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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1367/2025

ECLI:EU:T:2025:974
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ1148_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2025 – PAN [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑1148/23) «Prodotti fitosanitari – Modalità di identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 – Rigetto della richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Controllo dei coformulanti – Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1107/2009»

1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno – Motivo sorto da tale decisione di rigetto e diretto a contestarne la fondatezza – Ricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10, § 1, e 12) (v. punto 47)

2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno – Motivo non presentato nella richiesta di riesame – Irricevibilità – Argomenti che costituiscono un semplice ampliamento di un motivo presentato nella richiesta di riesame – Ricevibilità – Presupposto – Legame sufficientemente stretto con i motivi o le censure inizialmente esposti (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10, § 1, e 12) (v. punti 48‑53)

3. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Necessità di indicare elementi idonei a sollevare dubbi sulla fondatezza dell’atto di cui trattasi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10, §§ 1 e 2, e 12) (v. punti 55, 56)

4. Atti delle istituzioni – Normativa di base e normativa di esecuzione – Normativa di esecuzione che non può modificare né integrare gli elementi essenziali della normativa di base – Qualificazione degli elementi essenziali – Considerazione delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame (Artt. 290 e 291, § 2, TFUE) (v. punti 57‑59)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla Commissione – Limiti – Valutazione in funzione degli obiettivi generali dell’atto legislativo di cui trattasi nonché della necessità o dell’utilità delle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato (Art. 291, § 2, TFUE) (v. punti 60‑62)

6. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Coformulanti inaccettabili – Coformulanti – Regolamento di esecuzione – Impossibilità per la Commissione di precisare i criteri che consentono di distinguere i coformulanti degli altri ingredienti dei prodotti fitosanitari – Assenza di dubbi quanto all’inefficacia del controllo dei criteri di sicurezza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 27 e 29 e allegato III; regolamento della Commissione 2023/574) (v. punti 72‑77)

7. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Coformulanti inaccettabili – Coformulanti – Regolamento di esecuzione – Requisiti uniformi in materia di dati relativi ai coformulanti già presenti nella regolamentazione dell’Unione – Obbligo della Commissione di precisare ulteriormente tali requisiti – Assenza – Potere conferito alla Commissione di modificare i requisiti esistenti in materia di dati relativi ai coformulanti – Assenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 8, § 4, 11, § 3, 12, § 3, 27, § 5, 37, § 1, e 78, § 1, b); regolamenti della Commissione n. 284/2013, allegato, punto 1.11, e 2023/574] (v. punti 97‑108)

8. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Coformulanti inaccettabili – Coformulanti – Regolamento di esecuzione – Termine per presentare osservazioni sulla relazione dello Stato membro notificante relativa a un coformulante – Insufficienza – Assenza (Regolamento della Commissione 2023/574, artt. 4, § 8, 6, § 4, e allegato, punti 2 e 10) (v. punti 119‑128)

9. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Coformulanti inaccettabili – Coformulanti – Regolamento di esecuzione – Soppressione del potere della Commissione di esaminare d’ufficio il carattere accettabile o meno di un coformulante – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 27, § 3, e allegato III; regolamento della Commissione 2023/574, considerando 13) (v. punti 144‑149) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1148_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2025 – PAN [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑1148/23) «Prodotti fitosanitari – Modalità di identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 – Rigetto della richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Controllo dei coformulanti – Articolo 27 del regolamento (CE) n. 1107/2009» 1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno – Motivo sorto da tale decisione di rigetto e diretto a contestarne la fondatezza – Ricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10, § 1, e 12) (v. punto 47) 2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno – Motivo non presentato nella richiesta di riesame – Irricevibilità – Argomenti che costituiscono un semplice ampliamento di un motivo presentato nella richiesta di riesame – Ricevibilità – Presupposto – Legame sufficientemente stretto con i motivi o le censure inizialmente esposti (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10, § 1, e 12) (v. punti 48‑53) 3. Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Precisazione dei motivi del riesame – Necessità di indicare elementi idonei a sollevare dubbi sulla fondatezza dell’atto di cui trattasi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10, §§ 1 e 2, e 12) (v. punti 55, 56) 4. Atti delle istituzioni – Normativa di base e normativa di esecuzione – Normativa di esecuzione che non può modificare né integrare gli elementi essenziali della normativa di base – Qualificazione degli elementi essenziali – Considerazione delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame (Artt. 290 e 291, § 2, TFUE) (v. punti 57‑59) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla Commissione – Limiti – Valutazione in funzione degli obiettivi generali dell’atto legislativo di cui trattasi nonché della necessità o dell’utilità delle disposizioni dell’atto di esecuzione adottato (Art. 291, § 2, TFUE) (v. punti 60‑62) 6. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Coformulanti inaccettabili – Coformulanti – Regolamento di esecuzione – Impossibilità per la Commissione di precisare i criteri che consentono di distinguere i coformulanti degli altri ingredienti dei prodotti fitosanitari – Assenza di dubbi quanto all’inefficacia del controllo dei criteri di sicurezza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 27 e 29 e allegato III; regolamento della Commissione 2023/574) (v. punti 72‑77) 7. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Coformulanti inaccettabili – Coformulanti – Regolamento di esecuzione – Requisiti uniformi in materia di dati relativi ai coformulanti già presenti nella regolamentazione dell’Unione – Obbligo della Commissione di precisare ulteriormente tali requisiti – Assenza – Potere conferito alla Commissione di modificare i requisiti esistenti in materia di dati relativi ai coformulanti – Assenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 8, § 4, 11, § 3, 12, § 3, 27, § 5, 37, § 1, e 78, § 1, b); regolamenti della Commissione n. 284/2013, allegato, punto 1.11, e 2023/574] (v. punti 97‑108) 8. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Coformulanti inaccettabili – Coformulanti – Regolamento di esecuzione – Termine per presentare osservazioni sulla relazione dello Stato membro notificante relativa a un coformulante – Insufficienza – Assenza (Regolamento della Commissione 2023/574, artt. 4, § 8, 6, § 4, e allegato, punti 2 e 10) (v. punti 119‑128) 9. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Coformulanti inaccettabili – Coformulanti – Regolamento di esecuzione – Soppressione del potere della Commissione di esaminare d’ufficio il carattere accettabile o meno di un coformulante – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 27, § 3, e allegato III; regolamento della Commissione 2023/574, considerando 13) (v. punti 144‑149) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] (PAN [OSCURATO:PERSONA]) è condannata alle spese.