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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25722/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale dì Mantova che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va infatti ribadito che in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4 - n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 02; Sez. 4 - , n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale dì Mantova che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti ribadito che in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4 - n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 02; Sez. 4 - , n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 25722/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris