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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02950/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi suscettibili di valutazione meno grave del fatto e del giudizio sulla personalità, \ ,_/ oltre alla incensuratezza del ricorrente come tale inidonea a giustificare un diverso trattamento punitivo, già orientato sull'applicazione della pena ben lontana dalla pena media; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere , late

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi suscettibili di valutazione meno grave del fatto e del giudizio sulla personalità, \ ,_/ oltre alla incensuratezza del ricorrente come tale inidonea a giustificare un diverso trattamento punitivo, già orientato sull'applicazione della pena ben lontana dalla pena media; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere , late
Sentenza Cassazione n. 02950/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris