CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 settembre 2025
Cassazione n. 00369/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26746/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E LAVORO S.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to Prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to GiovanniPanzera [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 467/2017,depositata il 13 / 2 / 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. al [OSCURATO:PERSONA] d i Produzione e Lavoro S.C . ( CCPL ) è stato notificato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2011, con recupero a tassazione di un imponibile consolidato di euro 4.514.198,00; 2. con la sentenza impugnata n. 467/2017 la CTR dell’Emilia - Romagna ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Reggio nell’Emilia 302/2014, che aveva respinto il ricorso della società; 3. CCPL ha proposto ricorso affidato a cinque motivi mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; 4. l’Agenzia delle entrate ha depositato il 2 settembre 2025 istanza affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere; 5. l a causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; Considerato che: 1. l’Agenzia delle e ntrate ha depositato una richiesta con cui ha chiesto la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo; 2. alla richiesta è allegato l’accordo conciliativo n. 500019/2025 con proposta 31 luglio 2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], accettata il 6 agosto 2025 dal procuratore speciale della ricorrente. Nelle premesse le parti danno atto di definire il giudizio attenendosi al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con le sentenzen. 4595/2023 e 22279/23 ; 3. per effetto dell’accordo, essendo venuto meno l’interesse delle parti alla prosecuzione della lite , è cessata la materia del contendere e vadunque dichiarata l’estinzione del giudizio; 4. le parti si sono espressamente accordate per la compensazione delle spese di lite; 5. n on ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione d