenza tecnica, all’esito della quale, ha ritenuto responsabile l’architetto dei vizi dell’opera, condannandolo a rifondere al committente Ruggeri la somma di 46.703, 60 euro a titolo di risarcimento del danno, ma ha rigettato la domanda nei confronti dell’esecutore dell’opera, [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Questa sentenza è stata impugnata da Sciascia, che ha contestato le risultanze della CTU, chiedendone il rinnovo, ed ha altresì sostenuto di avere operato secondo i criteri tecnici della normativa in quel momento vigente, e non di quella che non era ancora stata approvata. 3.1.-La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato integralmente la decisione di primo grado(salva una modesta riduzione dell’importo dovuto al Ruggeri). 4. [OSCURATO:PERSONA] con 15 motivi di censura, illustrati da ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'O.P.C.M. 3274/2003, del D.M. 14.9.2005 e della relativa disciplina transitoria ex art. 5, c.2 bis, del D.L. 136/2004 conv. in L. 186/2004 . La tesi è la seguente. I giudici di merito hanno ritenuto l’architetto Sciascia responsabile del mancato rispetto della normativa antisismica, con la conseguente necessità per il committente della spesa necessaria per l’adeguamento. Il ricorrente aveva prospettato che , qu ando il progetto era stato eseguito , e quando la concessione edilizia era stata rilasciata, i nuovi criteri antisismici (previsti dall’ordinanza 3274/ 2003 e dal DM del 2005) non erano ancora obbligatori: si era in un regime transitorio che lasciava al progettista la facoltà di applicarele vecchie prescrizioni in materia sismica, in base ad una norma transitoria (l.186 del 2004). Ciò nonostante, la Corte di Appello ha apoditticamente accolto la tesi del CTU secondo cui la progettazione e la direzione lavori avrebbero dovuto essere effettuate secondo le nuove prescrizioni, pur se non entrate in vigore in quel momento. In sostanza, il ricorrente contesta ai giudici di merito di non avere tenuto conto della norma transitoria, che rendeva facoltà al progettista di seguire le vecchie prescrizioni, e di avere immotivatamente ritenuto il contrario. 6.-Il secondo motivo è svolgimento del primo: prospetta una violazione dell’articolo 132 c.p.c., ed assume una apodittica motivazione del giudice di merito quanto alla violazione delle nuove regole antisismiche da parte del ricorrente. Inoltre, quest’ultimo rileva una contraddizione nella decisione impugnata, nel punto in cui, pur dopo aver preso atto che il regime transitorio consentiva al progettista di seguire le prescrizioni del 1987, ossia quelle precedenti, ha invece concluso assumendo la violazione delle nuove prescrizioni. Tutto ciò aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU e del primo grado, nonostante la specificità dei motivi di appello. 7.- Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 1218 c.c. Si contesta alla Corte di Appello di non avere affatto motivato sull’inadempimento contrattuale, ossia di non avere indicato le ragioni per le quali al ricorrente sono state addebitate omissioni e violazioni della normativa antisismica, entrata in vigore successivamente al rilascio della concessione edilizia. E ciòbenché vi fossero specifici motivi di appello. 8.-Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 1218 c.c. e 1223 c.c. Si contesta alla Corte di Appello di aver liquidato un danno che non era conseguenza immediata e diretta dell’operato del ricorrente: il danno da adeguamento dell’immobile alla nuova disciplina (quella del 2005), posto che l’adeguamento ad una sopravvenuta disciplina antisismica è a carico del proprietario, avendo il progettista operato correttamente in base alla disciplina precedente. 9.- Il quinto motivo denuncia violazione del DM del 1987 e difetto di motivazione. La questione è la seguente. Il CTU ha ritenuto che la condotta del ricorrente è in violazione altresì delle regole preesistenti, quelle del 1987, in quanto la sopraelevazione è stata progettata senza tener conto del carico strutturale e dunque della necessità di un consolidamento. Sostiene il ricorrente che questo accertamento del CTU è del tutto apodittico ed errato,in quanto, mentre egli ha effettuato i calcoli ed i rilievi, all’esito dei quali è emerso che non vi erano difficoltà strutturali dovute al carico, il CTU ha tratto lasua conclusione sulla base di un mero sopralluogo, inidoneo a stabilire l’influenza del carico sull’edificio preesistente, e senza tener conto che l’accertamento tecnico preventivo effettuato nel 2009, ossia quattro anni dopo, non ha rilevato alcuna sofferenza strutturale dell’edificio. 