CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17415/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della PROC.GEN.CORTE APPELLO di ROMAU;13 , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha rigettato ila richiesta di riconoscimento della fungibilità, in riferimento alla pena in espiazione, di un periodo di carcerazione cautelare. 2. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento oggetto di ricorso non è impugnabile. Contro i provvedimenti del pubblico ministero in fase esecutiva l'interessato ha la possibilità di fare ricorso al giudice dando inizio non già ad un giudizio impugnatorio ma a procedimento di esecuzione. Gli atti del pubblico ministero della fase esecutiva non possono costituire oggetto diretto di un ricorso per cassazione, attesa la loro inoppugnabilità. 3. Alla luce di quanto statuito dall'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d iso 11 14 aprile 2022 Il cons estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] S f o Mogini [OSCURATO:PERSONA]