CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40056/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio eroina sufficiente a ricavarne 196 dosi medie singole. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale e, in subordine, al diniego dell'ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5; nonché con riferimento alla confisca del denaro in suo possesso, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 7-bis del citato art. 71 2. Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi, che si risolvono sostanzialmente nella riproposizione di quelli d'appello, senza il necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La censura in tema di confisca, inoltre, è manifestamente infondata, essendo tale misura consentita per tutti i reati di cui all'art. 73, a norma sia del citato comma 7-bis, che del successivo art. 85-bis. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settemb