CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 18144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’art.611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria scritta depositata in data 11/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredella parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha chiesto declaratoria diinammissibilità e comunque di rigetto del ricorso, con refusione delle spese dirappresentanza e difesa per il presente giudizio, come da allegata notula;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioniscritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronunciaemessa in data 13/09/2023 del Tribunale di Napoli che, all’esito di giudizio dibattimentale,aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa, con irrogazionedella pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, oltre al risarcimentodel danno in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., daliquidarsi in separata sede.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, articolando quattro motivi2.1. Con il primo ed il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli artt. 336, 337 cod. proc. pen. e 124 cod. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione in punto di mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale perdifetto di querela e comunque per intempestivitàdella stessa.Rileva la difesa ricorrente che la querela è stata depositata tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, tuttavia, non era munito diprocura speciale all’uopo e che, peraltro, aveva delegato al deposito altro soggetto.In ogni caso, la richiesta punitiva è stata avanzata tardivamente (in data 23/11/2020) inquanto, come dichiarato in dibattimento dal testimone [OSCURATO:PERSONA], managerdell’istituto di credito, la banca era venuta conoscenza della presunta truffa fin dall’agosto2020 allorquando aveva avuto cognizione della esistenza di una falsa comunicazioneapparentemente proveniente da [OSCURATO:PERSONA] ed inviata all’Inps con la quale si comunicava,contrariamente al vero, l’estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato conl’imputato tramite cessione del quinto della pensione. Ne deriva che il dies a quo stabilito dall’art. 124 cod. pen. deve essere individuato nelladata del 01/08/2020, in assenza di indicazioni precise circa il giorno del mese di agosto nelquale l’istituto di credito aveva avuto certezza della condotta fraudolenta. Del resto, già nel marzo 2020 la società era venuta a conoscenza che le trattenutecorrisposte dall’Inps alla banca erano state sospese e, per difetto di diligenza, aveva attesoben cinque mesi per verificare, tramite contatto con l’ente, il motivo di tale sospensione.2.2. Con il terzo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione in punto di giudizio di responsabilità.Secondo la difesa ricorrente la condotta contestata è priva di offensività per totaleassenza di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.La banca [OSCURATO:PERSONA] non ha subito alcun danno patrimoniale, né pregiudizio di altranatura: la sospensione della trattenuta mensile operata dall’Inps sulla pensione dell’imputato( euro 175,00) non ha inciso in alcun modo sulla posizione economica dell’istituto di creditopoche rate interessate è stato integralmente recuperato, anche con i relativi interessi,mediante il prolungamento del piano di ammortamento originariamente previsto in 120 ratemensili con scadenza al 30 novembre 2028 e ad oggi il finanziamento risulta quasiintegralmente restituito.2.3. Con il quarto motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione in punto di sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. emancato proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen.La difesa ricorrente, richiamando quanto già esposto con il terzo motivo, deduce chenon vi è prova in atti di un qualsivoglia pregiudizio patrimoniale e difetta persino l’offensività.È evidente, dunque, l’errore valutativo della Corte di appello che ha ritenuto sussistentel’aggravante del danno di rilevante gravità con la logica conseguenza che sussistono ipresupposti per applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato.2. Infondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso con i quali si deducono laviolazione di legge con riferimento agli artt. 336, 337 cod. proc. pen. e 124 cod. pen., nonchéla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata declaratoria diimprocedibilità dell’azione penale per difetto di valida querela e comunque perintempestivitàdella stessa.Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha correttamente applicato il principiosecondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulterioriformalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che puòeffettuarla anche se non sia munito di procura speciale (SU, n. 26268 del 28/03/2013,[OSCURATO:PERSONA]. 255583, successivamente sez. 2 n. 6342 del 18/12/2014-dep. 2015, OG in proc.Rufo, Rv. 262569 del 2014, Sez. 4, n. 51592 del 29/11/2023, Noel, Rv. 285536).Quanto al secondo profilo, il collegio di merito ha ritenuto tempestiva la querelapresentata in data 23/11/2020 osservando - con accertamenti di puro fatto interpretati inassenza di qualsiasi travisamento o manifesta illogicità non censurabili nella presente sede -che il testimone [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato come nel marzo 2020 la banca fosse venuta aconoscenza della sospensione della trattenuta mensile di euro 173,00 in proprio favore daparte dell’Inps e come, solo nel successivo periodo compreso tra il 25 agosto e il settembre2020, avesse avuto contezza della falsa comunicazione a tale ente della estinzioneanticipata del contratto di finanziamento stipulato dall’odierno ricorrente.3. Il terzo motivo di ricorso è pedissequamente reiterativo di censure di merito giàdisattese dalla Corte di appello che ha approntato un compiuto apparato motivazionale,esente da contraddittorietà o manifeste illogicità in punto di offensività della condotta.La sentenza impugnata ( pagine 4 e 5) evidenzia che, a seguito della trasmissioneall’Inps della falsa comunicazione di estinzione anticipata del contratto di finanziamento,l’ente aveva sospeso i versamenti delle trattenute mensili in favore della banca a partire dalmarzo 2020, con conseguente pregiudizio patrimoniale per quest’ultima e quindi lesione delbene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; il fatto che le rate non pagate fossero state“accodate” al piano di ammortamento del finanziamento non risultava documentato.4. Generico e comunque manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso con ilquale si deduce il triplice vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 61 n. 7 cod. pen. e di esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuitàdel fatto.Al riguardo la Corte di appello ha rappresentato le ragioni poste a base di talistatuizioni, senza incorrere in contraddittorietà o manifeste illogicità.Con puntuale ricostruzione in fatto, ha osservato che l’imputato aveva sottoscritto conla banca un contratto di finanziamento per la somma di euro 20.760,00 (il netto erogato erastato pari a euro 12.599,00), con piano di ammortamento strutturato in 120 rate mensili dal1.12.2018 al 20.11.2028; di tali rate erano state versate solo le prime 15 (per un importocomplessivo di euro 2.595,00) tra il dicembre 2018 ed il marzo 2020, sicchè dalla differenzatra quanto corrisposto alla banca creditrice ed il debito complessivo, emergeva con evidenzala consistenza del debito insoluto e, dunque, del danno patrimoniale di rilevante gravità che,sul piano dell’evidenza logica, escludeva la particolare tenuità del fatto.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali relative al presente giudizio.6. Nulla va liquidato, a titolo di rifusione delle spese e di onorari, in favore della partecivile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le cui conclusioni scritte non hanno apportato unapprezzabile contributo mancando la prospettazione di concreti argomenti diretti acontrastare l'iniziativa dell'imputato per la tutela dei propri interessi e limitandosi ad invocaredeclaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004,Gallo, Rv. 226716; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974; Sez. 2, n. 38713 del06/06/2014, Smiroldo, Rv. 260520 e, in motivazione, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta larichiesta della parte civile di pagamento delle spese del giudizio di cassazione.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]