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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09349/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Pietro ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con recidiva nel biennio, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale, per essere stata la recidiva nel biennio contestata in relazione a una violazione amministrativa mai notificata all'imputato, difettando dunque il requisito della definitività dell'accertamento.

Considerato in diritto

1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Il motivo non può ritenersi manifestamente infondato (cfr. sulla definitività dell'accertamento della violazione amministrativa ai fini della sussistenza della recidiva nel bienni necessaria per integrare la fattispecie penalmente rilevante ancora prevista dall'art. 116, codice strada, sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272209, in cui si è chiarito che, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato; ma anche n. 27398 del 6/4/2018, P.M. in proc.

Dedominici, Rv. 273405).

Pertanto, deve ritenersi validamente instaurato anche il rapporto di impugnazione.

Tuttavia, in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc.

Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169).

3. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dello stesso motivo di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art.157 cod. pen.), in relazione al tempus commissi delicti (15/6/2016).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Deciso il 9 febbraio 2022.

Il Consigliere est.

Il P sidente abriella Cappello D • atell Ferranti DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Pietro ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con recidiva nel biennio, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale, per essere stata la recidiva nel biennio contestata in relazione a una violazione amministrativa mai notificata all'imputato, difettando dunque il requisito della definitività dell'accertamento. Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Il motivo non può ritenersi manifestamente infondato (cfr. sulla definitività dell'accertamento della violazione amministrativa ai fini della sussistenza della recidiva nel bienni necessaria per integrare la fattispecie penalmente rilevante ancora prevista dall'art. 116, codice strada, sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272209, in cui si è chiarito che, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato; ma anche n. 27398 del 6/4/2018, P.M. in proc. Dedominici, Rv. 273405). Pertanto, deve ritenersi validamente instaurato anche il rapporto di impugnazione. Tuttavia, in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). 3. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dello stesso motivo di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art.157 cod. pen.), in relazione al tempus commissi delicti (15/6/2016). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. Il P sidente abriella Cappello D • atell Ferranti DEPOSITATO
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