10.-Il sesto motivo prospetta violazione del DM del 1996, che, in attesa della entrata in vigore del DM del 2005, si applicava alla costruzione in questione: secondo il ricorrente i giudici di merito hanno apoditticamente preso atto delle conclusioni del CTU sul punto, che sono state nel senso di ritenere doveroso l’inserimento di un cordolo di espansione, che avrebbe alleggerito il carico della sopraelevazione. I giudici ammettono che il cordolo non è necessario in caso l’edificio costituisca una unica unità strutturale con uno adiacente, ma non hanno tenuto in alcun conto la circostanza, evidenziata nel motivo di appello, che quell’edificio era per l’appunto unito a quello confinante, e dunque di conseguenza il cordolo non serviva. 11.-Il settimo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c.. I giudici di merito hanno quantificato in 9 mila euro la somma necessaria a progettare le opere di ripristino, oltre alla somma necessaria ad eseguirle, ma, secondo il ricorrente, non hanno dato alcun conto dicome siano arrivati a tale quantificazione. 12.-L’ottavo motivo è sulla falsariga del settimo: prospetta anche esso violazione dell’articolo 132 c.p.c. e denuncia difetto di motivazione quanto alla quantificazione delle spese di ripristino, calcolate in31 mila euro. Il ricorrente ricorda di avere, con apposita censura in appello, indicato quale fosse il calcolo effettivo della somma dovuta, che, secondo lui doveva ammontare ad una cifraben minore. I giudici di merito hanno invece apoditticamente, e sen za indicare i criteri di calcolo, stabilitola maggiore somma di 31 mila euro, ed inoltre hanno immotivatamente previsto un aumento del 20% in caso di imprevisti. 13.-Il nono motivo prospetta omesso esame di un fatto controverso e rilevante, ed anche omessa motivazione. La corte di merito ha posto a carico del ricorrente le spese per la ricostruzione di un muro di spina, ma senza tener conto del fatto, prospettato dall’allora appellante, che non era stato lui ad ordinarne la costruzione. Il ricorrente ricorda di avere prospettato alla Corte di appello che lui ha lasciato l’incarico ad aprile del 2006 e che i lavori, per stessa ammissione dell’impresa, sono proseguiti oltre, e che alcuni lavori, compreso il muro in questione, sono stati effettuati dopo il suo recesso. A dispetto di tale circostanza, la Corte di Appello ha addebitato le spese di ripristino del muro. 14.-Il decimo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. Ed è censura conseguente alle precedenti: nel confermare apoditticamente la consulenza tecnica e le sue conclusioni, i giudici di appello hanno omesso di pronunciare sugli specifici motivi di appello che il ricorrente aveva formulato quanto all’inadempimento ed alla circostanza che l’adeguamento dell’edificio alle nuove norme andasse posto a suo carico. 15. L’undicesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c e riguarda il danno da mancato utilizzo dell’immobile. I giudici di merito hanno riconosciuto al committente un risarcimento per il mancato godimento della casa, che non era stata ultimata, secondo loro, per i difetti di progettazione imputabili al ricorrente. La Corte di Appello ha disposto una CTU ulteriore per stabilire le possibilità di godimento, e la CTU ha rilevato che i lavori non erano ultimati con conseguente perdita di abitabilità. I giudici di merito si sarebbero appiattiti su tale valutazione senza però tenere conto della circostanza evidenziata dallo stesso ricorrente: che per iniziativa del committente la concessione edilizia era stata ritirata tardivamente, dopo che lui si era dimesso dall’incarico e che, sempre per iniziativa del ricorrente, i lavori non sono stati mai ultimati, non sono proseguiti neanche dopo che lui si era dimesso, ed a distanza di anni, ancora sono in itinere. Con la conseguenza che la responsabilità della mancata ultimazione è da addebitarsi allo stesso committente. 16.-Il dodicesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. Il ricorrente si duole del fatto che le spese di consulenza tecnica sono state poste interamente a suo carico, ma senza tenere conto di una specifica censura da lui avanzata: egli aveva infatti evidenziato che la CTU era servita non solo a stabilire il suo ruolo di progettista, ma anche quello dell’esecutore delle opere, l’impresa individuale Ferracane, risultata vincitrice rispetto al committente Ruggeri, con la conseguenza che la spesa della consulenza non poteva essere posta interamente a carico del ricorrente, essendo finalizzata altresì ad acclarare aspetti della controversia tra terzi, ossia tra Ruggeri e Ferracane. E su tale punto i giudici di appello non hanno pronunciato alcunché. 