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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27586/2023

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a l numer o 33316 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso, domiciliatosi presso il proprio studio in Genova, alla via Malta, n.-ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].

Sama -intimato- per la cassazione del decreto del T ribunale di Alessandria,depositato in data 22 ottobre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA]-Decreto di liquidazione compensi ad avvocato – Differenza rispetto alla liquidazione del giudice della causa.RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dal decreto impugnato, per l’aspetto ancora d’interesse, che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] prestò la propria attività in un giudizio scaturente da un’opposizione a decreto ingiuntivo dapprima in favore della [OSCURATO:SOCIETA] poi del fallimento, subentrato nel corso della controversia.

Il giudice di quel giudizio, con la sentenza che lo aveva definito, divenuta cosa giudicata, aveva compensato un quarto delle spese di lite e condannato le controparti a corrispondere al [OSCURATO:SOCIETA] i residui tre quarti, liquidati in complessivi euro 16.040,25.

Il giudice delegato, invece, al quale il professionista si era rivolto per ottenere la liquidazione dei compensi per le attività svolte, si limitò a liquidarli per le fasi in cui il [OSCURATO:SOCIETA] era subentrato (ossia per quelle istruttoria e decisionale), e comunque in misura inferiore a quella stabilita dal giudice della causa(ossia in euro 6900,00 per la fase istruttoria e in euro 4000,00 per la fase decisionale).

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto, ma il T ribunale di Alessandria ha respinto il reclamo.

A fondamento della decisione ha escluso che il giudice delegato fosse vincolato alla liquidazione compiuta dal giudice del giudizio, precisando che il passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito la controversia incideva unicamente sull’individuazione del valore di essa, al quale il giudice delegato si era comunque attenuto.

A tanto ha aggiunto che altresì corretta è la liquidazione del giudice delegato ragguagliata alle sole fasi in cui il difensore ha prestato la propria attività per il [OSCURATO:SOCIETA], posto che nessuna norma prevede che la circostanza che la proce dura si giovi RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dell’attività svolta in precedenza sia titolo di prededucibilità dei relativi compensi.

Contro questo decreto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui non v’è replica.

Motivi della decisione 1.- C ol primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei compensi di avvocato, perché il T ribunale di Alessandria avrebbe trascurato che le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza passata in giudicato erano vincolanti per il giudice delegato e avrebbe applicato una norma diversa da quella cui si riferiva la giurisprudenza di legittimità che, pure, aveva inteso seguire.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, con la sentenza che si richiama in ricorso (Cass. n. 4269/16), e sulla quale si fa leva anche nel decreto impugnato, ha stabilito che il provvedimento, ex art. 25 l.fall., di liquidazionedel compenso al difensore che abbia assistito in una causa la curatela fallimentare risponde a esigenze specifiche della procedura; di modo che la liquidazione autonoma non è preclusa dal provvedimento che il giudice di quella causa abbia reso ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quanto al regolamento finale delle spese processuali. 1.1.- Il principio si coordina con la regola generale in base alla quale la misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nel provvedimento che condanna la controparte a pagare le spese e gli onorari di causa, e dev’essere determinata in base a criteri differenti da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti.RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 2.- Diverso è difatti il fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari che poggia, per il cliente, sul contratto diprestazione d'opera e, per la parte soccombente, sul principio di causalità (tra varie, Cass. n. 11448/92; n. 1264/99).

Il cliente, quindi, è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato da lui nominato; ma la determinazione del relativo ammontare non è conformata dalla pronuncia sulle spese del giudice che ha definito la causa cui quelle spese si riferiscono, perché l’avvocato non è parte del relativo giudizio. 2.1.- I n linea di principio , pertanto, la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nel provvedimento che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 247/12, che ha determinato il passaggiodal sistema tariffario a quello dei parametri .

L’art. 13 della legge, difatti, là dove prevede che se il compenso non è stato stabilito per iscritto tra cliente ed avvocatoè liquidato dal giudice, ne ragguaglia la determinazione non già al principio di causalità, che governa le statuizioni sulle spese contenute nel provvedimento che definisce il giudizio, bensì ai parametri allegati al d.m. n. 55/14 , ossia alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, de lla natura, de lla difficoltà e de l valore dell'affare, de lle condizioni soggettive del cliente, de i risultati conseguiti dal numero e de lla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate(Cass. n. 25992/18). 3.- Il fatto che l’avvocato non sia parte del giudizio che ha contrapposto il proprio cliente alla controparte non consente allora, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, che il RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore passaggio in giudicato delle statuizioni concernenti le spese ne determini nei suoi confronti l’irretrattabilità. 3.1.- L a conseguenza, più ridotta, che si produce per effetto del passaggio in giudicato di quelle statuizioni sta nell’indiscutibilità della determinazione del valore della causa trattata, cui associare la valutazione del pregio dell'o pera prestata e del risultato ottenuto dal professionista, alla luce prima dell’art. 6 del d.m. n. 127/04, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del giudizio definito da Cass. n. 4269/16, e poi dall’art. 5 del d.m. n. 55/1 4 , applicabile all’epoca dei fat ti esaminati col decreto impugnato e quindi correttamente richiamato dal Tribunale di Alessandria; e ciò proprio per le ragioni chiarite da questa Corte con la sentenza da ultimo richiamata, posto che fino al giudicato, per la determinazione del valore da assumere a base del suddetto provvedimento, non è possibile aver riguardo al valore effettivo della causa trattata, sul quale appunto incide anche l'esito delle domande. 4.- Resta da stabilire la sorte della differenza tra le due liquidazioni, in particolare nel caso in cui la liquidazione del giudice della causa sia più generosa di quella del giudice delegato.

Questa Corte ha al riguardo stabilito (ancora con la sentenza n. 4269/16) che il professionista può invocare quella decisione come titolo per ottenere la maggior somma che gli compete per l'opera prestata che, se incamerata dalcuratore, ne determinerebbe una ingiusta locupletazione.

Ela sede per farlo è il procedimento di reclamo ex art. 26 l.fall., al quale è rimesso , in caso di contestazione, l’accertamento dei crediti derivanti dalle liquidazioni di compensi, a norma dell’art. 111-bis l.fall.RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 4.1.- Si è, tuttavia, aggiunto che a tal fine non occorre che il professionista provi la ricezione dei maggiori importi da parte della massa, spontaneamente o all’esito di azioni esecutive.

In effetti, si ancorerebbe altrimenti il diritto del professionista di pretendere la differenza in più, liquidata dal giudice della causa pur sempre a ristoro delle spese legali, alla circostanza, di cui il curatore non è neppure tenuto a dargli comunicazione, che quella somma sia stata, o no, versata dalla controparte, anche spontaneamente.

Il che rischierebbe di vulnerare irrimediabilmente il suo diritto di azione e di difesa, in considerazione degli stringenti termini posti dal legislatore per la proposizione del reclamo ex art. 26 l.fall. 5.- Il punto è , peraltro, che la locupletazione che rileva nel caso in esame corrisponde a un impoverimento indiretto del difensore, poiché manca un nesso di causalità diretto fra la prestazione da lui svolta, e remunerata dalla liquidazione che il giudice della causa opera sulla base del principio di causalità e pone a carico della parte soccombente, ossia della controparte di quella difesa, e l’arricchimento, che va a vantaggio della massa, ossia della parte difesa: di modo che la massa incamera somme, versate dalla controparte, che remunerano la prestazione di un terzo, ossia del difensore di chi le riceve (sull’este nsione della tutela da ingiustificato arricchimento alle ipotesi in cui l’arricchimento -e, specularmente l’impoverimento- sia indiretto, purché l’arricchito riceva il beneficio a titolo gratuito, vedi Cass., sez. un., n. 24772/08; conf., tra varie, n. 29672/21). 5.1.- P roprio perché l’ impoverimento è indiretto, il difensore, anche quando propone reclamo ex art. 26 l.fall. per contestare la liquidazione del proprio compenso che il giudice delegato abbia operato in misura inferiore a quella compiuta dal RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore giudice della causa, non è in grado di sapere se il proprio corrispondente impoverimento, conseguente all’arricchimento della massa, si sia già verificatocon l’incasso della dif ferenza. 6.- Ma l’azione generale di arricchimento senza causa, che nel microcosmo fallimentare in relazione ai compensi, si è visto, s’incanala nel procedimento di liquidazione e nel successivo di reclamo, pur sempre è chiamata ad assolvere la funzione, in base a una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrioeconomico tra le parti (tra varie, Cass. n. 10810/20); e tale equilibrio può essere salvaguardato dalla pronuncia del giudice delegato che riconosca al difensore la differenza in questione, sospensivamente condizionandone gli effetti all’effettivo incameramento della somma da parte del curatore.

