CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39454/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 21362/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, ha confermato la sentenza del 4 giugno 2020 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale semplice e, ritenuta la recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni di mera teoria e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e che chiariscano la portata critica nei confronti della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]