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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 23648/2022

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4974/2021proposto da: GarlisiRosario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ì il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 98P30 8602T ), e GarlisiFlavio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: GRL F L V 02A12 B602T ) , entrambi nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D03 M052U), presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, giusta procura in calce al ricorso su foglio separato; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata ope legis in Avviso accertamento maggior reddito di capitale – Compensazione spese processuali Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 6122/09 /20 19 emessa dalla CTR Sicilia il 28/10/2019e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2004, aveva accertato, all’esito di una indagine operata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui egli era socio al 17,78%, un maggior reddito di capitale.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, preso atto della richiesta della Agenzia delle Entrate di declaratoria di estinzione del giudizio per aver prestato acquiescenza alla sentenza emessa dalla CTR nei confronti della società, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR stabilito la compensazione delle spese di giudizio, nonostante dovesse applicarsi il principio di soccombenza virtuale, essendo la cessazione della materia del contendere seguita all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che sia in primo grado che con l’appello egli aveva chiesto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, depositando altresì un’apposita nota delle spese.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione o, comunque, per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso, al fine di giustificare la compensazione delle spese, una motivazione del tutto apparente (sul presupposto dell’asserito “silenzio delle parti”).

4. I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, si rivelano fondati.

In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo".

Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese.

Tuttavia, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legisprevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; conf.

Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017).

In proposito, va ricordato che l’art. 46 (intitolato “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”), mentre al primo comma prevede che “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte,nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.”, al terzo comma stabilisce che “Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.”.

In quest’ottica, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011).

Pur tuttavia, in siffatta evenienza, il provvedimento con il quale, nonostante la cessazione della materia del contendere e in deroga al criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono integralmente compensate deve essere adeguatamente motivato.

Orbene, non è revocabile in dubbio che la giustificazione addotta dalla CTR (“nel silenzio delle parti può operarsi la compensazione delle spese”) non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

2. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto.

La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata, con rinvio della causa, anche al fine di regolamentare le spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4974/2021proposto da: GarlisiRosario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ì il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 98P30 8602T ), e GarlisiFlavio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: GRL F L V 02A12 B602T ) , entrambi nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70D03 M052U), presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, giusta procura in calce al ricorso su foglio separato; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata ope legis in Avviso accertamento maggior reddito di capitale – Compensazione spese processuali Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 6122/09 /20 19 emessa dalla CTR Sicilia il 28/10/2019e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2004, aveva accertato, all’esito di una indagine operata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui egli era socio al 17,78%, un maggior reddito di capitale. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, preso atto della richiesta della Agenzia delle Entrate di declaratoria di estinzione del giudizio per aver prestato acquiescenza alla sentenza emessa dalla CTR nei confronti della società, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR stabilito la compensazione delle spese di giudizio, nonostante dovesse applicarsi il principio di soccombenza virtuale, essendo la cessazione della materia del contendere seguita all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che sia in primo grado che con l’appello egli aveva chiesto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, depositando altresì un’apposita nota delle spese. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione o, comunque, per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso, al fine di giustificare la compensazione delle spese, una motivazione del tutto apparente (sul presupposto dell’asserito “silenzio delle parti”). 4. I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, si rivelano fondati. In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese. Tuttavia, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legisprevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; conf. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017). In proposito, va ricordato che l’art. 46 (intitolato “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”), mentre al primo comma prevede che “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte,nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.”, al terzo comma stabilisce che “Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.”. In quest’ottica, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011). Pur tuttavia, in siffatta evenienza, il provvedimento con il quale, nonostante la cessazione della materia del contendere e in deroga al criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono integralmente compensate deve essere adeguatamente motivato. Orbene, non è revocabile in dubbio che la giustificazione addotta dalla CTR (“nel silenzio delle parti può operarsi la compensazione delle spese”) non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. 2. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto. La sentenza impugnata va, per l’effetto, cassata, con rinvio della causa, anche al fine di regolamentare le spese del presente giudizio, alla CTR della Sicilia in differente composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione
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