CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45916/21 Rilevato ccc con sen'cenza in ciata 22 dicembre 2016 il Tribunale di Asti h'à condannato Fla\ Berdizze e cene di legge per i reati del capo a), relativo alla violazione dell'art. 2 d.i=gs. n. 74 del 2000, esclusivamente in ordine alle fatture emesse da Raffaee D',Acdc: ce corso de 2009 e da [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011:. ,,:71/evaito cne con sentenza in data 27 novembre 2020 la Corte di appello di Torino ha •;ichiar.aito e: non doversi procedere nei confronti del Bordizzo per i fatti anteriori al . 17 settembre 2011 a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, bio rideterm,riato la pena in a:ini 1 e mesi 6 di reclusione; Rilevato cne ccc primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge perché il rapo d'irriplicaziorie era generico, ron specificando per quale tipologia di dichiarazione -i'scaiel"irriprenOitore si sarebbe avvalso di elementi passivi fittizi e, soprattutto se e cuando queste dichiarazioni sarebbero state presentate; con il secondo deduce la di norme processuali ai fini dell'individuazione della data di commissione bei reato; con 7 terzo denuncia ii vizio di motivazione per l'incertezza del capo C'imputazione; con i! quarto eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, essendo insufficiente i rinvio alla sentenza di primo grado; con il quinto iarnenta I \./:/..b di motivazione per il travisamento della prova, perché non era vero che erano stEit: rinvenuti nel:a sua disponibilità il timbro e la documentazione fiscale 7?//e1./:-3-it; che con !a memoria contesta l'assegnazione del fascicolo alla Settima 5:..ezione„ ribacAsce gii argomenti svolti in ricorso e chiede la trattazione da parte della Terza Sezione; Conside,-a::-c che ia .:)rima e la terza censura sono generiche in merito al capo -O'impiAazione, sufficierCemente dettagliato da consentire l'esercizio di idonea difesa ia ,Corte territoriale ha ribadito che nel capo d'imputazione a carico del rcorre•te, sa pure c:or la relatic ai capi d'imputazione successivi a carico di altri soggetti! sono state ndicate le fatture inesistenti utilizzate nelle dichiarazioni dei redot e soggeti emittenti, il che è sufficiente alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (s.: vedano in particolare, oltre al precedente citato nella sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]: 3! n. 6102 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Lai, Rv. 258905 — 01, secondo cui in tema di rear.i tributari, ia mancanza nel capo di imputazione di una specifica e c-,naCbe tutte ie fatture ritenute falsificate o contraffatte non comporta L44 acuta cenericka.o ndetc-minatezza della contestazione del reato di cui all'art. 2 del Ags. r. 74 c 2000, allorché tali documenti siano agevolmente identificabili attraverso 1 nce:arno ad una categoria omogenea che ne renda comunque possibile indivtuaz:one anche Se-z. 3, n. 20858 del 07/11/2017, dep. 2018, Dorini, Rv. 272758 - 01, che ha ritenuto sufficiente il fatto che il capo di imputazione fosse corredato d prospetti contenenti gli importi riferiti a ciascuna prestazione fatturata, .-:onché nem:net:vi deLa società emittente e Sez. 3, n. 6509 del 06/11/2019, dep. 2020, Pace, Rv. 273544-01, che ha ritenuto sufficientemente determinato il capo a'imputaz:one :nOicante in modo generico e omnicomprensivo tutte le fatture del 2311); Considerato che :a seconda censura in merito alla data del commesso reato è ge.nerica .-;erc'né nei capo d'imputazione risultano indicate le annualità delle d;chiaraz:oni dei eddit.l, ma ia difesa non ha allegato la rilevanza di un ulteriore grado • specificaztne e, d'altra parte, la Corte territoriale ha già provveduto al'accertamento delia prescrizione dei fatti anteriori al 17 settembre 2011 maturata momento della decisione; ConsiCerax che ia cuarta censura è fattuale perché relativa all'accertamento della . i-esoonsab:lità compiuto dai Giudici di merito: il Bordizzo, titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva utliizzato ie fatture fornitegli dalla Chiavarino, che era titolare di una ciartita 1VA associata a un'attività di assistenza sociale residenziale, e dal D'Addio, la cui partita 'J:.VA era stata chiusa d'ufficio da anni, senza realmente acquistare e:cunceé, aiVevidente fine di far figurare elementi passivi idonei ad abbattere gli utili e dunpue ac evadere :e imposte; Considerato crie I ‘1,11to motivo relativo al travisamento della prova concerne profili non decisivi:. d& momento che la sentenza della Corte di appello ha valorizzato altri • significativi ,elernent con cui la difesa non si è confrontata.: la circostanza che cli assegni dall in pagamento erano monetizzati contestualmente - elemento consCe.ratc non irragionevolmente indicativo dell'inesistenza delle operazioni commercia;: circostanza che i due emittenti le fatture non avevano dichiarato i recicti oercept i corrispondenza delle fatture emesse, la circostanza che la Cniaverinp svo.geva altra attività mentre la partita IVA del D'Addio era stata chiusa; Riteriuro, pe:tanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statvzioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. ina -nr,- ssib:le il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese -2,roce5sual e: dea scrnrna: di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende C0.5; deciso