Di questa pronuncia, tuttavia, non v’è necessità nel caso in esame, in quanto il Tribunale di Alessandria, con statuizioni non contestate in ricorso (e, anzi , riscontrate alle pagine 7 - 8) , ha escluso che la curatela possa trarre ingiusto arricchimento dalla differenza tra la somma liquidata dal giudice delegato e quella liquidata dal giudice della causa, non soltanto perché ha accertato che la sentenza nella parte che interessa non ha avuto, sino al momento della pronuncia del decreto impugnato, alcuna esecuzione, ma, e soprattutto, perché è «…intervenuto un accordo transattivo che prevede diversa regolamentazione dei rapporti tra le parti». 6.1.- Il motivo è r igettato , con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la proceduraliquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione ex art. 26 l.fall., ha diritto di pretendere la differenza a titolo d’ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all’effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, se non già avvenuto”. 7.-Anche il secondo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, n. 6, e 111 l.fall., in quanto il T ribunale di Alessandria non avrebbe considerato, da un lato , che l’avvocato che assiste il curatore fallimentare non ha diritto al compenso fino alla chiusura del giudizio al quale si riferisce l’incarico e, dall’altro , che il credito maturato nella fase antecedente è prededucibile in quanto il fallimento si è giovato dell’attività precedentemente svolta, è infondato.

Sotto il primo versante, è per l’appunto il testo dell’art. 25 l.fall. a smentire la prospettazione del ricorrente.

La norma stabilisce difatti che il giudice delegato «Su proposta del curatore, liquida i compensi…ai difensori nominati dal medesimo curatore».

Il compenso remunera quindi l’incarico conferito dal curatore, non già quello conferito dal fallito, quando era in bonis.

Difatti, per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente, il mandato difensivo si scioglie immediatamente, perfino nel caso in cui esso sia relativo a un procedimento pendente in Cassazione: lo si evince dall’art. 43, comma 1, l.fall., secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale, nonché dal comma 3 della medesima norma, in base al quale l'apertura del fallimento determina automaticamente RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore l'interruzione dei processi (di merito) in corso (in termini, Cass. n. 4795/20).

Il fallimento comporta per conseguenza una cesura tra l’attività svolta in esecuzione dell’incarico conferito dal cliente quando era in bonis e quella compiuta adempiendo l’incarico conferito dal curatore, l’unico remunerato con la liquidazione compiuta dal giudice delegato. 7.2.- Neanche coglie nel segno il profilo della censura calibrato sulla pretesa prededucibilità del credito maturato per effetto dell’attività difensiva svolta antecedentemente al fallimento, della quale si sia valso il (medesimo) difensore nella prosecuzione del giudizio.

La cesura tra i due incarichi esclude in radice che possa ricorrere il parametro dell’occasionalità richiamato dall’art. 111 l.fall. («Sono considerati crediti prededucibili…quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge»).

Nemmeno ricorre, peraltro, il parametro della funzionalità, che implica la sussistenza, ex ante, di una relazione d’inerenza necessaria, perché volta alla conservazione o all’incremento delle utilità patrimoniali, aziendali e negoziali (Cass., sez. un., n. 42093/21, punto 21).

La precedenza processuale del credito, in cui si risolve la prededucibilità, richiede la strumentalità, appunto ex ante, e non già ex post come nel ca so in esame, dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, al fine di renderla più efficiente (Cass. n. 36465/22).

Rileva, quindi, la proiezione esterna dell’attività svolta, in funzione degli interessi della massa, che nel caso in esame non è ravvisabile, in quanto la dichiarazione di fallimento ha, al contrario, interrotto quell’attività.

Il motivo è respinto.RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 8.-Ne risulta assorbito il terzo motivo, col quale si denuncia l’omesso esame del fatto decisivo dato dalla mancanza di liquidazione dei compensi per la fase di studio e per quella introduttiva del giudizio, posto che il credito corrispondente, come tutti i crediti concorsuali, va sottoposto all’accertamento del passivo. 9.-Il ricorso è rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a l numer o 33316 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso, domiciliatosi presso il proprio studio in Genova, alla via Malta, n.-ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. Sama -intimato- per la cassazione del decreto del T ribunale di Alessandria,depositato in data 22 ottobre 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA]-Decreto di liquidazione compensi ad avvocato – Differenza rispetto alla liquidazione del giudice della causa.RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dal decreto impugnato, per l’aspetto ancora d’interesse, che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] prestò la propria attività in un giudizio scaturente da un’opposizione a decreto ingiuntivo dapprima in favore della [OSCURATO:SOCIETA] poi del fallimento, subentrato nel corso della controversia. Il giudice di quel giudizio, con la sentenza che lo aveva definito, divenuta cosa giudicata, aveva compensato un quarto delle spese di lite e condannato le controparti a corrispondere al [OSCURATO:SOCIETA] i residui tre quarti, liquidati in complessivi euro 16.040,25. Il giudice delegato, invece, al quale il professionista si era rivolto per ottenere la liquidazione dei compensi per le attività svolte, si limitò a liquidarli per le fasi in cui il [OSCURATO:SOCIETA] era subentrato (ossia per quelle istruttoria e decisionale), e comunque in misura inferiore a quella stabilita dal giudice della causa(ossia in euro 6900,00 per la fase istruttoria e in euro 4000,00 per la fase decisionale). L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto, ma il T ribunale di Alessandria ha respinto il reclamo. A fondamento della decisione ha escluso che il giudice delegato fosse vincolato alla liquidazione compiuta dal giudice del giudizio, precisando che il passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito la controversia incideva unicamente sull’individuazione del valore di essa, al quale il giudice delegato si era comunque attenuto. A tanto ha aggiunto che altresì corretta è la liquidazione del giudice delegato ragguagliata alle sole fasi in cui il difensore ha prestato la propria attività per il [OSCURATO:SOCIETA], posto che nessuna norma prevede che la circostanza che la proce dura si giovi RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore dell’attività svolta in precedenza sia titolo di prededucibilità dei relativi compensi. Contro questo decreto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.- C ol primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché dei principi in materia di determinazione e liquidazione dei compensi di avvocato, perché il T ribunale di Alessandria avrebbe trascurato che le statuizioni sulle spese contenute nella sentenza passata in giudicato erano vincolanti per il giudice delegato e avrebbe applicato una norma diversa da quella cui si riferiva la giurisprudenza di legittimità che, pure, aveva inteso seguire. Il motivo è infondato. Questa Corte, con la sentenza che si richiama in ricorso (Cass. n. 4269/16), e sulla quale si fa leva anche nel decreto impugnato, ha stabilito che il provvedimento, ex art. 25 l.fall., di liquidazionedel compenso al difensore che abbia assistito in una causa la curatela fallimentare risponde a esigenze specifiche della procedura; di modo che la liquidazione autonoma non è preclusa dal provvedimento che il giudice di quella causa abbia reso ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quanto al regolamento finale delle spese processuali. 1.1.- Il principio si coordina con la regola generale in base alla quale la misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nel provvedimento che condanna la controparte a pagare le spese e gli onorari di causa, e dev’essere determinata in base a criteri differenti da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti.RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 2.- Diverso è difatti il fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari che poggia, per il cliente, sul contratto diprestazione d'opera e, per la parte soccombente, sul principio di causalità (tra varie, Cass. n. 11448/92; n. 1264/99). Il cliente, quindi, è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato da lui nominato; ma la determinazione del relativo ammontare non è conformata dalla pronuncia sulle spese del giudice che ha definito la causa cui quelle spese si riferiscono, perché l’avvocato non è parte del relativo giudizio. 2.1.