17.-Il tredicesimo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione alla censura di violazione dell’articolo 91 c.p.c. La Corte di Appello ha liquidato le spese a favore del Ruggeri, ed a carico del ricorrente, tenendo conto dell’ATP e del giudizio di merito. Il ricorrente aveva però sostenuto che l’ATP non era un procedimento autonomo suscettibile di una autonoma pronuncia sulle spese, e che comunque essa era del tutto inutile in quanto ciò che ha accertato il consulente dell’ATP poteva essere demandato a quello della CTU. Ad ogni modo egli aveva altresì contestato il quantum complessivo della liquidazione, ma senza avere una risposta argomentatada parte dei giudici di appello. 18.-Il quattordicesimo motivo prospetta difetto di motivazione quanto alla richiesta di pagamento dei compensi professionali a favore del ricorrente. La causa infatti era iniziata con una opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dell’architetto per i compensi professionali. Costui aveva ribadito la richiesta nel corso della causa, ma il giudice di primo grado l’aveva respinta ritenendo non provato un patto sull’ammontare preteso dall’architetto, e ritenendo di dover rigettare le prove. Di tale decisione si era lamentato il ricorrente, ma i giudici di appello hanno ritenuto corretta la decisione di primo grado, tuttavia, secondo il ricorrente, senza motivare adeguatamente le ragioni di tale giudizio. 19.-Il quindicesimo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. Esso è motivo di chiusura. Si censura la complessiva motivazione della sentenza di appello, e si sostiene che, nonostante le specifiche doglianze fatte in quella sede, i giudici di secondo grado hanno apoditticamente aderito alle motivazioni del primo grado, ma senza rispettare i criteri imposti in caso di motivazione per relationem, che comunque impongono di dare conto delle ragioni per cui si condivide la motivazione di riferimento: ragioni che in questo caso difettano del tutto. 19.-La ratio della decisione impugnata. I giudici di appello fanno riferimento, per relationem, a quanto accertato in primo grado tramite la consulenza tecnica di ufficio e le altre prove. La ragione decisiva, che sorregge autonomamente la sentenza, è la seguente: se è vero che la concessione edilizia è stata rilasciata prima che entrassein vigore il DM del 2005, con le relative prescrizion i antisismiche , è altresì vero che i lavori sono iniziatidopo l’entrata in vigore del predetto DM del 2005, con la conseguenza che le prescrizioni poste da questo decreto andavano seguite e non lo sono state. Questa ratio è chiaramente esposta a pagina 9 della sentenza, ed è sufficientemente argomentata: i giudici non si limitano ad apprezzare l’accertamento di primo grado, ma richiamano le conclusioni della CTU, e fanno presente che l’apprezzamento fatto dal consulente (i lavori sono iniziati dopo il DM del 2005 e dunque andavano eseguiti secondo le prescrizioni imposte da quest’ultimo decreto ) è stato soggetto a rilievi da parte dei consulenti di parte, cui il CTU ha adeguatamente replicato. 20.- Se dunque la ratio della decisione impugnata, quanto all’inadempimento dell’obbligazione assunta, è la seguente, allora ne discende innanzitutto che: (a) Laratio sopra enucleata ha una sua sottesa ragione , e cioè che al fine di stabilire quali siano le prescrizioni tecniche da seguire in una costruzione non conta il momento in cui è rilasciata la concessione edi lizia , ma quello in cui sono iniziati i lavori. (b) la ratioè adeguatamente contestata con il primo motivo, con il quale il ricorrente fa presente che, anche per le opere i cui lavori, al momento della entrata in vigore dei nuovi criteri (DM del 2005), non sono ancora iniziati, c’è la possibilità, per i successivi 18 mesi, di seguire le vecchie regole in materia sismica. Dunque, il ricorrente assume che la tesi secondo cui,essendo i lavori iniziati dopo il DM del 2005, essi andavano fatti secondo le prescrizioni di quest’ultimo decreto, è infondata,in quanto la norma transitoria prevedeva che comunque, per 18 mesi ancora,si potesse fare applicazione dei criteri precedenti:quelli del 1987. (c) Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente denuncia un difetto di motivazione su tale aspetto, ossia sulla circostanza che,in base alla citata norma transitoria, egli aveva correttamente applicato le prescrizioni precedenti, proprio perché potevano essere seguiteper i successivi diciotto mesi. La censura è fondata. Infatti, prevede l’articolo 2 comma 2 dell’ordinanza che per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti , ed il comma 3 aggiunge che però In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti . La questione dell’applicabilità dellanorma transitoria, e dunque la questione della possibilità, per diciotto mesi, di applicare ancora le vecchie norme sismiche, era stata posta ai giudici di appello, come riportato in ricorso, che invece non vi fanno alcun riferimento, neanche per accertare se i lavori sono statiiniziati nei diciotto mesi, e dunque potevano ricadere nella norma transitoria che autorizzava il rispetto dei criteri antisismici precedenti. (d) ne deriva l’assorbimento dei motivi quattro, cinque, sei, e dieci che vertono sulla affermata responsabilità, la quale va rivista alla luce di quanto si è detto in accoglimento dei primi tre motivi, ma anche l’assorbimento dei motivi che censurano la determinazione del danno (ossia i motivi sette ed otto). (e) quanto al nono motivo, esso è fondato, in quanto il ricorrente ha dimostrato di avere posto la questione delle spese di ripristino del muro di spina sito al piano terra, e di avere evidenziato di non averne ordinato lui la demolizione, che sarebbe avvenuta dopo le sue dimissioni. Su tale motivo di censura in appello la corte di secondo grado non ha reso alcuna pronuncia. (f) assorbito deve altresì ritenersiil motivo undicesimo, che lamenta difetto di motivazione su un punto sottoposto alla corte di merito: quello della imputabilità (almeno nella sua interezza) del danno da mancato godimento dell’immobile al ricorrente, piuttosto che in tutto o in parte allo stesso committente, per avere questi contribuito a non ultimare l’opera, pur dopo le dimissioni del progettista, qui ricorrente. Si tratta di un danno che presuppone l’accertamento della responsabilità secondo quanto indicato in precedenza: ossia stabilendo se, date le circostanze temporali (inizio deilavori entro i diciotto mesi), si potessero o meno seguire i criteri previgenti il DM del 2005.Solo in caso di accertata responsabilità del progettista, si può discutere di ammontare del danno. (g) E’ infondato il dodicesimo motivo, che denuncia omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione del corrispettivo professionale. La pronuncia c’è ed è motivata: ritengono i giudici di appello che è corretto l’accertamento del primo grado relativo alla mancanza di prova della pattuizione di quel compenso, anziché di un altro, e che dunque il ricorrente non ha provato di avere diritto alla somma da lui vantata, anziché a quella riconosciuta dal committente. Altrettanto correttamente, i giudici di appello osservano che il giudice di primo grado non è incorso affatto, a sua volta, in omessa pronuncia, in quanto ha, per l’appunto, ritenuto la domanda sfornita di prova, e dunque l’ha esaminata. (h) Fondato è il tredicesimo motivo. Il ricorrente dimostra di avere posto, in appello, specifica censura sull’ammontare delle spese liquidate in primo grado,sia relativamente alla duplicazione di quelle di A TP e di quelle di merito, sia relativamente all’ammontare eccessivo di queste ultime. Il giudice di appello si è limitato ad effettuare una compensazione per un quarto, attesa una parziale soccombenza dell’appellato, ma nulla ha detto sull’ammontare della somma di partenza, quella su cui è stata operata la parziale compensazione, cosìche è incorso in vizio di omessa pronuncia. (i) I nfondato è il quattordicesimo motivo che denuncia difetto di motivazione circa la questione del corrispettivo dell’opera prestata. Il ricorrente aveva agito inizialmente con una ingiunzione di pagamento per circa 6 mila euro. Nel giudizio di opposizione il committente aveva indicato come pattuita una somma inferiore, che riteneva di avere già corrisposto. I giudici di merito indicano le ragioni del rigetto di tale motivo di appello, in maniera sufficiente: ritengono corretta la decisione di primo grado, cui non rinviano meramente, circa il difetto di prova di un accordo sul compenso. Il Tribunale aveva ritenuto del tutto sfornito di prova l’accordo sul compenso fatto valere dal progettista, ed i giudici di appello confermano questo accertamento ribadendo, e dunque a seguito di valutazione nel merito (tanto è vero che ricordano come lo stesso ricorrente abbia chiesto una CTU per la quantificazione), che il ricorrente non ha provato l’ammontare preteso. (l) Il quindices
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