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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 maggio 2021

Cassazione n. 03038/2023

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la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 29807/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine delricorso; –ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 9155/2021 de l [OSCURATO:PERSONA] , depositata il24/5/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’1/12/2022. rilevato che il Relatore aveva proposto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse in capo all’opponente sul rilievo che: - i l d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, ha aggiunto all’art. 12 del d.P.R.

Ric. 2021n. 29807 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 n. 602/1973, dopo il comma 4, un comma 4-bis, che cos̀ recita: “4-bis.

L’estratto di ruolo non ̀ impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”; - tale norma, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, evidentemente, le sanzioni amministrative), trova applicazione nei processi pendenti (salvo che sull’ammissibilità dell’impugnazione si sia formato il giudicato), poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata (cfr. Cass.

SU n. 26283 del 2022); - la verifica in ordine all’effettiva sussistenza dell’interesse all’impugnazione in capo all’opponente, nei termini sopra esposti, dev’essere svolta, d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, compreso il giudizio di legittimità; - nel caso in esame non emerge, in fatto, la sussistenza (e neppure la deduzione) di alcuna delle situazioni indicate dalla norma sopra esposta; considerato che, a fronte di tale proposta, il ricorrente, in memoria, ha, tra l’altro, dedotto che l’ammissibilità Ric. 2021n. 29807 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo è coperta dal giudicato interno; ritenuto che, a fronte di tale eccezione, il ricorso non presenti l’evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 29807/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine delricorso; –ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 9155/2021 de l [OSCURATO:PERSONA] , depositata il24/5/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’1/12/2022. rilevato che il Relatore aveva proposto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse in capo all’opponente sul rilievo che: - i l d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, ha aggiunto all’art. 12 del d.P.R. Ric. 2021n. 29807 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 n. 602/1973, dopo il comma 4, un comma 4-bis, che cos̀ recita: “4-bis. L’estratto di ruolo non ̀ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”; - tale norma, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, evidentemente, le sanzioni amministrative), trova applicazione nei processi pendenti (salvo che sull’ammissibilità dell’impugnazione si sia formato il giudicato), poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata (cfr. Cass. SU n. 26283 del 2022); - la verifica in ordine all’effettiva sussistenza dell’interesse all’impugnazione in capo all’opponente, nei termini sopra esposti, dev’essere svolta, d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, compreso il giudizio di legittimità; - nel caso in esame non emerge, in fatto, la sussistenza (e neppure la deduzione) di alcuna delle situazioni indicate dalla norma sopra esposta; considerato che, a fronte di tale proposta, il ricorrente, in memoria, ha, tra l’altro, dedotto che l’ammissibilità Ric. 2021n. 29807 Sez. 6 - 2 CC del 1 ° dicembre 2022 dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo è coperta dal giudicato interno; ritenuto che, a fronte di tale eccezione, il ricorso non presenti l’evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c.. P.Q.M. La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio
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