CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03872/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WZBGH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4 c.p. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pag. 6 della motivazione) che, d'altra parte, non ha ritenuto nemmeno di poter ricondurre il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art.648 cod. pen. risultando perciò, ed anche per questo verso, del tutto impraticabile il riconoscimento della sollecitata attenuante (cfr., Sez. 2 - , n. 2890 del 15/11/2019, Diop, Rv. 277963 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]