CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 32495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30 novembre 2021 la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, oltre a disporre la correzione di dati catastali di beni immobili di proprietà degli odierni ricorrenti e già oggetto di confisca nel giudizio di merito instaurato per reati fiscali, nuovamente revocava la restituzione ai medesimi ricorrenti - già disposta con ordinanza del 27 ottobre 2020 dello stesso Giudice - di detti beni e delle autovetture colà indicate, parimenti intestate ai ricorrenti. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo í ricorrenti, richiamata la complessiva vicenda processuale (nell'ambito della quale era stata già annullata la prima ordinanza con cui era stata revocata la restituzione dei beni personali di costoro), hanno osservato che nuovamente la Corte milanese, quale Giudice dell'esecuzione, aveva incardinato d'ufficio un procedimento di esecuzione non richiesto da alcuna parte processuale. In proposito, infatti, la Corte si era dichiarata Giudice del rinvio laddove, al contrario, questa Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio l'ordinanza del 28 gennaio 2021, che - appunto - aveva già corretto le indicazioni dei beni e revocato la restituzione. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta la contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte territoriale per superare il giudicato formatosi in seno all'ordinanza originaria del 27 ottobre 2020, già divenuta definitiva. 3. Il Procuratore generale - assumendo che il giudice dell'esecuzione aveva agito su impulso dei due interessati alla restituzione ma, invece di rigettare l'istanza, aveva disposto la revoca del provvedimento del quale si chiedeva esecuzione, in mancanza di una istanza del pubblico ministero - ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso va riqualificato come opposizione a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano quale Giudice dell'esecuzione. 4.1. A questo proposito, infatti, si osserva che il Giudice dell'esecuzione ha deciso all'esito di un'udienza camerale la questione che, secondo quanto disposto dall'art. 676, comma 1 cod. proc. pen., andava definita ai sensi dell'art. 667 comma 4, quindi senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico ministero e notificata all'interessato. Avverso l'ordinanza così pronunciata può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice, a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.. Al riguardo, è stato ripetutamente osservato che, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, Filomena, Rv. 252572; da ult. Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061, per la quale è stato precisato che l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze), dovendosi pertanto riqualificare come opposizione l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso (cfr. Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079). 4.2. Ciò posto, pertanto, e con assorbimento degli ulteriori motivi di censura, qualificata l'impugnazione come opposizione ex articolo 667, comma 4 cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ex articolo 667, comma 4 cpp dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 19/05/20