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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06602/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della pronuncia emanata dal Tribunale di Messina, ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando in mitius la pena, confermandone la condanna per i delitti aggravati di furto e tentato furto; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione degli artt. 125, 187, 192 e 603 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria - è manifestamente infondato e non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto, in quanto nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante)„ atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01: «nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta»; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); la prospettazione difensiva non contiene censure di legittimità alla motivazione, ma si affida ad asserti versati in fatto, segnatamente relativi alla capacità rappresentativa degli elementi posti a sostegno dell'identificazione dell'imputato (fondata tra l'altro sull'impiego della vettura a lui intestata e alla circostanza che egli è stato colto alla guida di essa in circostanza di tempo e di luogo valorizzate dalla Corte di merito in maniera non manifestamente illogica) e dell'apprezzamento confessione di [OSCURATO:PERSONA] (richiamando a suffragio irritualmente il contenuto di un'ordinanza cautelare, che non ha valenza di prova dei fatti in essa ricostruiti), senza neppure dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen., in relazione gli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, segnatamente con riguardo all'identificazione dell'imputato (cui, come già esposto, la Corte di appello è pervenuta indicando in maniera congrua gli elementi acquisiti), indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile e senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il richiamo 'parcellizzato o il rimando a taluni elementi in atti) ma reiterando il medesimo ordine di doglianze già disattese dalla Corte di merito (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della pronuncia emanata dal Tribunale di Messina, ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminando in mitius la pena, confermandone la condanna per i delitti aggravati di furto e tentato furto; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione degli artt. 125, 187, 192 e 603 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria - è manifestamente infondato e non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto, in quanto nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante)„ atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01: «nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta»; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); la prospettazione difensiva non contiene censure di legittimità alla motivazione, ma si affida ad asserti versati in fatto, segnatamente relativi alla capacità rappresentativa degli elementi posti a sostegno dell'identificazione dell'imputato (fondata tra l'altro sull'impiego della vettura a lui intestata e alla circostanza che egli è stato colto alla guida di essa in circostanza di tempo e di luogo valorizzate dalla Corte di merito in maniera non manifestamente illogica) e dell'apprezzamento confessione di [OSCURATO:PERSONA] (richiamando a suffragio irritualmente il contenuto di un'ordinanza cautelare, che non ha valenza di prova dei fatti in essa ricostruiti), senza neppure dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen., in relazione gli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, segnatamente con riguardo all'identificazione dell'imputato (cui, come già esposto, la Corte di appello è pervenuta indicando in maniera congrua gli elementi acquisiti), indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile e senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il richiamo 'parcellizzato o il rimando a taluni elementi in atti) ma reiterando il medesimo ordine di doglianze già disattese dalla Corte di merito (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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