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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30781/2026

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a del 10/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorsoed ha insistito per il suo accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 10/07/2025, la Corte di cassazione, V sezionepenale, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCorte di appello di Milano in data 22/11/2024, che ha lo ha riconosciutoresponsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e di quello dibancarotta fraudolenta documentale in qualità di consulente, liquidatore egestore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita il 29 novembre2013.2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario, deducendoerrori di fatto relativi all’attribuzione in capo al condannato del ruolo diamministratore di fatto della società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché ulteriorierrori di fatto in ordine alla bancarotta fraudolenta per distrazione, rilevabili ilprimo alle pagine 4 e seguente della sentenza oggi impugnata e il secondo allesuccessive pagine 5 e 6.Il giudice di legittimità nella citata sentenza aveva pretermesso, conriguardo al primo punto relativo all’accertamento del ruolo di amministratore difatto della società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la puntuale segnalazione contenuta nelricorso riguardo all’inclusione tra la pluralità di indizi (dai quali i giudici di meritoavevano tratto la dimostrazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA]) anche di elementi spuricostituiti dalle dichiarazioni rese dai testimoni, dipendenti della società fallita, alcuratore fallimentare, diverse da quelle emerse poi dall’istruttoria dibattimentale,le uniche meritevoli di valutazione perché formate in contraddittorio; dalconfronto tra i passaggi motivazionali che riassumevano le dichiarazioni deisingoli testimoni e la trascrizione dei loro rispettivi esami emergevanocircostanze idonee ad escludere la partecipazione alla gestione dell’azienda daparte del [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente impegnato in attività di consulenza.Con riguardo al secondo punto, relativo alla bancarotta per distrazione, laCassazione non aveva preso in considerazione i profili di censura evidenziati con imotivi di legittimità con i quali si sottolineavano degli aspetti decisivi per larisoluzione in senso favorevole all’imputato delle questioni controverse sullemodalità di svolgimento della vicenda.3. il difensore ha chiesto la trattazione orale del giudizio.

In udienza, ilProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha illustrato le proprieragioni e ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Occorre ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimitàe oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in unerrore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Dunque, qualora lacausa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. 3, n. 47316 del01/06/2017, Rv. 271145; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).Sicché «il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso iprovvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto iltravisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere ivizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli delragionamento» (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048- 01).Rimane fermo il principio per il quale va, comunque, dichiarato«inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui siassume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innestisu un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 4, n. 28424 del23/06/2022, Rv. 283667-01).3.

Tanto premesso, va detto che il mezzo di impugnazione straordinarioproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte dicassazione in data 10/07/2025 non denuncia un errore percettivo, ma presuntierrori di valutazione con riguardo ai presupposti per l’affermazione diresponsabilità dell’imputato per la fattispecie di bancarotta per distrazione.Il ricorso, testualmente, segnala che gli indici significativi della gestione difatti della società decotta in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] sarebbero «viziatidall’inclusione nel sillogismo di elementi spuri costituiti dalle dichiarazioni resedai testimoni – in particolare i dipendenti della società fallita – al curatorefallimentare, diverse da quelle emergenti all’esito dell’istruttoria dibattimentale»,che avrebbero dovuto essere valutate a preferenza delle prime.E, invece, alla pagina 10 della sentenza della Corte di cassazione si leggeche i giudici di legittimità hanno valutato la questione del raffronto tra ledichiarazioni rese al curatore e quelle rese in dibattimento; lo ammette lo stessoricorrente che pure lamenta che la questione sia stata confinata «a qualcheinsignificativo passaggio».

Ciò a ulteriore conferma che non di errore percettivosi faceva denuncia, ma si formulava un’inammissibile censura alla decisione dilegittimità.Il ricorso, peraltro, prosegue mettendo a confronto le dichiarazioni rese nellediverse fasi e parlando espressamente di «travisamento», altro vizio che non puòessere dedotto con il ricorso di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.Inoltre, con riguardo alla bancarotta fraudolenta per distrazione, si lamentache la Corte di cassazione abbia ritenuto sufficienti come indici della volontà diaccaparrarsi le risorse della società in danno dei creditori la creazione del contocorrente intestato direttamente a [OSCURATO:PERSONA] e il compenso pattuito per le prestazioniprofessionali e non abbia, invece, preso in considerazione altri elementi piùfavorevoli all’imputato dedotti nel ricorso.Anche questa doglianza, tuttavia, si risolve in una inammissibile protesta perun apprezzamento e non segnala alcuno specifico errore di percezione.3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 10/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorsoed ha insistito per il suo accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 10/07/2025, la Corte di cassazione, V sezionepenale, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCorte di appello di Milano in data 22/11/2024, che ha lo ha riconosciutoresponsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e di quello dibancarotta fraudolenta documentale in qualità di consulente, liquidatore egestore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita il 29 novembre2013.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario, deducendoerrori di fatto relativi all’attribuzione in capo al condannato del ruolo diamministratore di fatto della società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché ulteriorierrori di fatto in ordine alla bancarotta fraudolenta per distrazione, rilevabili ilprimo alle pagine 4 e seguente della sentenza oggi impugnata e il secondo allesuccessive pagine 5 e 6.Il giudice di legittimità nella citata sentenza aveva pretermesso, conriguardo al primo punto relativo all’accertamento del ruolo di amministratore difatto della società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la puntuale segnalazione contenuta nelricorso riguardo all’inclusione tra la pluralità di indizi (dai quali i giudici di meritoavevano tratto la dimostrazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA]) anche di elementi spuricostituiti dalle dichiarazioni rese dai testimoni, dipendenti della società fallita, alcuratore fallimentare, diverse da quelle emerse poi dall’istruttoria dibattimentale,le uniche meritevoli di valutazione perché formate in contraddittorio; dalconfronto tra i passaggi motivazionali che riassumevano le dichiarazioni deisingoli testimoni e la trascrizione dei loro rispettivi esami emergevanocircostanze idonee ad escludere la partecipazione alla gestione dell’azienda daparte del [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente impegnato in attività di consulenza.Con riguardo al secondo punto, relativo alla bancarotta per distrazione, laCassazione non aveva preso in considerazione i profili di censura evidenziati con imotivi di legittimità con i quali si sottolineavano degli aspetti decisivi per larisoluzione in senso favorevole all’imputato delle questioni controverse sullemodalità di svolgimento della vicenda.3. il difensore ha chiesto la trattazione orale del giudizio. In udienza, ilProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha illustrato le proprieragioni e ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Occorre ricordare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimitàe oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in unerrore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora lacausa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. 3, n. 47316 del01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280).Sicché «il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso iprovvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto iltravisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere ivizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli delragionamento» (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048- 01).Rimane fermo il principio per il quale va, comunque, dichiarato«inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui siassume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innestisu un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 4, n. 28424 del23/06/2022, Rv. 283667-01).3. Tanto premesso, va detto che il mezzo di impugnazione straordinarioproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte dicassazione in data 10/07/2025 non denuncia un errore percettivo, ma presuntierrori di valutazione con riguardo ai presupposti per l’affermazione diresponsabilità dell’imputato per la fattispecie di bancarotta per distrazione.Il ricorso, testualmente, segnala che gli indici significativi della gestione difatti della società decotta in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] sarebbero «viziatidall’inclusione nel sillogismo di elementi spuri costituiti dalle dichiarazioni resedai testimoni – in particolare i dipendenti della società fallita – al curatorefallimentare, diverse da quelle emergenti all’esito dell’istruttoria dibattimentale»,che avrebbero dovuto essere valutate a preferenza delle prime.E, invece, alla pagina 10 della sentenza della Corte di cassazione si leggeche i giudici di legittimità hanno valutato la questione del raffronto tra ledichiarazioni rese al curatore e quelle rese in dibattimento; lo ammette lo stessoricorrente che pure lamenta che la questione sia stata confinata «a qualcheinsignificativo passaggio». Ciò a ulteriore conferma che non di errore percettivosi faceva denuncia, ma si formulava un’inammissibile censura alla decisione dilegittimità.Il ricorso, peraltro, prosegue mettendo a confronto le dichiarazioni rese nellediverse fasi e parlando espressamente di «travisamento», altro vizio che non puòessere dedotto con il ricorso di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.Inoltre, con riguardo alla bancarotta fraudolenta per distrazione, si lamentache la Corte di cassazione abbia ritenuto sufficienti come indici della volontà diaccaparrarsi le risorse della società in danno dei creditori la creazione del contocorrente intestato direttamente a [OSCURATO:PERSONA] e il compenso pattuito per le prestazioniprofessionali e non abbia, invece, preso in considerazione altri elementi piùfavorevoli all’imputato dedotti nel ricorso.Anche questa doglianza, tuttavia, si risolve in una inammissibile protesta perun apprezzamento e non segnala alcuno specifico errore di percezione.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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