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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 20327/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10594/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, n. 8187/06/17,depositata il 05/10/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata, avverso la sentenza della IRES, [OSCURATO:PERSONA] Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’ufficio finanziario contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento (n. 182/03/16) che, in accoglimento del ricorso introduttivo, aveva annullato l’avviso di accertamento, per il 2010, che rettificava il reddito della società sul presupposto che la plusvalenza derivante dal contratto di sale and lease back dell’immobile sociale dovesse essere ripartita nell’arco di cinque anni, come previsto dall’art. 86, comma 4, t.u.i.r., in tema di tassazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di beni immobili, anziché di quindici anni, pari alla durata della locazione finanziaria, secondo la disciplina dell’art. 2425 - bis , cod. civ.;

2. per la C.T.R. il sale and lease back è un negozio giuridico unitario nel quale la vendita è collegata con la locazione finanziaria, il che trova conferma nella giurisprudenza di merito e di legittimità e nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, come la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 77/E/2017, la quale precisa che l’art. 83, t.u.i.r., novellato dall’art. 13-bis, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (e quindi applicabile, per la C.T.R., per le annualità successive al 2016), estende ai soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile le nuove modalità di rappresentazione contabile e di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter, ragione per cui la medesima imputazione temporale prevista per l’operazione di sale and lease back in àmbito civilistico assume rilevanza anche ai fini fiscali; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione dell’art. 83 tuir nella versione anteriore all’art. 13 bis c. 2 lett. a n. 1 e c. 5, d.l. n. 244/16, conv. in l. n. 19/17, e falsa applicazione della stessa norma come vigente successivamente a tale novella (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c).»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha applicato al caso di specie il novellato art. 83, t.u.i.r., quale disposizione che, secondo la prospettiva erariale, non opera nella fattispecie concreta che (cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione) è “ben anteriore al 1°.1.16”;

1.1. il motivo non è fondato;

1.2. la sentenza impugnata non si fonda sull’applicabilità al caso di specie della nuova formulazione dell’art. 83, t.u.i.r., anzi (come suaccennato) la escluse esplicitamente.

Il giudice tributario di merito rileva invece che anche i documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (che menzionano al novellato articolo 83) affermano che la plusvalenza generata dall’operazione di sale and lease back è ripartita in funzione della durata della locazione finanziaria, simmetricamente al criterio di iscrizione del medesimo componente positivo di reddito sancito dall’art. 2425-bis, quarto comma, cod. civ.;

1.3. a tale riguardo, dando seguito alla condivisibile giurisprudenza della Corte (Cass. 15/07/2020, n. 15024.

Sul tema dell’adozione del cd. metodo finanziario, previsto dallo IAS 17, per la rilevazione contabile del contratto di leasing finanziario, cfr. Cass.27/04/2021, n. 11053, e la giurisprudenza di legittimità ivi menzionata), si deve enunciare il principio di diritto per il quale «Le modalità di contabilizzazione delle plusvalenze derivanti dal contratto di sale and lease back sono stabilite dal principio contabile IAS 17 ([OSCURATO:PERSONA]), in vigore dal 1° gennaio 2005.

Gli IAS sono ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. d.m. 1° aprile 2009, n. 48, art. 2, comma 2) e fatti propri dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo all’applicazione di princìpi contabili internazionali), del 19 luglio 2002, richiamato, a sua volta, dall’art. 83, t.u.i.r., ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile.

Sebbene questi princìpi contabili non si applichino ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio (cd. soggetti non IAS adopters), non vi è ragione per discostarsi dai detti canoni generali, non espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, tradotti in una puntale norma di legge aderente alla sostanza del negozio (art. 2425-bis,quarto comma, cod. civ.)»;

2. con il secondo motivo [« 2) Violazione dell’art. 36, 2° c. n. 4 dlgs n. 546/92 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»], si censura l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata che, in primo luogo, si limita a richiamare la nuova formulazione dell’art. 83, t.u.i.r., ratione temporis non applicabile al caso di specie; in secondo luogo, è contraddittoria perché, pur ravvisando il carattere unitario dell’operazione finanziaria, ne riconosce la tassabilità, in maniera gradata, per competenza, senza considerare che l’intera plusvalenza (tassabile) si realizza con il trasferimento immobiliare;

2.1. il motivo non è fondato;

2.2. per ius receptum (Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.».

Nel caso concreto, diversamente da quanto sostiene l’ufficio finanziario, una motivazione esiste e la C.T.R., come risulta dalla suaccennata sintesi dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, ha illustrato con sufficiente chiarezza le ragioni del proprio convincimento;

3. con il terzo motivo [«3) Violazione degli artt. 86, 4° c. e 109, cc. 1-2 tuir, e falsa applicazione dell’art. 2425 bis c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, in applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., ha ritenuto legittimo che la plusvalenza derivante dall’operazione di sale and lease backsia “spalmata” sull’intera durata quindicennale del leasing, senza considerare che la disposizione codicistica non ha rilevanza fiscale, ma è stata aggiunta dal legislatore ai soli fini di redazione del bilancio, quando invece la correlazione, nell’operazione in esame, della causa traslativa con quella di finanziamento non impedisce la rilevanza della prima (la causa traslativa), ai fini dell’applicazione dell’art. 86, t.u.i.r., posto che si è comunque in presenza di una cessione a titolo oneroso;

3.1. il motivo non è fondato;

3.2. il dictum del giudice tributario di appello è in linea con la giurisprudenza di questa Corte ( ex multis Cass. 15/07/2020, n. 15024, consolidata, per esempio, da Cass. 19/11/2020, n. 26343, anch’essa in tema di imposte dirette; in senso conforme, Cass.20/10/2021, n. 29236, che, in motivazione, oltre all’arresto sezionale appena menzionato, richiama anche Cass. 27/04/2021, n. 11023; Cass. 29/03/2006, n. 7296.

In senso conforme, in materia di Iva, Cass. 22/06/2021, n. 17710), alla quale va data continuità, secondo cui «In tema di determinazione del reddito d’impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di “sale and lease back”, contratto socialmente tipico con causa finanziaria (quindi diversa da quella del contratto di vendita), è ripartita, in applicazione dell’art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del contratto di locazione.»;

4. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

5. non occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità perché la contribuente non è costituita;

6. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10594/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 8187/06/17,depositata il 05/10/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata, avverso la sentenza della IRES, [OSCURATO:PERSONA] Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’ufficio finanziario contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento (n. 182/03/16) che, in accoglimento del ricorso introduttivo, aveva annullato l’avviso di accertamento, per il 2010, che rettificava il reddito della società sul presupposto che la plusvalenza derivante dal contratto di sale and lease back dell’immobile sociale dovesse essere ripartita nell’arco di cinque anni, come previsto dall’art. 86, comma 4, t.u.i.r., in tema di tassazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di beni immobili, anziché di quindici anni, pari alla durata della locazione finanziaria, secondo la disciplina dell’art. 2425 - bis , cod. civ.; 2. per la C.T.R. il sale and lease back è un negozio giuridico unitario nel quale la vendita è collegata con la locazione finanziaria, il che trova conferma nella giurisprudenza di merito e di legittimità e nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria, come la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 77/E/2017, la quale precisa che l’art. 83, t.u.i.r., novellato dall’art. 13-bis, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (e quindi applicabile, per la C.T.R., per le annualità successive al 2016), estende ai soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile le nuove modalità di rappresentazione contabile e di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter, ragione per cui la medesima imputazione temporale prevista per l’operazione di sale and lease back in àmbito civilistico assume rilevanza anche ai fini fiscali; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione dell’art. 83 tuir nella versione anteriore all’art. 13 bis c. 2 lett. a n. 1 e c. 5, d.l. n. 244/16, conv. in l. n. 19/17, e falsa applicazione della stessa norma come vigente successivamente a tale novella (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c).»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha applicato al caso di specie il novellato art. 83, t.u.i.r., quale disposizione che, secondo la prospettiva erariale, non opera nella fattispecie concreta che (cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione) è “ben anteriore al 1°.1.16”; 1.1. il motivo non è fondato; 1.2. la sentenza impugnata non si fonda sull’applicabilità al caso di specie della nuova formulazione dell’art. 83, t.u.i.r., anzi (come suaccennato) la escluse esplicitamente. Il giudice tributario di merito rileva invece che anche i documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria (che menzionano al novellato articolo 83) affermano che la plusvalenza generata dall’operazione di sale and lease back è ripartita in funzione della durata della locazione finanziaria, simmetricamente al criterio di iscrizione del medesimo componente positivo di reddito sancito dall’art. 2425-bis, quarto comma, cod. civ.; 1.3. a tale riguardo, dando seguito alla condivisibile giurisprudenza della Corte (Cass. 15/07/2020, n. 15024. Sul tema dell’adozione del cd. metodo finanziario, previsto dallo IAS 17, per la rilevazione contabile del contratto di leasing finanziario, cfr. Cass.27/04/2021, n. 11053, e la giurisprudenza di legittimità ivi menzionata), si deve enunciare il principio di diritto per il quale «Le modalità di contabilizzazione delle plusvalenze derivanti dal contratto di sale and lease back sono stabilite dal principio contabile IAS 17 ([OSCURATO:PERSONA]), in vigore dal 1° gennaio 2005. Gli IAS sono ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. d.m. 1° aprile 2009, n. 48, art. 2, comma 2) e fatti propri dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo all’applicazione di princìpi contabili internazionali), del 19 luglio 2002, richiamato, a sua volta, dall’art. 83, t.u.i.r., ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile. Sebbene questi princìpi contabili non si applichino ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio (cd. soggetti non IAS adopters), non vi è ragione per discostarsi dai detti canoni generali, non espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, tradotti in una puntale norma di legge aderente alla sostanza del negozio (art. 2425-bis,quarto comma, cod. civ.)»; 2. con il secondo motivo [« 2) Violazione dell’art. 36, 2° c. n. 4 dlgs n. 546/92 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»], si censura l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata che, in primo luogo, si limita a richiamare la nuova formulazione dell’art. 83, t.u.i.r., ratione temporis non applicabile al caso di specie; in secondo luogo, è contraddittoria perché, pur ravvisando il carattere unitario dell’operazione finanziaria, ne riconosce la tassabilità, in maniera gradata, per competenza, senza considerare che l’intera plusvalenza (tassabile) si realizza con il trasferimento immobiliare; 2.1. il motivo non è fondato; 2.2. per ius receptum (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.». Nel caso concreto, diversamente da quanto sostiene l’ufficio finanziario, una motivazione esiste e la C.T.R., come risulta dalla suaccennata sintesi dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, ha illustrato con sufficiente chiarezza le ragioni del proprio convincimento; 3. con il terzo motivo [«3) Violazione degli artt. 86, 4° c. e 109, cc. 1-2 tuir, e falsa applicazione dell’art. 2425 bis c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, in applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., ha ritenuto legittimo che la plusvalenza derivante dall’operazione di sale and lease backsia “spalmata” sull’intera durata quindicennale del leasing, senza considerare che la disposizione codicistica non ha rilevanza fiscale, ma è stata aggiunta dal legislatore ai soli fini di redazione del bilancio, quando invece la correlazione, nell’operazione in esame, della causa traslativa con quella di finanziamento non impedisce la rilevanza della prima (la causa traslativa), ai fini dell’applicazione dell’art. 86, t.u.i.r., posto che si è comunque in presenza di una cessione a titolo oneroso; 3.1. il motivo non è fondato; 3.2. il dictum del giudice tributario di appello è in linea con la giurisprudenza di questa Corte ( ex multis Cass. 15/07/2020, n. 15024, consolidata, per esempio, da Cass. 19/11/2020, n. 26343, anch’essa in tema di imposte dirette; in senso conforme, Cass.20/10/2021, n. 29236, che, in motivazione, oltre all’arresto sezionale appena menzionato, richiama anche Cass. 27/04/2021, n. 11023; Cass. 29/03/2006, n. 7296. In senso conforme, in materia di Iva, Cass. 22/06/2021, n. 17710), alla quale va data continuità, secondo cui «In tema di determinazione del reddito d’impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di “sale and lease back”, contratto socialmente tipico con causa finanziaria (quindi diversa da quella del contratto di vendita), è ripartita, in applicazione dell’art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del contratto di locazione.»; 4. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato; 5. non occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità perché la contribuente non è costituita; 6. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si ap
Sentenza Cassazione n. 20327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris