CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 09945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TIEBEZIEMI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIato avviso alte partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini Tribunale di Bari dichiarava la sua incompetenza a pronunciarsi sulla richiesta di indulto presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena che era stata irrogata al condannato con sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Pesaro il 10/04/2006. Con provvedimento del 12/08/2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sull'assunto che il Giudice per le indagini Tribunale di Bari aveva denegato la sua competenza, sull'istanza di indulto presentata da [OSCURATO:PERSONA], facendo erronea applicazione dell'art. 665 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dalla la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari è inammissibile. Osserva il Collegio che il provvedimento declinatorio della competenza, che risulta connotato dal rifiuto di un organo giudiziario di prendere conoscenza del procedimento di cui è investito, necessita dell'adozione di un provvedimento formale con cui manifesta la decisione di non provvedere nel merito, sul presupposto della sua incompetenza, indicando contestualmente l'organo ritenuto competente. L'organo giudiziario investito della competenza, a sua volta, se si ritiene incompetente a provvedere, deve sollevare conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione, onde evitare una situazione di stasi processuale, che è possibile risolvere solo attraverso lo strumento previsto dall'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26373 del 24/01/2017, Orbulescu, Rv. 270116-01; Sez. 1, n. 3257 del 06/07/1992, Mura, Rv. 191594-01). Ne discende che, in assenza di due provvedimenti declinatori di competenza, la semplice missiva di trasmissione o il provvedimento di restituzione degli atti non sono autonomamente impugnabili - in termini analoghi a quanto riscontrabile nel caso in esame - e non possono ritenersi suscettibili di dare luogo ad alcun conflitto risolubile ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto che occorre ribadire: «E' inammissibile la denuncia di un conflitto negativo di competenza in assenza di due formali provvedimenti declinatori di competenza, non essendo sufficiente la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l'indicazione della dicitura "per competenza"» (Sez. 1, n. 39972 del 16/09/2014, Monaco, Rv. 260907). Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .;ndo [OSCURATO:PERSONA] a r ph i j 40.14