- I n linea di principio , pertanto, la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nel provvedimento che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 247/12, che ha determinato il passaggiodal sistema tariffario a quello dei parametri . L’art. 13 della legge, difatti, là dove prevede che se il compenso non è stato stabilito per iscritto tra cliente ed avvocatoè liquidato dal giudice, ne ragguaglia la determinazione non già al principio di causalità, che governa le statuizioni sulle spese contenute nel provvedimento che definisce il giudizio, bensì ai parametri allegati al d.m. n. 55/14 , ossia alle caratteristiche dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, de lla natura, de lla difficoltà e de l valore dell'affare, de lle condizioni soggettive del cliente, de i risultati conseguiti dal numero e de lla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate(Cass. n. 25992/18). 3.- Il fatto che l’avvocato non sia parte del giudizio che ha contrapposto il proprio cliente alla controparte non consente allora, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, che il RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore passaggio in giudicato delle statuizioni concernenti le spese ne determini nei suoi confronti l’irretrattabilità. 3.1.- L a conseguenza, più ridotta, che si produce per effetto del passaggio in giudicato di quelle statuizioni sta nell’indiscutibilità della determinazione del valore della causa trattata, cui associare la valutazione del pregio dell'o pera prestata e del risultato ottenuto dal professionista, alla luce prima dell’art. 6 del d.m. n. 127/04, applicabile all’epoca dei fatti oggetto del giudizio definito da Cass. n. 4269/16, e poi dall’art. 5 del d.m. n. 55/1 4 , applicabile all’epoca dei fat ti esaminati col decreto impugnato e quindi correttamente richiamato dal Tribunale di Alessandria; e ciò proprio per le ragioni chiarite da questa Corte con la sentenza da ultimo richiamata, posto che fino al giudicato, per la determinazione del valore da assumere a base del suddetto provvedimento, non è possibile aver riguardo al valore effettivo della causa trattata, sul quale appunto incide anche l'esito delle domande. 4.- Resta da stabilire la sorte della differenza tra le due liquidazioni, in particolare nel caso in cui la liquidazione del giudice della causa sia più generosa di quella del giudice delegato. Questa Corte ha al riguardo stabilito (ancora con la sentenza n. 4269/16) che il professionista può invocare quella decisione come titolo per ottenere la maggior somma che gli compete per l'opera prestata che, se incamerata dalcuratore, ne determinerebbe una ingiusta locupletazione. Ela sede per farlo è il procedimento di reclamo ex art. 26 l.fall., al quale è rimesso , in caso di contestazione, l’accertamento dei crediti derivanti dalle liquidazioni di compensi, a norma dell’art. 111-bis l.fall.RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 4.1.- Si è, tuttavia, aggiunto che a tal fine non occorre che il professionista provi la ricezione dei maggiori importi da parte della massa, spontaneamente o all’esito di azioni esecutive. In effetti, si ancorerebbe altrimenti il diritto del professionista di pretendere la differenza in più, liquidata dal giudice della causa pur sempre a ristoro delle spese legali, alla circostanza, di cui il curatore non è neppure tenuto a dargli comunicazione, che quella somma sia stata, o no, versata dalla controparte, anche spontaneamente. Il che rischierebbe di vulnerare irrimediabilmente il suo diritto di azione e di difesa, in considerazione degli stringenti termini posti dal legislatore per la proposizione del reclamo ex art. 26 l.fall. 5.- Il punto è , peraltro, che la locupletazione che rileva nel caso in esame corrisponde a un impoverimento indiretto del difensore, poiché manca un nesso di causalità diretto fra la prestazione da lui svolta, e remunerata dalla liquidazione che il giudice della causa opera sulla base del principio di causalità e pone a carico della parte soccombente, ossia della controparte di quella difesa, e l’arricchimento, che va a vantaggio della massa, ossia della parte difesa: di modo che la massa incamera somme, versate dalla controparte, che remunerano la prestazione di un terzo, ossia del difensore di chi le riceve (sull’este nsione della tutela da ingiustificato arricchimento alle ipotesi in cui l’arricchimento -e, specularmente l’impoverimento- sia indiretto, purché l’arricchito riceva il beneficio a titolo gratuito, vedi Cass., sez. un., n. 24772/08; conf., tra varie, n. 29672/21). 5.1.- P roprio perché l’ impoverimento è indiretto, il difensore, anche quando propone reclamo ex art. 26 l.fall. per contestare la liquidazione del proprio compenso che il giudice delegato abbia operato in misura inferiore a quella compiuta dal RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore giudice della causa, non è in grado di sapere se il proprio corrispondente impoverimento, conseguente all’arricchimento della massa, si sia già verificatocon l’incasso della dif ferenza. 6.- Ma l’azione generale di arricchimento senza causa, che nel microcosmo fallimentare in relazione ai compensi, si è visto, s’incanala nel procedimento di liquidazione e nel successivo di reclamo, pur sempre è chiamata ad assolvere la funzione, in base a una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrioeconomico tra le parti (tra varie, Cass. n. 10810/20); e tale equilibrio può essere salvaguardato dalla pronuncia del giudice delegato che riconosca al difensore la differenza in questione, sospensivamente condizionandone gli effetti all’effettivo incameramento della somma da parte del curatore. Di questa pronuncia, tuttavia, non v’è necessità nel caso in esame, in quanto il Tribunale di Alessandria, con statuizioni non contestate in ricorso (e, anzi , riscontrate alle pagine 7 - 8) , ha escluso che la curatela possa trarre ingiusto arricchimento dalla differenza tra la somma liquidata dal giudice delegato e quella liquidata dal giudice della causa, non soltanto perché ha accertato che la sentenza nella parte che interessa non ha avuto, sino al momento della pronuncia del decreto impugnato, alcuna esecuzione, ma, e soprattutto, perché è «…intervenuto un accordo transattivo che prevede diversa regolamentazione dei rapporti tra le parti». 6.1.- Il motivo è r igettato , con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la proceduraliquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione ex art. 26 l.fall., ha diritto di pretendere la differenza a titolo d’ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all’effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, se non già avvenuto”. 7.-Anche il secondo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, n. 6, e 111 l.fall., in quanto il T ribunale di Alessandria non avrebbe considerato, da un lato , che l’avvocato che assiste il curatore fallimentare non ha diritto al compenso fino alla chiusura del giudizio al quale si riferisce l’incarico e, dall’altro , che il credito maturato nella fase antecedente è prededucibile in quanto il fallimento si è giovato dell’attività precedentemente svolta, è infondato. Sotto il primo versante, è per l’appunto il testo dell’art. 25 l.fall. a smentire la prospettazione del ricorrente. La norma stabilisce difatti che il giudice delegato «Su proposta del curatore, liquida i compensi…ai difensori nominati dal medesimo curatore». Il compenso remunera quindi l’incarico conferito dal curatore, non già quello conferito dal fallito, quando era in bonis. Difatti, per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente, il mandato difensivo si scioglie immediatamente, perfino nel caso in cui esso sia relativo a un procedimento pendente in Cassazione: lo si evince dall’art. 43, comma 1, l.fall., secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale, nonché dal comma 3 della medesima norma, in base al quale l'apertura del fallimento determina automaticamente RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore l'interruzione dei processi (di merito) in corso (in termini, Cass. n. 4795/20). Il fallimento comporta per conseguenza una cesura tra l’attività svolta in esecuzione dell’incarico conferito dal cliente quando era in bonis e quella compiuta adempiendo l’incarico conferito dal curatore, l’unico remunerato con la liquidazione compiuta dal giudice delegato. 7.2.- Neanche coglie nel segno il profilo della censura calibrato sulla pretesa prededucibilità del credito maturato per effetto dell’attività difensiva svolta antecedentemente al fallimento, della quale si sia valso il (medesimo) difensore nella prosecuzione del giudizio. La cesura tra i due incarichi esclude in radice che possa ricorrere il parametro dell’occasionalità richiamato dall’art. 111 l.fall. («Sono considerati crediti prededucibili…quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge»). Nemmeno ricorre, peraltro, il parametro della funzionalità, che implica la sussistenza, ex ante, di una relazione d’inerenza necessaria, perché volta alla conservazione o all’incremento delle utilità patrimoniali, aziendali e negoziali (Cass., sez. un., n. 42093/21, punto 21). La precedenza processuale del credito, in cui si risolve la prededucibilità, richiede la strumentalità, appunto ex ante, e non già ex post come nel ca so in esame, dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, al fine di renderla più efficiente (Cass. n. 36465/22). Rileva, quindi, la proiezione esterna dell’attività svolta, in funzione degli interessi della massa, che nel caso in esame non è ravvisabile, in quanto la dichiarazione di fallimento ha, al contrario, interrotto quell’attività. Il motivo è respinto.RG n. 33316/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 8.-Ne risulta assorbito il terzo motivo, col quale si denuncia l’omesso esame del fatto decisivo dato dalla mancanza di liquidazione dei compensi per la fase di studio e per quella introduttiva del giudizio, posto che il credito corrispondente, come tutti i crediti concorsuali, va sottoposto all’accertamento del passivo. 9.-Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presup
Decreto Cassazione n. 27586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris