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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 21569/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18821/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 2464/2018, pubblicata in data 11 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Il Tribunale di Agrigento ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dell'importo di euro 34.560,00, a titolo di corrispettivo dovuto per prestazioni di tenuta di contabilità ed elaborazione dati.

Il Tribunale di Agrigento, dinanzi al quale la opponente negò di avere intrattenuto un rapporto contrattuale con l'opposta e di avere ricevuto le prestazioni, respinte le richieste istruttorie avanzate, confermò il decreto ingiuntivo.

2. Interposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che precisò che le prestazioni non potevano essere state effettuate negli anni 2009 e 2010, atteso che la società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata posta in liquidazione nel dicembre 2008, la Corte d'appello di Palermo revocò il decreto ingiuntivo, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i giudici di appello che la [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte della contestazione in ordine all'effettività della prestazione, non aveva fornito alcun elemento probatorio e che le richieste istruttorie formulate dalla appellata erano inconferenti ed inammissibili: la richiesta di esibizione del registro fatture dal 2004 al 2010 non era idonea a provare l'esecuzione delle prestazioni, mentre la richiesta di autorizzazione alla produzione in giudizio, da parte della appellata, della documentazione contabile in suo possesso non era prevista, ben potendo la società, che dichiarava di esserne in possesso, produrla ai fini probatori senza richiedere autorizzazione; parimenti inconferente e generica era la prova per testi sia in ordine all'effettuazione delle prestazioni, sia in ordine al periodo in contestazione (anni 2009 e 2010).

Inoltre, secondo i giudici di appello, la circostanza che la società fosse stata posta in liquidazione dal 30 dicembre 2008 faceva venire meno - in difetto di rigorosa prova contraria - la possibilità che la stessa potesse avere continuato a svolgere attività negli anni 2009 e 2010, atteso che la liquidazione seguiva lo scioglimento della società - e dunque la cessazione dell'attività - e precedeva l'estinzione ed era finalizzata a definire i rapporti di credito e debito con i terzi, nonché a regolare i rapporti patrimoniali tra i soci; necessitava, pertanto, una prova rigorosa, e non generica, in ordine all'effettuazione dell'attività anche durante la fase di liquidazione della società.

Infine, seppure era vero che la violazione del divieto di nuove operazioni di cui all'art. 2279 cod. civ. comportava l'inefficacia degli atti nei confronti della società e non dei terzi, la Corte l'appello concluse per il rigetto della domanda, in difetto di prova del conferimento dell'incarico e della esecuzione delle operazioni contabili per le quali si chiedeva il pagamento.

3. Contro la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo particolare nel rapporto di credito per cui è causa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità del controricorso in quanto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di agire sulla base di «procura speciale conferita a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo».

Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez.

U, 13/06/2014. n. 13431), la procura rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal controricorso non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendosi a tali fini configurarsi incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato stesso.

Tale regola mantiene valore anche dopo la modifica degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 69 del 2009.

L'invalidità della procura, incidendo sulla validità stessa dell'instaurazione del rapporto processuale, va rilevata d'ufficio e comporta l'inammissibilità del controricorso, indipendentemente dall'eccezione della parte interessata, il cui eventuale comportamento acquiescente rimane irrilevante.

2. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte d'appello ha statuito che non era stato fornito alcun elemento probatorio a supporto del credito azionato.

Lamenta che tale statuizione non tiene conto delle allegazioni probatorie e delle richieste istruttorie formulate, non ammesse dal giudice di primo grado e dal giudice d'appello.

La controversia traeva origine da una fornitura di servizi di elaborazione di dati contabili e di consulenza, per cui, spiega la ricorrente, le scritture contabili della società che aveva intimato il pagamento costituivano mezzo istruttorio di particolare rilievo, dato che esse facevano prova anche a favore dell'imprenditore; di conseguenza, erano errate le affermazioni della Corte territoriale secondo cui le richieste istruttorie erano inconferenti ed inammissibili.

Nel ribadire che il registro delle fatture e la produzione in giudizio delle scritture contabili della società intimata avrebbero potuto consentire di accertare l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti, la ricorrente precisa che la «richiesta di autorizzazione alla produzione in giudizio da parte dell'appellata della documentazione in suo possesso» era stata formulata, non per eludere le preclusioni istruttorie, ma al solo fine di non violare dati sensibili di terzi estranei alla vicenda processuale e desumibili dai documenti di cui si invocava l'esibizione, trattandosi di documentazione non propria, ma in possesso di terzi; la sentenza impugnata era deficitaria sotto il profilo della motivazione anche là dove aveva respinto la richiesta di prova testimoniale.

Ad avviso della ricorrente, pertanto, essendo state rigettate le richieste istruttorie, il giudice d'appello non avrebbe potuto ritenere non assolto l'onere probatorio.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La parte ricorrente omette di riprodurre direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell'atto di appello nella quale troverebbe corrispondenza l'indiretta riproduzione, il contenuto dell'atto di appello in cui aveva riproposto le richieste istruttorie, in tal modo violando l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e non consentendo a questa Corte di poter valutare se le istanze istruttorie, come ritenuto dai giudici di merito, fossero inconferenti ed inammissibili, o se, piuttosto, come asserisc:e la ricorrente nell'illustrazione del motivo, fossero dotate di efficacia probatoria idonea a dimostrare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiedeva il pagamento.2.3.

Peraltro, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395), e non anche quando, come nel caso in esame, il giudice di merito, in esito all'esame delle istanze istruttorie, le abbia respinte perché inconferenti ed inammissibili, addivenendo poi al rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio.

3. Con il secondo motivo si censura, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2710 cod. civ. nella parte i cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la fattura e le scritture contabili, costituenti titolo idoneo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non possano costituire valida fonte di prova in favore di chi le ha emesse.

Sostiene la ricorrente che i limiti in ordine all'efficacia probatoria, per effetto dei quali le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma non a favore dello stesso, riguardano unicamente i rapporti che l'imprenditore instaura con soggetti privati, ma non i rapporti tra imprenditori, in ordine ai quali le scritture fanno piena prova di quanto in esse contenuto non solo contro, ma anche a favore dell'imprenditore.

In applicazione di tali principi, la Corte territoriale avrebbe dovuto dare corso alla richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. da essa formulata, in modo tale che l'esibizione in giudizio delle scritture contabili avrebbe consentito di provare la sussistenza dell'annotazione della fattura relativa alla prestazione resa.

3.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.

3.2. Occorre rammentare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), è un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio (Cass., sez. 2, 20/05/2004, n. 9593; Cass., sez. 2, 12/01/2016, n. 299).

3.3. Va, pure ribadito, in linea generale, che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c. - le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori (tali sono la ricorrente e la controricorrente) - non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass., sez. 2, 16/05/2016, n. 9968).

3.4. Posto ciò, nel caso di specie, la ricorrente, non solo omette di trascrivere in ricorso le istanze istruttorie formulate, non consentendo in tal modo a questa Corte di poter valutare se sussiste la violazione denunciata, ma neppure si confronta con la motivazione della decisione impugnata, avendo i giudici di appello, da un lato, ritenuto inconferente la richiesta di esibizione del registro delle fatture dal 2004 al 2010 dell'[OSCURATO:PERSONA], perché inidonea a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni, e, dall'altra, evidenziato che la istanza di autorizzazione alla produzione in giudizio della documentazione contabile in suo possesso, avanzata dalla odierna ricorrente, non era prevista, in quanto la parte ben avrebbe potuto autonomamente produrla in giudizio, se l'avesse ritenuta necessaria ai fini probatori.

4. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2279 cod. civ.

La ricorrente, ribadendo che in primo ed in secondo grado aveva offerto prova del conferimento dell'incarico mediante la produzione documentale, sostiene che la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata posta in liquidazione volontaria con decorrenza dal 31 dicembre 2008 non poteva ritenersi ostativa della prova della sussistenza di un rapporto negoziale tra le parti nel periodo 2009-2010 e dell'effettività delle prestazioni rese in tale arco temporale.

Soggiunge la ricorrente che la norma evocata non inibisce in assoluto nuove operazioni ai liquidatori, ma si limita ad approntare rimedi per il caso in cui il liquidatore, contravvenendo al divieto di legge, ponga in essere nuove operazioni, estendendo al liquidatore la responsabilità, per le obbligazioni eventualmente sorte, in solido con la società.

Precisa pure che il richiamo all'art. 2279 cod. civ. non si attaglia alla questione in esame, atteso che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assunto l'obbligazione a cui si riferivano le fatture azionate diversi anni prima; l'attività per la quale si chiedeva il corrispettivo costituiva adempimento di un incarico affidato prima dell'intervenuta liquidazione, risalente al 2004, tanto che la controricorrente, essendosi il rapporto contrattuale protratto negli anni successivi, aveva effettuato l'ultimo pagamento, tramite bonifico bancario, a saldo della fattura n. 20 del 30 dicembre 2008, in data 19 marzo 2010, con un ritardo di quindici mesi rispetto alla data di emissione delle fatture.

La censura è inammissibile.

La Corte d'appello, pur facendo riferimento in motivazione al divieto di nuove operazioni previsto dall'art. 2279 cod. civ., specificando che esso comporta l'inefficacia degli atti nei confronti della società e non dei terzi, poggia la sua decisione di rigetto della domanda avanzata con il ricorso monitorio sul difetto di prova del conferimento dell'incarico e sull'assenza di prova documentale della esecuzione delle operazioni contabili.

Con la doglianza in esame, la parte ricorrente, sotto l'apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, tende, in realtà, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede, poiché sollecita questa Corte ad un riesame della documentazione allegata e acquisita agli atti del giudizio, facendo, peraltro, riferimento a circostanze di fatto di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata, omettendo di dimostrare, come era suo onere, che dette circostanze fossero state tempestivamente dedotte nel giudizio di merito e che non si tratti piuttosto di circostanze nuove, irritualmente introdotte in questa sede.

Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove (Cass., sez. 6/04/2011, n. 7921; Cass., 28 luglio 2005, n. 15805).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, stante l'inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18821/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 2464/2018, pubblicata in data 11 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Il Tribunale di Agrigento ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dell'importo di euro 34.560,00, a titolo di corrispettivo dovuto per prestazioni di tenuta di contabilità ed elaborazione dati. Il Tribunale di Agrigento, dinanzi al quale la opponente negò di avere intrattenuto un rapporto contrattuale con l'opposta e di avere ricevuto le prestazioni, respinte le richieste istruttorie avanzate, confermò il decreto ingiuntivo. 2. Interposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che precisò che le prestazioni non potevano essere state effettuate negli anni 2009 e 2010, atteso che la società [OSCURATO:SOCIETA]. era stata posta in liquidazione nel dicembre 2008, la Corte d'appello di Palermo revocò il decreto ingiuntivo, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i giudici di appello che la [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte della contestazione in ordine all'effettività della prestazione, non aveva fornito alcun elemento probatorio e che le richieste istruttorie formulate dalla appellata erano inconferenti ed inammissibili: la richiesta di esibizione del registro fatture dal 2004 al 2010 non era idonea a provare l'esecuzione delle prestazioni, mentre la richiesta di autorizzazione alla produzione in giudizio, da parte della appellata, della documentazione contabile in suo possesso non era prevista, ben potendo la società, che dichiarava di esserne in possesso, produrla ai fini probatori senza richiedere autorizzazione; parimenti inconferente e generica era la prova per testi sia in ordine all'effettuazione delle prestazioni, sia in ordine al periodo in contestazione (anni 2009 e 2010). Inoltre, secondo i giudici di appello, la circostanza che la società fosse stata posta in liquidazione dal 30 dicembre 2008 faceva venire meno - in difetto di rigorosa prova contraria - la possibilità che la stessa potesse avere continuato a svolgere attività negli anni 2009 e 2010, atteso che la liquidazione seguiva lo scioglimento della società - e dunque la cessazione dell'attività - e precedeva l'estinzione ed era finalizzata a definire i rapporti di credito e debito con i terzi, nonché a regolare i rapporti patrimoniali tra i soci; necessitava, pertanto, una prova rigorosa, e non generica, in ordine all'effettuazione dell'attività anche durante la fase di liquidazione della società. Infine, seppure era vero che la violazione del divieto di nuove operazioni di cui all'art. 2279 cod. civ. comportava l'inefficacia degli atti nei confronti della società e non dei terzi, la Corte l'appello concluse per il rigetto della domanda, in difetto di prova del conferimento dell'incarico e della esecuzione delle operazioni contabili per le quali si chiedeva il pagamento. 3. Contro la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo particolare nel rapporto di credito per cui è causa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità del controricorso in quanto il difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di agire sulla base di «procura speciale conferita a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo». Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 13/06/2014. n. 13431), la procura rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal controricorso non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendosi a tali fini configurarsi incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato stesso. Tale regola mantiene valore anche dopo la modifica degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 69 del 2009. L'invalidità della procura, incidendo sulla validità stessa dell'instaurazione del rapporto processuale, va rilevata d'ufficio e comporta l'inammissibilità del controricorso, indipendentemente dall'eccezione della parte interessata, il cui eventuale comportamento acquiescente rimane irrilevante. 2. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui la Corte d'appello ha statuito che non era stato fornito alcun elemento probatorio a supporto del credito azionato. Lamenta che tale statuizione non tiene conto delle allegazioni probatorie e delle richieste istruttorie formulate, non ammesse dal giudice di primo grado e dal giudice d'appello. La controversia traeva origine da una fornitura di servizi di elaborazione di dati contabili e di consulenza, per cui, spiega la ricorrente, le scritture contabili della società che aveva intimato il pagamento costituivano mezzo istruttorio di particolare rilievo, dato che esse facevano prova anche a favore dell'imprenditore; di conseguenza, erano errate le affermazioni della Corte territoriale secondo cui le richieste istruttorie erano inconferenti ed inammissibili. Nel ribadire che il registro delle fatture e la produzione in giudizio delle scritture contabili della società intimata avrebbero potuto consentire di accertare l'esistenza del rapporto commerciale tra le parti, la ricorrente precisa che la «richiesta di autorizzazione alla produzione in giudizio da parte dell'appellata della documentazione in suo possesso» era stata formulata, non per eludere le preclusioni istruttorie, ma al solo fine di non violare dati sensibili di terzi estranei alla vicenda processuale e desumibili dai documenti di cui si invocava l'esibizione, trattandosi di documentazione non propria, ma in possesso di terzi; la sentenza impugnata era deficitaria sotto il profilo della motivazione anche là dove aveva respinto la richiesta di prova testimoniale. Ad avviso della ricorrente, pertanto, essendo state rigettate le richieste istruttorie, il giudice d'appello non avrebbe potuto ritenere non assolto l'onere probatorio. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La parte ricorrente omette di riprodurre direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell'atto di appello nella quale troverebbe corrispondenza l'indiretta riproduzione, il contenuto dell'atto di appello in cui aveva riproposto le richieste istruttorie, in tal modo violando l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e non consentendo a questa Corte di poter valutare se le istanze istruttorie, come ritenuto dai giudici di merito, fossero inconferenti ed inammissibili, o se, piuttosto, come asserisc:e la ricorrente nell'illustrazione del motivo, fossero dotate di efficacia probatoria idonea a dimostrare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiedeva il pagamento.2.3. Peraltro, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395), e non anche quando, come nel caso in esame, il giudice di merito, in esito all'esame delle istanze istruttorie, le abbia respinte perché inconferenti ed inammissibili, addivenendo poi al rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio. 3. Con il secondo motivo si censura, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2710 cod. civ. nella parte i cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la fattura e le scritture contabili, costituenti titolo idoneo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non possano costituire valida fonte di prova in favore di chi le ha emesse. Sostiene la ricorrente che i limiti in ordine all'efficacia probatoria, per effetto dei quali le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma non a favore dello stesso, riguardano unicamente i rapporti che l'imprenditore instaura con soggetti privati, ma non i rapporti tra imprenditori, in ordine ai quali le scritture fanno piena prova di quanto in esse contenuto non solo contro, ma anche a favore dell'imprenditore. In applicazione di tali principi, la Corte territoriale avrebbe dovuto dare corso alla richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. da essa formulata, in modo tale che l'esibizione in giudizio delle scritture contabili avrebbe consentito di provare la sussistenza dell'annotazione della fattura relativa alla prestazione resa. 3.1. Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.2. Occorre rammentare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), è un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio (Cass., sez. 2, 20/05/2004, n. 9593; Cass., sez. 2, 12/01/2016, n. 299). 3.3. Va, pure ribadito, in linea generale, che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c. - le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori (tali sono la ricorrente e la controricorrente) - non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass., sez. 2, 16/05/2016, n. 9968). 3.4. Posto ciò, nel caso di specie, la ricorrente, non solo omette di trascrivere in ricorso le istanze istruttorie formulate, non consentendo in tal modo a questa Corte di poter valutare se sussiste la violazione denunciata, ma neppure si confronta con la motivazione della decisione impugnata, avendo i giudici di appello, da un lato, ritenuto inconferente la richiesta di esibizione del registro delle fatture dal 2004 al 2010 dell'[OSCURATO:PERSONA], perché inidonea a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni, e, dall'altra, evidenziato che la istanza di autorizzazione alla produzione in giudizio della documentazione contabile in suo possesso, avanzata dalla odierna ricorrente, non era prevista, in quanto la parte ben avrebbe potuto autonomamente produrla in giudizio, se l'avesse ritenuta necessaria ai fini probatori. 4. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2279 cod. civ. La ricorrente, ribadendo che in primo ed in secondo grado aveva offerto prova del conferimento dell'incarico mediante la produzione documentale, sostiene che la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata posta in liquidazione volontaria con decorrenza dal 31 dicembre 2008 non poteva ritenersi ostativa della prova della sussistenza di un rapporto negoziale tra le parti nel periodo 2009-2010 e dell'effettività delle prestazioni rese in tale arco temporale. Soggiunge la ricorrente che la norma evocata non inibisce in assoluto nuove operazioni ai liquidatori, ma si limita ad approntare rimedi per il caso in cui il liquidatore, contravvenendo al divieto di legge, ponga in essere nuove operazioni, estendendo al liquidatore la responsabilità, per le obbligazioni eventualmente sorte, in solido con la società. Precisa pure che il richiamo all'art. 2279 cod. civ. non si attaglia alla questione in esame, atteso che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assunto l'obbligazione a cui si riferivano le fatture azionate diversi anni prima; l'attività per la quale si chiedeva il corrispettivo costituiva adempimento di un incarico affidato prima dell'intervenuta liquidazione, risalente al 2004, tanto che la controricorrente, essendosi il rapporto contrattuale protratto negli anni successivi, aveva effettuato l'ultimo pagamento, tramite bonifico bancario, a saldo della fattura n. 20 del 30 dicembre 2008, in data 19 marzo 2010, con un ritardo di quindici mesi rispetto alla data di emissione delle fatture. La censura è inammissibile. La Corte d'appello, pur facendo riferimento in motivazione al divieto di nuove operazioni previsto dall'art. 2279 cod. civ., specificando che esso comporta l'inefficacia degli atti nei confronti della società e non dei terzi, poggia la sua decisione di rigetto della domanda avanzata con il ricorso monitorio sul difetto di prova del conferimento dell'incarico e sull'assenza di prova documentale della esecuzione delle operazioni contabili. Con la doglianza in esame, la parte ricorrente, sotto l'apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, tende, in realtà, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede, poiché sollecita questa Corte ad un riesame della documentazione allegata e acquisita agli atti del giudizio, facendo, peraltro, riferimento a circostanze di fatto di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata, omettendo di dimostrare, come era suo onere, che dette circostanze fossero state tempestivamente dedotte nel giudizio di merito e che non si tratti piuttosto di circostanze nuove, irritualmente introdotte in questa sede. Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove (Cass., sez. 6/04/2011, n. 7921; Cass., 28 luglio 2005, n. 15805). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, stante l'inammissibilità del controricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri
Decreto Cassazione n. 21569/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris