CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono del tutto genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità, essendo stata ineccepibilmente esclusa la rilevanza delle documentazione sanitaria del 2018 in relazione alla condotta tenutasi nel 2014, in assenza di elementi anche solo indiziari che potessero far ricondurre questa a ragioni diverse dalla protesta, con prava intenzione (v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che quanto alle attenuanti c.d. generiche la censura è in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Ritenuto che quanto alla recidiva la censura è manifestamente infondata oltre che genericamente proposta in relazione alla specifica valutazione operata dalla Corte (v. pg. 5 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA] LLEFIlA iL CANCEL